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10.04.2019

Nell’ambito del trasporto merci sono molti i rischi, non solo per gli operatori, correlati alla stabilità dei carichi. Tuttavia al di là dei pericoli di carichi fissati male, molti rischi per gli operatori possono dipendere anche dalle operazioni di fissaggio (schiacciamento, caduta di materiali, cadute, urti, lavori in altezza, …).

 

Torniamo a parlare di fissaggio dei carichi, della normativa correlata e della sicurezza degli operatori e del carico, con riferimento a due interventi che si sono tenuti al convegno “La sicurezza in logistica: dentro e fuori dal magazzino” che si è svolto il 21 novembre 2018 a Castel San Pietro Terme (BO), nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2018 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

Ci soffermiamo su:

 

Norme, rischi e metodi di fissaggio dei carichi

Nell’intervento “La sicurezza nel fissaggio dei carichi”, a cura di Paolo Moggi (Resp.le Sicurezza e Formazione Gruppo Federtrasporti), si riportano alcuni principi relativi al fissaggio dei carichi.

Ad esempio si indica che “durante il viaggio, comprese le situazioni di emergenza, il carico non deve subire movimenti e non deve uscire dal vano di carico”. E si ricorda che si ha la tendenza “a sottovalutare l’entità delle forze che si sviluppano sul carico durante il trasporto”.

 

Sono segnalate le linee guida e le normative internazionali:

  • “direttiva 2014/47/UE controlli tecnici su strada;
  • linee guida sulle migliori pratiche di fissaggio del carico per il trasporto su strada;
  • norme tecniche per la corretta esecuzione del carico;
  • ADR per il trasporto di merci pericolose
  • linea guida Commissione europea Cargo Securing”.

E le principali normative nazionali:

  • “ Dlgs 286/2005 in materia di riassetto normativo in materia di autostrasporto;
  • decreto ministeriale 215 del 19.05.2017 controlli tecnici su strada con check list per uniformare i metodi di controllo e la valutazione delle carenze;
  • circolare 17277 del 19.07.11 individuazione del caricatore;
  • codice della strada per sagoma limite, massa limite, sist. carico”. 

 

Sono poi ricordate le principali norme tecniche e viene sottolineata la loro interazione:

 

 

L’intervento, con l’aiuto di molte immagini esplicative, riporta alcune informazioni sui principali metodi di fissaggio

  • Ancoraggio (attrito o diretto): “Metodo che utilizza dispositivi flessibili quali cinghie, funi e catene
    • Cinghie conformi alla norma EN12195-2
    • Catene conformi alla norma EN 12195-3
    • Funi conformi alla norma EN 12195-4
    • Numero minimo di ancoraggi in base alla norma EN 12195-1 
  • Bloccaggio: Metodo che utilizza uno o più elementi strutturali del veicolo (sponde) ed elementi esterni quali barre di bloccaggio, zeppe, montanti 
  • Serraggio: Metodo che utilizza mezzi meccanici manuali come ad esempio i Twist locks”.

 

La relazione presenta, in conclusione, diverse immagini relative ai possibili rischi per gli operatori nelle operazioni di fissaggio.

 

Il controllo del carico

A soffermarsi sul tema del fissaggio del carico, con riferimento anche al Decreto ministeriale n. 215 del 19 Maggio 2017, è poi l’intervento “Come recepire la norma sul fissaggio carichi in azienda in rapporto al codice della strada”, a cura del Dott. Girolamo Simonato.

 

La relazione, già presentata dal nostro giornale, si sofferma sulla preparazione del carico, sulla scelta dell’unità per il trasporto, e riporta varie indicazioni relativamente alla fissazione del carico.

 

Ad esempio si indica che il comma 3 dell’articolo 7, del Decreto n. 215/2017, stabilisce che ‘le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli’. E sono riportate varie indicazioni del decreto in relazione ai controlli necessari e alla “valutazione visiva della fissazione del carico del veicolo, a norma dell’art. 13”, articolo che riportiamo integralmente:

 

Art. 13 Controllo della fissazione del carico

1. Durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all’ispezione della fissazione del suo carico a norma dell’allegato III, per accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. I controlli possono essere effettuati per verificare che durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita, i carichi possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del veicolo e non possano fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie di carico.

2. Fatte salve le prescrizioni applicabili al trasporto di determinate categorie di merci come quelle oggetto dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), la fissazione del carico ed il controllo della fissazione del carico possono essere effettuati conformemente ai principi e, se del caso, alle norme di cui all’allegato III, sezione I. Si può utilizzare l’ultima versione delle norme di cui all’allegato III, sezione I, punto 5. 

3. Le procedure in merito alle conseguenze, di cui all’art. 14, possono essere applicate anche in caso di carenze gravi o pericolose della fissazione del carico.

 

Riguardo al fissaggio/fissazione dei carichi anche quest’intervento si sofferma su alcuni metodi che possono essere utilizzati, anche in combinazione tra di loro:

  • Immobilizzazione;
  • Bloccaggio (locale/generale);
  • Ancoraggio diretto;
  • Ancoraggio per attrito.

 

La sistemazione del carico sui veicoli

Sempre in merito alla sicurezza del carico sui veicoli, riprendiamo poi dall’intervento quanto contenuto nell’art. 164(Sistemazione del carico sui veicoli) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Nella norma si indica che il carico dei veicoli “deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.

Inoltre il carico non deve superare i limiti di sagoma e “non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61”.

 

Altre indicazioni tratte dall’articolo:

  • fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 “possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”; 
  • “gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno”;
  • “è vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote”;
  • “se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo”. 

Segnaliamo che nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’intervento che, oltre a fornire informazioni di dettaglio sui metodi di fissaggio, riporta molte altre indicazioni normative:

  • Art. 72 (D.lgs. 285/1992): Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
  • Art. 80 (D.lgs. 285/1992): Revisioni
  • Art. 238 (DPR 495/1992 - Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada): Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici
  • Art. 168 (D.lgs. 285/1992): Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

  

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“ La sicurezza nel fissaggio dei carichi”, a cura di Paolo Moggi (Resp.le Sicurezza e Formazione Gruppo Federtrasporti), intervento al convegno “La sicurezza in logistica: dentro e fuori dal magazzino” nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2018 (formato PDF, 1.45 MB).

 

“ Come recepire la norma sul fissaggio carichi in azienda in rapporto al codice della strada”, a cura del Dott. Girolamo Simonato, intervento al convegno “La sicurezza in logistica: dentro e fuori dal magazzino” nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2018 (formato PDF, 2.16 MB).

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto Ministeriale 19 maggio 2017, n. 215 - Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE

 

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n.286 Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

 

Codice della Strada – Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada - Testo aggiornato con il D.L. 30.12.2008, n.207, convertito in L. 27.2.2009, n.14 con modifica termine entrata in vigore art.117, c.2 bis, e modifica testo art.75 c.d.s.



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Articolo tratto da puntosicuro.it