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15.12.2022

D.Lgs. 81/2008: il quadro sinottico delle valutazioni dei rischi specifici

Una schematizzazione degli approfondimenti sui rischi specifici che ad oggi risultano comporre la valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008, anche in considerazione delle novità normative. A cura di Paolo Badin, Confindustria Alto Adriatico.

 

Come ricordato nelle definizioni del D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi è la ‘valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza’.

Essendo essenziale in ogni strategia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, può essere importante presentare un “quadro sinottico” della valutazione dei rischi, cioè un quadro riassuntivo e sintetico (sinossi) che permetta una rapida visione e acquisizione di tutti gli elementi fondamentali a partire dai rischi di cui tener conto.

 

Per farlo pubblichiamo oggi un contributo di un nostro lettore, Paolo Badin ( Confindustria Alto Adriatico), dal titolo “Sinottico delle valutazioni dei rischi specifici ex art. 28 D.Lgs. 81/2008”.

 


 

Sinottico delle valutazioni dei rischi specifici ex art. 28 D.Lgs. 81/2008

 

L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di valutare tutti i rischi lavorativi.

Si è ritenuto perciò di schematizzare la maggior parte degli approfondimenti sui rischi specifici che ad oggi risultano comporre la valutazione, integrandone la parte generale anche in considerazione del fatto che è stata recentemente introdotta una sanzione ulteriore di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza, in aggiunta alla sospensione dell'attività.

 

Valutazione dei rischi specifici di approfondimento:

  1. agenti chimici (incluso i gas tossici e le norme ADR per quanto attinenti alla salute e sicurezza)
  2. agenti cancerogeni e mutageni
  • b1. polveri di legno duro: particolare cancerogeno
  • b2. amianto: particolare cancerogeno
  1. agenti biologici (incluso legionella e protocollo COVID per chi non ha rischio biologico vero e proprio); rischi ferite in ambito sanitario per addetti primo soccorso o infermerie
  2. radiazioni
  • d1. elettromagnetiche
  • d2. ottiche artificiali
  • d3. solari
  • d4. ionizzanti D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (incluso radon)
  1. rumore e ultrasuoni
  2. vibrazioni (mano braccio e corpo intero)
  3. microclima
  4. rischi associati a chi viaggia per lavoro
  • h1 malattie (malaria, tifo, …)
  • h2. dovuti a malavita e disordini
  1. rischi dovuti a fattori psico sociali e stress lavoro correlato
  1. rischi ergonomici
  • l1. attività di sollevamento e trasporto
  • l2. attività di traino e spinta
  • l3. attività ad alta frequenza
  • l4. posture statiche
  1. utilizzo del videoterminale
  2. incendio*
  3. ATEX (atmosfere esplosive)*
  4. rischio elettrico comprese scariche atmosferiche (fulminazione)
  5. aggressione o rapina, contatto con pubblico*
  6. lavoro notturno e solitario
  7. rischio sismico per edifici e strutture interne (scaffali, silos, …)*
  8. rischi afferenti alle differenze di genere, età, provenienza e inquadramento contrattuale
  9. lavoratrici madri
  10. rischi connessi con stili di vita non salutari: fumo - alcool - droghe - alimentazione - scarso movimento
  1. rischi incidenti rilevanti (normativa “Seveso”)*

 

con relativo piano di emergenza

 

I punti sopra evidenziati dalla a alla z sono di fatto obbligatori ex lege.

 

I punti che seguono invece non sono strettamente obbligatori da precise disposizioni legali esplicite ma poiché raggruppano oltre l’80% delle modalità di infortunio gravissimo costituiscono di fatto uno spunto di natura scientifica, ancorché euristica.

 

Valutazione euristica del rischio di infortuni gravi con riferimento ai dati INAIL

  1. Rischi di incidenti dovuti all’uso dell’automobile (o altro mezzo di trasporto) sia per missioni che nel tragitto casa - lavoro: in Italia contribuiscono con circa il 50% degli infortuni mortali
    • a1. Rischio investimento da veicoli
  1. Cadute dall’alto per operatori professionali del lavoro in altezza (muratori, antennisti, lattonieri, imbianchini, ...)
    • b1. Cadute dall'alto per lavori in altezza (sui tetti, scale portatili, ...) anche occasionali (ispezione dopo nubifragio o ricerca guasti in impianti posti in quota): i punti b, b1, se eliminiamo gli infortuni alla guida di veicoli, contribuiscono circa al 50% di tutti gli infortuni mortali che avvengono in cantiere, in fabbrica o nelle aziende agricole
  1. Caduta dall’alto di materiale (da magazzini, carroponti, cumuli o altro)
  2. Investimento o ribaltamento del mezzo di trasporto (carrello) o macchina operatrice
  3. Utilizzo di macchine operatrici, carrelli elevatori, carroponti o gru
  4. Infortuni su impianti meccanici (macchine, robot, …)
  5. Lavori in luoghi confinati (recipienti chiusi, silos, serbatoi).

 

Si evidenzia inoltre, sebbene con conseguenze di gravità minore dai precedenti fattori di rischio, come sia opportuno valutare gli infortuni da scivolamento ed inciampo che costituiscono circa il 20% delle forme di infortunio globali.

 

Nota in tema di prescrizioni di Legge recenti

L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 215/2021, ha previsto la sospensione dell’attività imprenditoriale nei reparti, attività o lavorazioni dove non fosse eseguita la “Valutazione dei rischi”. Ferme restando anche le altre sanzioni di natura penale è stata comunque introdotta una sanzione ulteriore di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza.

 

È opportuno inoltre evidenziare anche il fatto che per le Aziende di Costruzione o di Impiantistica i singoli POS ed i vari PSC non possano essere sempre considerati completamente sostitutivi della valutazione del rischio.

 

La periodicità di aggiornamento della valutazione è prevista:

  • dopo 30 giorni delle mutate condizioni del rischio (art. 29 D.Lgs. 81/2008) e comunque ogni:
    • 4 anni per rumore, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e ionizzanti, anche se le condizioni rimanessero le medesime
    • 3 anni per agenti biologici, cancerogeni e le ferite in ambito sanitario
    • 2 anni per lo stress lavoro correlato.  

 

 

Paolo Badin

Confindustria Alto Adriatico

 


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