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11.01.2019

In un luogo di lavoro dove ci siano più titolari di uno stesso obbligo in materia di sicurezza, uno dei titolari può fare affidamento sul fatto che gli altri adempiranno a tale obbligo?

 

Per rispondere a questa domanda e in relazione al principio dell’affidamento - secondo cui un soggetto che interagisce con altri può essere autorizzato a fare assegnamento sull’osservanza delle regole cautelari da parte degli altri soggetti – possiamo presentare una recente sentenza della Corte di Cassazione – la Sentenza n. 29087 del 22 giugno 2018 – che sottolinea come non sussista “un principio di affidamento, da parte del datore di lavoro, relativamente al corretto operato delle altre imprese, in quanto l'importanza del bene giuridico tutelato impone a ogni datore di lavoro di verificare la sicurezza dei luoghi”. La sentenza tratta in particolare la responsabilità di un datore di lavoro/RSPP ( DL-RSPP) per la caduta mortale di un lavoratore in un'apertura praticata sul tetto.


 

L’evento infortunistico e i ricorsi

Nella pronuncia della Cassazione si indica che la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado con cui M.S. è stato condannato “per cooperazione in omicidio colposo aggravato”, perché, in qualità di amministratore unico della XXX s.r.l. e responsabile per la stessa del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, “ometteva di verificare, prima dell'inizio dei lavori che i propri dipendenti operassero in condizioni di sicurezza come previsto dallo stesso piano operativo di sicurezza della società, in questo modo cagionando la morte del dipendente P.D., il quale, nel corso dell'esecuzione dei lavori di posizionamento dei coprigiunti in lamiera sulla copertura del capannone” dell'opificio industriale della YYY s.r.l., “cadeva in un'apertura praticata sul tetto, precipitando da circa 7 metri di altezza (29 giugno 2004)”.

E i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato “in quanto in presenza di più titolari di posizioni di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento e non può invocare il principio di affidamento sull'adempimento degli obblighi altrui, per cui il datore di lavoro aveva l'obbligo ex art. 68 del d.P.R. n. 164 del 1956 di ispezionare il tetto al fine di verificare la situazione in cui avrebbe dovuto operare l'operaio rimasto vittima dell'infortunio e rendersi conto del pericolo costituito dall'apertura effettuata da altra impresa, che, a prescindere dalla circolazione delle informazioni tra le imprese operanti nel cantiere, era prevista già nella fase di progettazione del capannone industriale ed, essendo stata realizzata sulla verticale dei filtri, era agevole da verificare”.

 

Contro tale sentenza sono stati proposti due identici ricorsi per cassazione.

Nei ricorsi, ad esempio, si deduce:

  • la violazione della legge penale in relazione agli artt. 589, 40, secondo comma, e 41, secondo comma, cod.pen., nonché 9 d.lgs. n. 494 del 1996, 68 d.P.R. n. 164 del 1956 e 146 d.lgs. n. 81 del 2008;
  • l'inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché il vizio di motivazione in relazione al principio di affidamento, alla circolarità delle informazioni nella fase di esecuzione dei lavori, al nesso causale ed agli obblighi dei coordinatori per l'esecuzione dei lavori e della sicurezza;
  • l'illogicità della motivazione e il travisamento del fatto in relazione all'effettività della conoscenza della esecuzione dello step lavorativo (apertura senza copertura) ed alla irrilevanza della dinamica della caduta della vittima;
  • l'illogicità e contraddittorietà della motivazione reiettiva della richiesta di rinnovazione dibattimentale”.

Rimandando alla lettura integrale della sentenza per altri dettagli sui ricorsi, veniamo alla risposta della Corte di cassazione.

 

Le indicazioni della Corte di Cassazione

La cassazione indica che fondamentalmente tutti i motivi di ricorso si fondano su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, ricostruzione presentata nel dettaglio dalla sentenza stessa.

Tali motivi sono inammissibili considerando che, “anche laddove denunciano violazioni di legge, si traducono nella mera proposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado”. Ed “è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015 ud., dep. 16/07/2015, rv. 264441)”.

 

Peraltro – continua la Cassazione – “nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo”. E dunque “sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Ud., dep. 31/03/2015, Rv. 262965)”.

 

E si osserva, tra l’altro, che “la motivazione con cui i giudici di merito hanno evidenziato la conoscibilità dell'apertura in considerazione della sua progettazione e della sua visibilità, perché realizzata sulla verticale dei filtri, è del tutto congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni”.

 

Del tutto congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni – continua la Cassazione - è anche la conclusione secondo cui “risultano irrilevanti la dinamica della caduta e conseguentemente anche le relative istanze istruttorie formulate, in quanto non escluderebbero, comunque, la violazione dell'art. 68 del d.lgs. del d.P.R. n. 164 del 1956 ed il nesso di causalità, poiché, laddove fossero stati adottati i presidi di sicurezza prescritti, la caduta non si sarebbe verificata e, a prescindere dalla sua dinamica e dalla specifica operazione in corso, il comportamento del lavoratore non presenta alcun profilo di abnormità”.

 

La non sussistenza del principio di affidamento

Inoltre “per completezza” la Corte di Cassazione, come già indicato a inizio articolo, sottolinea “che non sussiste un principio di affidamento, da parte del datore di lavoro, relativamente al corretto operato delle altre imprese, in quanto l'importanza del bene giuridico tutelato impone a ogni datore di lavoro di verificare la sicurezza dei luoghi”.

 

Si indica che in questo senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità.

Ad esempio con riferimento alla sentenza n. 3590 del 13 febbraio 1990 Ud., Rv. 183693, “secondo cui, in materia di prevenzione antinfortunistica nel settore delle costruzioni, quando in un cantiere di lavoro diverse imprese assumano in appalto l'esecuzione di lavori che per la loro natura impongono l'utilizzazione di ponteggi già in precedenza installati da altra impresa, esiste l'obbligo per gli imprenditori - ed eventualmente per i loro preposti - di verificare che tutti i ponteggi siano completati nel pieno rispetto delle norme, senza che possa riconoscersi - ai fini dell'adempimento di tale obbligo specifico - un qualsiasi affidamento per eventuali assicurazioni avute da terzi - anche se qualificati - circa la regolarità dei ponteggi stessi, essendo l'obbligo di controllo rigorosamente personale del soggetto cui compete la direzione dei lavoratori e non delegabili né a dipendenti né a terzi”.

 

E si osserva inoltre che, come affermato dalla sentenza n. 45853 del 13 settembre 2017, “in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), per cui eventuali inadempimenti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non escluderebbero, nel caso di specie, la responsabilità del datore di lavoro”.

 

In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Corte di Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza 22 giugno 2018, n. 29087 - Responsabilità del DL-RSPP per la caduta mortale di un lavoratore in un'apertura praticata sul tetto



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Articolo tratto da puntosicuro.it