15.06.2026
In relazione alle novità dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 approfondimenti, riflessioni e proposte sui corsi di formazione per datori di lavoro. Soggetti formatori, docenti e organizzazione dei percorsi formativi.
Con riferimento alle novità dell’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 continuiamo la nostra opera di approfondimento delle tante tematiche connesse alla formazione dei datori di lavoro.
Approfondimento che è affidato a Renata Borgato, formatrice e docente, che ha recentemente pubblicato anche altri articoli su come affrontare questa novità in materia di formazione.
Il contributo di oggi si focalizza sugli obiettivi del corso, sui soggetti formatori, i docenti formatori, l’organizzazione dei percorsi formativi e riporta anche alcune proposte e riflessioni.
Una delle principali novità dell’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, consiste nel nuovo corso per datori di lavoro.
Tuttavia, perché il corso possa provare a fare la differenza e diventare un’occasione per innalzare il livello complessivo della sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario innanzitutto applicarlo correttamente. Ad esempio, comprendendo quali sono gli obiettivi dichiarati, i possibili soggetti formatori, i requisiti dei docenti formatori e come devono essere organizzati i corsi.
Riguardo agli obiettivi indicati dell’accordo ne ho già parlato nell’articolo “ Datore di lavoro e formazione: aggiungere carta o a fare la differenza?” segnalando anche alcune criticità e debolezze. Ad esempio, manca ogni segmentazione dell’utenza scardinando la possibilità di basare la progettazione sull’attività chiave di ogni progettazione: la rilevazione dei bisogni. Il datore di lavoro in una multinazionale difficilmente necessita delle stesse conoscenze del datore di lavoro di una piccola impresa di pitturazioni.
Parliamo ora dei soggetti formatori.
In applicazione delle disposizioni contenute nel testo del 17 aprile 2025 emesso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, la formazione per i datori di lavoro, come per tutti gli altri destinatari, può essere organizzata solo da
Pur non essendo precisato nel testo dell’Accordo, appare logico supporre che la formazione del Datore di lavoro non possa essere organizzata dal Datore stesso.
Con soggetti formatori “istituzionali” si indicano:
È il modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 che identifica i soggetti formatori “accreditati”.
Per i corsi è necessario, come indicato nell’Accordo, che “i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata”. Ma in deroga a quanto appena indicato per erogare i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti “è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I” relativamente ai requisiti dei docenti.
Con altri soggetti si indicano poi:
Nel testo dell’Accordo si precisa che con atto successivo possono essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.
In vista di tale possibile integrazione appare interessante la riflessione del gruppo di lavoro sulla formazione della Consulta CIIP, coordinato dal dott. Norberto Canciani.
Il gruppo, preso atto che le Regioni si stanno muovendo in modo disomogeneo e che di conseguenza esiste il rischio di avere sistemi regionali che richiedono requisiti diversi (troppo pesanti in alcune regioni e troppo leggeri in altre), ritiene urgente che vengano definiti:
Continuiamo questo approfondimento soffermandoci sui docenti formatori.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti ai docenti formatori, anche per coloro che erogheranno la formazione ai Datori di Lavoro, restano validi quelli prescritti dal decreto 6 marzo 2013.
In proposito, il già citato gruppo della CIIP ritiene necessario
Concludiamo, infine, riportando le indicazioni del nuovo Accordo Stato-Regioni per quanto riguarda, in generale, l’organizzazione dei corsi.
Si indica che per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
Renata Borgato
Scarica la normativa di riferimento: