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23.01.2018

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 novembre 2017, n. 50967 - Eclatante mancanza di basilari regole prevenzionali nel lavoro in quota: è obbligo del committente richiamare l'appaltatore al rispetto della disciplina

 
Le conclusioni cui perviene il giudice territoriale sul punto, oltre che prive di contraddizioni e non illogiche, risultano coerenti con la giurisprudenza del S.C. che da un lato esclude che il committente sia gravato da obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica da adottare in determinate lavorazioni, nonché nella utilizzazione di particolari tecniche lavorative o nella scelta o nell'uso di particolari macchinari e strumenti, dall'altro non lo ritiene esonerato da obblighi prevenzionali, di carattere non specifico, come nella ipotesi di caduta dall'alto di un operaio da un lucernaio o da un cornicione (sez.III, 25.2.2015, Cicuto, Rv. 262757; sez.IV, 28.11.2013, Schiano di Cola e altro, Rv. 259086). 

A tale proposito risulta evidente che, ammessa la responsabilità del committente per eventi infortunistici determinati dalla inosservanza della disciplina antinfortunistica, che fa carico primariamente al datore di lavoro, la stessa può essere estesa al committente laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato ad una omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (sez.IV, 23.1.2014, Ramunno, Rv. 259286), specie nel caso in cui la mancata adozione o la inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (come ha affermato il S.C. in tema di inizio lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo ponteggio sez.IV, 4.12.2012, Bracci, Rv. 255282).

Orbene i giudici di merito hanno fornito ampia, logica e condivisibile spiegazione delle ragioni fondanti la responsabilità della A.F., gravata da obblighi di programmazione e di vigilanza sulla corretta adozione di misure di sicurezza, pure previsti dalla legge, che nel caso in specie non erano stati delegati a terze figure di garanzia, che le imponevano, a fronte della insipienza organizzativa e della eclatante evanescenza applicativa di basilari regole prevenzionali (impalcature prive di parapetti, tavole fermapiedi e in certi punti anche incomplete nel piano di appoggio) rilevabili ictu oculi, l'obbligo di richiamare l'appaltatore al rispetto della disciplina antinfortunistica, pretendendone l'applicazione e, se del caso, adoperarsi per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui era titolare (da ultimo cfr. sez.IV, 9.2.2016, Russo e altro, Rv.266963), in tale inerzia risolvendosi la condotta colposa ad essa attribuita.

Fonte: Olympus.uniurb

Articolo tratto da amblav.it