28.09.2021
Un contributo si sofferma sulle diverse conseguenze del decreto-legge 127/2021 per chi accede abusivamente ai luoghi di lavoro senza disporre di green pass e per chi comunica preventivamente la mancanza di certificazione verde COVID-19.
È evidente che in materia di pandemia, di emergenza COVID-19 e di misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, uno degli argomenti oggi più delicati e importanti da trattare, per l’impatto che ha e che avrà anche sul mondo del lavoro, è quello relativo alla certificazione verde COVID-19 (“ Green Pass”).
In particolare è necessario comprendere le possibili conseguenze del nuovo decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Ricordiamo che il decreto-legge 127/2021, nel tentativo di estendere la necessità di Green Pass e favorire le vaccinazioni, prevede - dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza - l’obbligo della certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Proprio con l’intento di fornire qualche utile informazione riportiamo un breve contributo dell’avvocato Rolando Dubini, un contributo che segnala in particolare due diverse conseguenze della normativa:
Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori che non dispongono del Green Pass e che non lo hanno comunicato all’azienda, l’articolo 3 comma 8 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 così dispone:
Dunque chi accede, abusivamente, al luogo di lavoro senza Certificazione verde è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970.
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro.
Diverso è il caso di chi viceversa, in modo contrattualmente e legalmente corretto, informa l’azienda di non essere in possesso del Green Pass prima di accedere in azienda.
In tal caso si applica invece il comma 6, che così dispone:
Dunque se il lavoratore comunica preventivamente di non essere in possesso del Green pass, non potrà accedere e verrà considerato assente ingiustificato fino al momento in cui provvederà ad esibire la Certificazione Verde, o in mancanza, fino al 31 dicembre 2021.
In questo caso però non vi sono conseguenze disciplinari, e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In ogni caso si tratta di assenza ingiustificata che fa venir meno il diritto alla retribuzione e a qualunque altro compenso od emolumento comunque denominato.
Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista
Scarica la normativa di riferimento:
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.