07.10.2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 2 settembre 2021 sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio con indicazioni su formazione, informazione, addetti antincendio e docenti.
E si indica che fino all’adozione di tali decreti continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
Dopo la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” è finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale anche il Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021 – elaborato “di concerto” con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Siamo dunque arrivati alla seconda tappa di allineamento delle indicazioni in materia di rischio e prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, laddove ancora ancorate ai criteri di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998; allineamento a quella che è l’evoluzione normativa del settore caratterizzata dall’emanazione del Decreto del 3 agosto 2015 e del “ Codice di Prevenzione Incendi”. Il prossimo passo atteso sarà un futuro decreto ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.
Riguardo al nuovo decreto nel documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
Prima di entrare nel dettaglio di qualche aspetto relativo alle novità del decreto ricordiamo che, come indicato nell’articolo 1 “Campo di applicazione”, il decreto:
Mentre per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili - di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 - le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti) del nuovo decreto.
Sono tanti gli aspetti trattati dal decreto, che, ricordiamo, entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta il 4 ottobre 2021).
Ne ricordiamo alcuni:
Ricordiamo che il decreto comprende cinque allegati:
Riprendiamo dal decreto alcune indicazioni, contenute nell’articolo 2, relative alla “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza”.
Si indica che il datore di lavoro (comma 1) “adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II”, che costituiscono parte integrante del decreto.
Si segnala poi (comma 2) che per i seguenti casi il datore di lavoro “predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
Inoltre nel piano di emergenza devono essere riportati “i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Invece (comma 4) per i luoghi di lavoro “che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Riprendiamo dall’allegato I (Gestione della sicurezza antincendio in esercizio) alcune indicazioni che fanno riferimento all’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui “principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio”, secondo le indicazioni riportate nell’allegato.
In particolare tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, “in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro”.
E l’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori “deve essere effettuata sui seguenti argomenti:
Si sottolinea poi che l'informazione e la formazione “devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa”.
Concludiamo rimandando a futuri approfondimenti del contenuto del decreto in relazione agli ulteriori obblighi correlati all’informazione e formazione dei lavoratori, alle indicazioni per la designazione degli addetti al servizio antincendio, ai requisiti dei docenti e agli aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.
Tiziano Menduto
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