15.12.2022
Una schematizzazione degli approfondimenti sui rischi specifici che ad oggi risultano comporre la valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008, anche in considerazione delle novità normative. A cura di Paolo Badin, Confindustria Alto Adriatico.
Come ricordato nelle definizioni del D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi è la ‘valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza’.
Essendo essenziale in ogni strategia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, può essere importante presentare un “quadro sinottico” della valutazione dei rischi, cioè un quadro riassuntivo e sintetico (sinossi) che permetta una rapida visione e acquisizione di tutti gli elementi fondamentali a partire dai rischi di cui tener conto.
Per farlo pubblichiamo oggi un contributo di un nostro lettore, Paolo Badin ( Confindustria Alto Adriatico), dal titolo “Sinottico delle valutazioni dei rischi specifici ex art. 28 D.Lgs. 81/2008”.
L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di valutare tutti i rischi lavorativi.
Si è ritenuto perciò di schematizzare la maggior parte degli approfondimenti sui rischi specifici che ad oggi risultano comporre la valutazione, integrandone la parte generale anche in considerazione del fatto che è stata recentemente introdotta una sanzione ulteriore di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza, in aggiunta alla sospensione dell'attività.
Valutazione dei rischi specifici di approfondimento:
* con relativo piano di emergenza
I punti sopra evidenziati dalla a alla z sono di fatto obbligatori ex lege.
I punti che seguono invece non sono strettamente obbligatori da precise disposizioni legali esplicite ma poiché raggruppano oltre l’80% delle modalità di infortunio gravissimo costituiscono di fatto uno spunto di natura scientifica, ancorché euristica.
Valutazione euristica del rischio di infortuni gravi con riferimento ai dati INAIL
Si evidenzia inoltre, sebbene con conseguenze di gravità minore dai precedenti fattori di rischio, come sia opportuno valutare gli infortuni da scivolamento ed inciampo che costituiscono circa il 20% delle forme di infortunio globali.
Nota in tema di prescrizioni di Legge recenti
L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 215/2021, ha previsto la sospensione dell’attività imprenditoriale nei reparti, attività o lavorazioni dove non fosse eseguita la “Valutazione dei rischi”. Ferme restando anche le altre sanzioni di natura penale è stata comunque introdotta una sanzione ulteriore di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza.
È opportuno inoltre evidenziare anche il fatto che per le Aziende di Costruzione o di Impiantistica i singoli POS ed i vari PSC non possano essere sempre considerati completamente sostitutivi della valutazione del rischio.
La periodicità di aggiornamento della valutazione è prevista:
Paolo Badin
Confindustria Alto Adriatico