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03.05.2018

Sicuramente uno degli aspetti positivi dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016  - accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP) - è stato quello di ridefinire la formazione di RSPP/ASPP chiarendo anche alcuni elementi che nel precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 erano rimasti un po’ in ombra.

 

Stiamo parlando, ad esempio, del tema dell’aggiornamento di RSPP/ASPP a cui l’Accordo del 2016 dedica molto spazio (punto 9 e punto 10), spazio che si riduceva, invece, a poche righe nell’Accordo del 2006.

 

Quali sono i contenuti e quante sono le ore di aggiornamento previste? Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento quinquennale? Ci sono RSPP che dovrebbero completare l’aggiornamento entro il 15 maggio 2018?

 

Per rispondere ricordiamo quanto dice l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 in tema di aggiornamento per RSPP/ASPP.

 

L’obbligo e i contenuti dell’aggiornamento per RSPP e ASPP

L’accordo ricorda innanzitutto che l'obbligo dell'aggiornamento “si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa”. E, riguardo ai contenuti, l’aggiornamento “non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.

 

Vengono anche specificate le tematiche da trattare:

  • “aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
  • tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Ore e modalità di aggiornamento RSPP/ASPP

Le ore minime complessive, come era anche nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, variano in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

  • ASPP: 20 ore nel quinquennio
  • RSPP: 40 ore nel quinquennio

Si sottolinea poi che è “preferibile”, ma non obbligatorio, che il monte ore complessivo di aggiornamento “sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio”.

 

Inoltre l’aggiornamento, che può essere ottemperato, secondo le condizioni indicate nell’accordo, anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, “è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II” (“Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”).

 

Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura integrale dell’Accordo che riporta ulteriori indicazioni sulle modalità di aggiornamento della formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

 

Scadenze e decorrenza dell'aggiornamento

Veniamo finalmente al nocciolo della questione, le scadenze e la decorrenza dell’aggiornamento.

 

Premettiamo che, per quanto riguarda questo aspetto (trattato al punto 10 dell’Accordo), non è in realtà tutto chiaro. E rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Come si calcola il quinquennio di aggiornamento?” che riporta diverse interpretazioni testuali in merito alla determinazione del quinquennio di aggiornamento di RSPP/ASPP auspicando anche future circolari o note di chiarimento.

 

Riprendiamo ora quello che dice l’ Accordo del 7 luglio 2016 in materia di decorrenza dell’aggiornamento.

 

Si indica che fermo restando quanto previsto dallo stesso accordo al punto 8 (riconoscimento formazione pregressa), l’aggiornamento “ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune”.

 

Tuttavia per i “soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

  • dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
  • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008”.

 

Ricordiamo il contenuto del citato comma 5 dell’articolo 32 del Testo Unico:

 

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

(…)

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

E il primo allegato dell’ Accordo del 7 luglio 2016 riporta, nel dettaglio, l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

 

Alla luce di quanto indicato nella normativa, possiamo dunque parlare di scadenza del 15 maggio 2018 (il giorno da cui partirebbe teoricamente il secondo quinquennio di aggiornamento), non per tutte le categorie di RSPP, ma solo per i soggetti esonerati, alla data di entrata in vigore del decreto 81/2008, dalla formazione di base perché avevano una laurea considerata idonea, con riferimento alle lauree riportate all’articolo 32 o all’Allegato dell’Accordo.

Tuttavia è bene tenere presente che dal 2008 ad oggi, un singolo RSPP potrebbe aver svolto corsi di formazione che hanno variato l'originale scadenza del quinquennio (l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e “parte dalla conclusione del Modulo B comune”) e quindi, in questo caso, la scadenza del 15 maggio 2018 non sarebbe più un riferimento.

 

In definitiva la scadenza del 15 maggio 2018 - entro il 14 maggio RSPP e ASPP dovrebbero aver maturato il credito formativo richiesto dalla normativa – varrebbe solo per RSPP e ASPP che hanno fatto un corso di aggiornamento, per tutto il monte ore previsto, vicino alla prima scadenza del 15 maggio 2013.

 

Concludiamo segnalando, per gli eventuali RSPP e ASPP ritardatari che non riusciranno a raggiungere il monte ore richiesto, che l'Accordo segnala che “l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.

 

 

RPS

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

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Articolo tratto da puntosicuro.it