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04.12.2018

Sono molti gli articoli del nostro giornale che in questi anni hanno fornito informazioni, a volte tratte da  sentenze della Corte di Cassazione, sulle responsabilità, il ruolo e gli obblighi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Anche perché, come ricorda un breve saggio sull’ organizzazione del sistema aziendale nel disegno normativo fatto proprio dal D.Lgs. 81/2008 è stata “confermata la centralità del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

 

Malgrado tutti questi articoli tuttavia permangono spesso alcuni dubbi sul tema delle responsabilità, penali e civili, attribuibili all’RSPP che, come ricordato più volte dalla Corte di Cassazione, ‘è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di poteri decisionali’.

 

Per aiutare i nostri lettori ad approfondire il tema spinoso delle responsabilità dell’RSPP ci soffermiamo oggi su un documento prodotto dalla Commissione “Qualità e Sicurezza” dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e dal titolo “La responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.


 

Chi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il documento - a cura di Francesco Di Mauro, Antonio Distefano, Enzo Livio Maci e Michele Scacciante – propone una raccolta di sentenze e alcune riflessioni che consentono di fornire “un quadro conoscitivo del ruolo svolto dagli RSPP e delle responsabilità legate allo svolgimento di questa attività professionale che ha rilevanti finalità sociali”.

 

Nella prefazione, scritta dall’Ing. Santi Maria Cascone, si segnala che la figura professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “? stata introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 626/1994” e che questo ruolo ? “di frequente ricoperto da ingegneri adeguatamente formati sulla materia”.

Oggi questa figura è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 che stabilisce che “all’interno di un’azienda è obbligatoria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Questa figura, designata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per dimostrare di avere quelle caratteristiche che gli permettono di organizzare e gestire il sistema di prevenzione e protezione dai rischi”.

 

La definizione di RSPP (art. 2 D.Lgs. 81/2008) – ‘persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi’ - prevede che l’RSPP risponda del suo operato al datore di lavoro. Si tratta “di una precisazione di natura ‘funzionale’, indirizzata a far sì che si crei un rapporto diretto tra RSPP e datore di lavoro, non mediato da altri soggetti con cui l’RSPP spesso, nella normale pratica aziendale, deve interagire”.

Insomma il legislatore, con il “Testo Unico” (TU) ha inteso “stringere ulteriormente il collegamento funzionale tra il datore di lavoro e l’RSPP, secondo una logica di continuità rispetto ad altre previsioni già presenti nella normativa anche antecedente al D.Lgs. n. 81/2008, e poi ulteriormente confermate da questo decreto, quali la norma relativa all’indelegabilità dell’obbligo di designazione dell’RSPP (art. 17 comma 1, lett. b) e gli aspetti sanzionatori che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità in via contravvenzionale anche per l’operato del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.

Di fatto – continua il documento dell’Ordine degli Ingegneri - il datore di lavoro “viene inquadrato come il soggetto giuridico che deve adempiere agli obblighi prevenzionali ed il responsabile del servizio come figura dotata di capacità tecnico-gestionali avente il compito di mettere il datore di lavoro in condizione di adempiere a tali obblighi”. Ed è ormai prassi consolidata quella di “inquadrare la ‘funzione’ di RSPP come figura di supporto e di consulenza al vertice aziendale, anche se spesso, per i compiti propri del servizio di cui è responsabile, interviene in modo specialistico, rischiando in tal modo di essere diviso tra due tipologie di attività molto differenti: da un lato, infatti, il responsabile è chiamato a promuovere un approccio gestionale-manageriale finalizzato alla prevenzione e, dall’altro, deve realizzare una serie di azioni propriamente tecniche (misure di prevenzione e protezione) per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”. In questo senso una profonda differenza separa dunque “il ruolo prevalentemente manageriale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da quello tecnico-specialistico del tradizionale ‘responsabile della sicurezza’”. 

 

Le responsabilità secondo la Corte di Cassazione

Il documento sottolinea che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione “opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui (art. 17 comma 1 lett. a, e art. 28 del D.Lgs. 81/08), tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre all'art. 55 del D.Lgs. 81/08, punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi”.

 

Premesso ciò le recenti sentenze della Corte di Cassazione ribadiscono, tuttavia, quanto segue: ‘il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di “consulente” del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere. Comunque, il soggetto designato "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, anche se privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione’.

 

In definitiva, secondo questa interpretazione, si sostiene che il responsabile del servizio, “pur essendo un ausiliario del datore di lavoro e privo di un effettivo potere decisionale e di spesa, possa essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale”. In questo senso l’RSPP può rispondere insieme al datore di lavoro di un “evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione, essendo a lui ascrivibile un titolo di ‘colpa professionale’ che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”.

A questo proposito rimandiamo alla lettura di quanto riportato da due articoli di PuntoSicuro sul tema:

 

La raccolta delle sentenze

Partendo dalle considerazioni riportate nella prefazione del documento, la raccolta di sentenze presentata può essere una guida per tutti i coloro (datori di lavoro, liberi professionisti, dipendenti, …) che ricoprono il ruolo di RSPP. La lettura delle sentenze consente, infatti, di mettere in evidenza “come la normativa attribuisce un’importantissima funzione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed espone il professionista incaricato ad una pluralità di responsabilità, sia di natura civile che di natura penale”, anche se non direttamente previste dal D.Lgs. 81/2008.    

 

Riportiamo, in conclusione, le sintesi delle sentenze presentate nel documento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania:

