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11.06.2018

Nel contesto della definizione che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dà della salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non come la semplice assenza di malattia o infermità, la ‘salute riproduttiva’ è volta al sistema, ai processi e alle funzioni riproduttive in tutti gli stadi della vita umana. Non bisogna dimenticare che in gravidanza si passa da uno zigote ad un bambino: è una fase delicatissima perché nel totale divenire del nuovo essere questo è esposto, soprattutto nei primi tre-quattro mesi di vita intrauterina, a possibili danni da parte di un gran numero di agenti chimici, fisici e biologici. Promuovere le iniziative di educazione alla salute della donna con particolare riferimento ai fattori di rischio professionale, nasce dal cambiamento del mondo del lavoro in termini di forza lavoro e nuove tipologie contrattuali.

 

DESCRIZIONE E DIMENSIONE DEL PROBLEMA

Negli anni il numero delle donne presente negli ambienti di lavoro è aumentato; il tasso di occupazione sale al 49,2% (Istat febbraio 2018). Questo fenomeno ha portato ad un incremento delle ricerche in campo epidemiologico che hanno permesso di riconoscere e studiare quei fattori di rischio presenti in diverse attività lavorative e che potrebbero avere effetti negativi sulla salute delle lavoratrici e/o dei loro bambini. Di seguito vengono riportati i principali fattori di rischio correlati agli effetti sulla salute riproduttiva.

 

 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE

Il datore di lavoro deve in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento. Inoltre deve, integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) (art.  28 d.lgs. 81/2008) con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare nel caso di gravidanza:

  • modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro;
  • spostamento delle lavoratrici ad altra mansione non a rischio; e ove non possibile, deve fare richiesta agli Enti competenti di interdizione anticipata dal lavoro.

 

Informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione dei rischi e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena venga a conoscenza. Non ultimo in ordine di importanza è la ricerca e lo sforzo maggiore nell’ambito della formazione/informazione che trasmette alle lavoratrici una reale percezione del problema dei rischi lavorativi, che nella maggior parte dei casi risultano sovra o sottostimati: ‘la comunicazione del rischio è parte integrante della gestione del rischio stesso’.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 903/1977 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

- L. 1204/1971 Tutela delle lavoratrici madri.

- L. 53/2000 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

- D.lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53:

- art. 6 tutela della sicurezza e della salute;

- art. 7 lavori vietati;

- art. 8 esposizione a radiazioni ionizzanti.

- D.lgs. 81/2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i:

- art. 28 oggetto della valutazione dei rischi;

- art. 41 sorveglianza sanitaria.

 

Tratto da: INAIL - La tutela della gravidanza nei luoghi di lavoro(.pdf - 780 kb)



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Articolo tratto da puntosicuro.it