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22.09.2021

Spettabili Aziende,

questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 riportante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Di seguito l’elenco delle misure approvate:
 

LAVORO PRIVATO

A chi si applica
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
L’obbligo è riferito a qualsiasi forma di lavoratore: datore di lavoro, socio, dipendente, lavoratore autonomo e volontario (con o senza remunerazione economica).
 
Secondo quanto riportato dal nuovo Decreto Legge il Green Pass viene ottenuto:
  • DOPO 15 GIORNI DALLA PRIMA INOCULAZIONE;
  • CONTESTUALMENTE ALLA PRIMA INOCULAZIONE DI VACCINO SOLO PER COLORO CHE SONO GUARITI DAL COVID-19 (non occorre più pertanto aspettare 15 giorni dalla prima somministrazione);
  • TRAMITE TAMPONE NEGATIVO (antigenico rapido durata 48 ore – molecolare durata 72 ore).
 
Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
 
I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde.
Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
 
 
TAMPONI CALMIERATI
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. 
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
 
 
Per una lettura approfondita del Decreto Legge ivi compresi i dettagli riguardanti l’introduzione del green pass nella Pubblica Amministrazione e i provvedimenti di sostegno allo sport di base si rimanda al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21G00139&elenco30giorni=false

 
A disposizione

Stefano Ardissone