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16.05.2018

E' noto quanto siano importanti, per la prevenzione degli infortuni nell’uso di apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto, idonee procedure di scelta, controllo e verifica.

Ad esempio, gli apparecchi e gli accessori di sollevamento devono essere:

  • “di progettazione e costruzione accurata, di resistenza rispondente all’uso a cui sono destinati e privi di difetti di costruzione;
  • fabbricati in conformità a norme internazionali o nazionali, alle Direttive Comunitarie applicabili e alle norme di buona tecnica;
  • collaudati, esaminati approfonditamente, contrassegnati e ispezionati;
  • mantenuti in buono stato”.

Inoltre la documentazione relativa all’ apparecchio di sollevamento deve includere: “il manuale d’uso per l’operatore; il manuale di montaggio; il manuale di manutenzione; il manuale dei pezzi di ricambio; la dichiarazione di conformità CE redatta dal costruttore; la certificazione del costruttore di idoneità all’uso; il certificato di collaudo ed esame completo eseguiti dopo il montaggio iniziale; il certificato del fabbricante per le funi metalliche, catene e ganci installati sulle gru; libretto delle verifiche redatto dall’INAIL (ex ISPESL); rapporti di verifica e degli interventi di manutenzione”.

 

A ricordarlo, con particolare riferimento alle macchine utilizzate nel settore dell’abbigliamento, è il documento “ ImpresaSicura_L’abbigliamento” correlato al progetto multimediale Impresa Sicura - elaborato da EBEREBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.

 

I controlli previsti dal D.Lgs. 81/2008

Il documento segnala che le macchine adibite al sollevamento di carichi, “escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina”. Inoltre:

  • gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura;
  • i ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile;
  • se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione;
  • le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
    • urtino le persone,
    • in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, c) siano sganciati involontariamente”.

 

Si indica poi che i mezzi di sollevamento e di trasporto, “esclusi quelli azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo, devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell’arresto”. E nei casi in cui l’interruzione dell’energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento “devono essere provvisti di dispositivi che provochino l’arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l’arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico”.

Infine i mezzi di sollevamento e di trasporto “quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra”.

 

Rimandando ad una lettura integrale del documento, che affronta ampiamente anche il tema delle verifiche periodiche, ci soffermiamo sulla sicurezza di carroponti e paranchi.

 

L’uso di carroponti e paranchi in sicurezza

Si segnala che i carroponti e i paranchi, a seconda dell’entità del carico, “sono gli ausili meccanici maggiormente utilizzati nelle aziende per la movimentazione di carichi pesanti ed ingombranti”. E se i carroponti, o gru a ponte, “scorrono su delle rotaie” e “svolgono un movimento di traslazione del carico, oltre a permettere la salita/discesa dello stesso”, i paranchi invece vengono utilizzati “solo per spostare verticalmente i carichi”.

 

Carroponte e paranco

 

Alcune indicazioni per la sicurezza:

  • i carroponti, scorrenti su rotaie, “devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote;
  • gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa;
  • prima di iniziare il carico e lo scarico con carroponte o paranchi va accertato il peso che deve essere sollevato. Il peso è un dato fondamentale per la scelta corretta dei mezzi di sollevamento e degli accessori di imbracatura. Il peso del carico non deve superare la portata dell’apparecchio di sollevamento e degli accessori di sollevamento utilizzati per l’imbracatura;
  • durante il trasporto il carico va mantenuto il più basso possibile, evitando urti e oscillazioni;
  • gli accessori di sollevamento per l’imbracatura dei carichi vanno conservati in appositi luoghi e non abbandonati sul terreno dove possono essere causa di cadute. Inoltre gli accessori di sollevamento a contatto con il terreno possono subire danneggiamenti causati dal passaggio dei mezzi di trasporto, dall’umidità e da polveri;
  • durante l’uso di mezzi di imbracatura (funi, catene, corde, ecc.) a tratti inclinati controllare che la distanza dai punti di attacco sia minore o uguale alla lunghezza dei tiranti (angolo al vertice < 60°) per evitare eccessive sollecitazioni dovute all’aumento della forza agente sui tiranti quando lavorano inclinati;
  • è vietato passare o sostare sotto i carichi sospesi, passare con il carico sopra i lavoratori ed anche inserire parti del corpo (mani, dita, piedi, ecc.) sotto i carichi sospesi. Pertanto è necessario che i percorsi interessati dal transito dei carichi sospesi siano predisposti in modo da evitare il passaggio del carico sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l’eventuale caduta possa costituire pericolo”.

Quando poi il passaggio con il carico sopra i lavoratori “non possa essere evitato il gruista deve segnalare preventivamente le manovre per consentire l’allontanamento delle persone esposte al pericolo di caduta del carico sospeso”.

 

Rimandiamo, anche in questo caso alla lettura integrale del documento che riporta utili immagini e ulteriori informazioni sui dispositivi automatici di finecorsa e sull’accesso all’interruttore generale di sezionamento dell’alimentazione elettrica dell’apparecchio.

 

Istruzioni per la sicurezza prima e durante l’uso

Riprendiamo dal documento le istruzioni per l’uso in sicurezza di carroponti e paranchi.

 

Prima dell’uso:

  •  “verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza;
  •  controllare la portata dei ganci;
  •  controllare la buona equilibratura del carico facendolo innalzare lentamente e soltanto di poco;
  •  verificare della chiusura del dispositivo di sicurezza del gancio;
  •  non utilizzare la gru in caso di vento forte;
  •  verificare che il carico sia ben imbragato;
  •  non far dondolare il carico ed evitare gli strappi;
  •  evitare di far passare il carico nelle zone di lavoro;
  •  vietare la presenza di persone nell’area operativa della macchina”.

 

Durante l’uso:

  •  “è permesso l’uso di carroponti e paranchi solo a personale adeguatamente formato allo scopo;
  •  preavvisare l’inizio delle manovre;
  •  eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in verticale;
  •  controllare che la fune si avvolga correttamente;
  •  prima di sganciare il carico controllare che sia stabile;
  •  conoscere la simbologia”

 

Funi, catene e ganci

Il documento si sofferma poi su funi, catene (comprese quelle di imbracatura) e ganci che “devono recare apposto a cura del fabbricante, un ‘contrassegno’ dal quale si possa risalire al nominativo dello stesso fabbricante ed alla dichiarazione del medesimo nella quale vengono fornite le indicazioni e certificati i requisiti alle specifiche tecniche”.

 

Inoltre i ganci, compresi quelli dei mezzi di imbracatura, “debbono avere impressa la portata massima ammissibile ed inoltre essere provvisti di dispositivi di chiusura all’imbocco od essere conformati in modo da impedire lo sganciamento accidentale”. E devono recare inciso “il massimo carico ammissibile”.

Si ricorda poi che il datore di lavoro, a mezzo di personale specializzato, “deve effettuare le verifiche trimestrali delle funi e delle catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento.  Sempre a cura del datore di lavoro è la verifica periodica delle funi e catene per l’imbracatura”.

 

Segnaliamo, infine, che il documento si sofferma anche sulla sicurezza di:

  •  carrelli elevatori
  •  commissionatori o carrelli a posto di guida elevabile.

     

 

RTM

 

 

Vai al sito da cui è tratto l'articolo:

Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite registrazione al sito.

 

Scarica i documenti di riferimento:

Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi -Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 – Impresa Sicura



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Articolo tratto da puntosicuro.it