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21.10.2022

Con l’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021 viene modificata la periodicità dell’aggiornamento della formazione degli ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO.
In particolare, l’ART.7 comma 2 del DM prevede:
 
1. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
 
2. Per gli addetti al servizio antincendio che hanno frequentato il corso di formazione o di aggiornamento da più di 5 anni l’obbligo di aggiornamento si ritiene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale pertanto entro il 04/10/2023.
 
Alcuni esempi
A. Formazione o aggiornamento svolti nell’anno 2019 aggiornamento da svolgere entro ➔2024
B. Formazione o aggiornamento svolti nell’anno 2010 aggiornamento da svolgere entro ➔04/10/23