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29.07.2021

IL LAVORATORE NO VAX PUO’ ESSERE SOSPESO?

ECCO COSA DICONO IL CODICE E LE SENTENZE

Un lavoratore che rifiuta di sottoporsi al vaccino anti covid può essere sospeso dalle sue mansioni e dallo stipendio? Il quesito, sollevato anche da un intervento del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, sta diventando di attualità in seguito alla risalita dei contagi dovuti alla variante Delta e alla ripresa economica annunciata da tutta una serie di indici: più forte è la ripresa, più frequenti saranno i contatti interpersonali con conseguente innalzamento del rischio sui luoghi di lavoro. Le sentenze dei giudici hanno fino a oggi in più occasioni dato ragione ai datori di lavoro che avevano sospeso dipendenti no vax.
Anche poche settimane fa il giudice del lavoro di Modena ha ribadito il concetto: ha respinto il ricorso di alcune dipendenti di una cooperativa di servizi -impiegate in una rsa per anziani - che si erano viste sospendere dal lavoro per il loro rifiuto di vaccinarsi. Mascherina e distanziamento non sono state ritenute protezioni sufficienti. Non è il primo pronunciamento in materia: qualche mese fa dello stesso avviso erano stati il tribunale di Belluno e quello di Verona, che avevano ribadito la sospensione di alcuni lavoratori no vax in casi «fotocopia» di quello di Modena. In tutte queste circostanze la sentenza ha due punti di appoggio. Il primo è l’articolo 2087 del codice civile, che fa ricadere sull’imprenditore la tutela della salute nei luoghi di lavoro; la seconda è una direttiva Ue del 2020 che ha incluso il Covid tra le malattie contro cui è necessario avviare azioni preventive.
I due casi citati riguardano strutture sanitarie. Il buonsenso, ancora prima del codice, suggerisce che non è opportuno mettere a contatto soggetti dalla salute fragile (i pazienti) con medici e infermieri non protetti dal Covid e anche un decreto del maggio scorso ha reso obbligatoria la vaccinazione (solo) per i lavoratori della sanità. Ma cosa succede se il quesito si pone in una fabbrica, in un ufficio, in una scuola? L’articolo 2087 («tutela delle condizioni di lavoro») non fa sotto questo profilo alcuna distinzione. Ecco cosa dice testualmente:
«L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Applicato alla lettera, sembra indicare che - si tratti di una corsia di ospedale o di una catena di montaggio - il contagio deve essere scongiurato. Resta, ad esempio nel caso di una impresa manifatturiera - la possibilità di destinare il lavoratore antivaccinista a mansioni che lo mettano in condizione di non nuocere. Sempre che l’ambiente di lavoro e le finalità dell’impresa consentano questa soluzione di compromesso.
 

Articolo tratto da corriere.it