  • Il RSPP è responsabile dell’infortunio per non aver individuato nella valutazione dei rischi specifiche e dettagliate misure di sicurezza;
  • Non vi è un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, ma una volta che sono stati fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e si è adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della rispettiva posizione di garanzia, non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore;
  • Responsabilità per non avere fornito al lavoratore idonea formazione, per non avergli fornito idonei dispositivi di protezione, per non avere provveduto all'individuazione dei fattori di rischio incidenti sulle attività di lavoro svolte dai lavoratori, per non avere elaborato le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza ad essi correlati, per avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai dispositivi di sicurezza;
  • Responsabilità per aver omesso di segnalare ed evidenziare le metodiche corrette per intervenire in sicurezza su attrezzature da lavoro;
  • Il RSPP, pur non essendo destinatario in prima persona di obblighi sanzionati penalmente, è destinatario di obblighi giuridici;
  • Responsabilità per aver omesso di segnalare a tutti i preposti i pericoli connessi alla effettuazione dei lavori senza l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione e senza il rispetto delle procedure indicate nel libro di istruzioni;
  • Colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con quella dell'imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti da suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio;
  • La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella del delegato per la sicurezza;
  • RSPP corresponsabile con il datore di lavoro in caso di infortunio;
  • RSPP non responsabile dell’infortunio se, oltre all’incarico, non ha ricevuto anche delega scritta in materia di trasferimento di obblighi in capo al datore di lavoro;
  • RSPP corresponsabile dell’infortunio mortale di un lavoratore insieme a datore di lavoro e dirigente;
  • Il datore di lavoro e il RSPP sono colpevoli di non aver attuato delle misure di prevenzione adeguate;
  • Il datore di lavoro è colpevole di non aver dotato il lavoratore dei DPI e di non averlo formato e informato, la nomina del RSPP è stata considerata irrilevante;
  • Il RSPP è responsabile dell’infortunio per non aver informato e istruito un lavoratore per un rischio grave e specifico;
  • Il RSPP è responsabile dell’infortunio per difetto di vigilanza e mancata formazione dei lavoratori;
  • Il RSPP è ritenuto non colpevole in quanto la manomissione che ha portato all’infortunio risale a un’epoca antecedente all'ultima verifica, a seguito della riunione periodica della valutazione dei rischi, per cui non gli si poteva addebitare una mancata valutazione del rischio in ragione di una superficiale verifica delle modalità esecutive del lavoro Il RSPP è ritenuto colpevole di aver omesso di individuare e valutare i rischi e le necessarie misure per la sicurezza e, comunque, di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la fonte di pericolo;
  • Il RSPP è ritenuto colpevole di vizio occulto del difetto presentato da un macchinario;
  • Il RSPP è colpevole di non aver controllato che la ditta sub-appaltatrice fosse in regola con le norme sulla sicurezza;
  • Il RSPP non è colpevole della mancata formazione e informazione dei lavoratori;
  • Il RSPP ha omesso di valutare il rischio per gli operai di esser esposti al pericolo di trascinamento e non ha individuato le idonee misure di sicurezza;
  • Il RSPP è colpevole della mancata segnalazione dei rischi;
  • Il RSPP è colpevole di non aver previsto il rischio di caduta dall’alto;
  • Il datore di lavoro è colpevole di non aver fornito al lavoratore i DPI; il RSPP non viene chiamato in causa;
  • Il datore di lavoro è colpevole di non aver adottato opere provvisionali atte ad evitare il rischio di caduta dall’alto. Il RSPP non è indagato;
  • Il RSPP risulta colpevole di negligenza, imprudenza ed imperizia in violazione di prescrizioni antinfortunistiche specifiche;
  • Il RSPP risulta non colpevole in quanto ha segnalato il rischio;
  • Il RSPP risulta non colpevole in quanto viene accertata la responsabilità del l'imputato in relazione alla sua qualità di datore di lavoro;
  • Il RSPP è colpevole di non aver informato e formato il personale, nonché di non aver previsto misure tecnico-organizzative e adeguate opere di protezione ai fini della corretta e sicura esecuzione dell'attività lavorativa, e, in particolare, di idonei, stabili e ancorati ponteggi;
  • Il RSPP è colpevole di imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme cautelari in materia di sicurezza del lavoro che hanno cagionato la morte di un lavoratore;
  • Il RSPP non colpevole in quanto la nomina non costituisce una delega di funzioni;
  • Il RSPP non colpevole in quanto la sua designazione non esclude la responsabilità del D.L.;
  • Il RSPP è ritenuto colpevole di omicidio colposo;
  • Il datore di lavoro e il RSPP vengono rinviati per nuovo giudizio alla Corte di Appello, per rispondere del reato di lesioni personali gravi nei confronti del lavoratore;
  • Il RSPP viene condannato per colpa generica e specifica, quest'ultima costituita dalla violazione di diverse norme in materia di sicurezza;
  • Il RSPP viene assolto per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore;
  • Viene confermata la condanna all’Amministratore Delegato, al Responsabile della Produzione, al Capo Macchina, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per condotte autonome ma concorrenti al verificarsi dell'evento per colpa, imprudenza ed imperizia;
  • Il RSPP viene condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, in quanto non ha valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni degli gli operai;
  • Il RSPP viene condannato per avere violato l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione a macchine ed impianti fermi ed in condizioni di sicurezza;
  • Il datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene condannato in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è ritenuto responsabile del delitto p. e p. dall'art. 40 c.p., comma 2, art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 per negligenza, imprudenza, imperizia e comunque per non aver provvedendo ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9 ad individuare il rischio di prevedibile contatto con schizzi di metallo fuso incandescente;
  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è colpevole del delitto di lesioni colpose gravi in quanto non ha valutato e segnalato una situazione pericolosa;
  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è colpevole per la violazione delle norme antinfortunistiche per il montaggio di un trabattello;
  • Il legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione viene condannato per il reato di lesioni colpose per non aver messo a disposizione del lavoratore un’attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere per natura e dislocazione nell'ambiente;
  • Il responsabile del servizio di prevenzione viene condannato per il reato di lesioni gravi perpetrato a danno del lavoratore;
  • Il legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, per colpa specifica, per negligenza, imprudenza e imperizia, cagionavano la morte del lavoratore.;
  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato per colpa - consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato in quanto colpevole del delitto di lesioni personali colpose, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“ La responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, documento prodotto dalla Commissione “Qualità e Sicurezza” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a cura Francesco Di Mauro, Antonio Distefano, Enzo Livio Maci e Michele Scacciante, versione 2017 (formato PDF, 1,54 MB).

 

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Articolo tratto da puntosicuro.it