11.10.2021
Un documento del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente presenta linee guida per gestire i rischi connessi con i controlli delle emissioni in atmosfera. Focus sulla proposta di una metodologia di valutazione.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 richiede che il Datore di Lavoro di ogni Agenzia appartenente al Sistema delle Agenzie Ambientali effettui la valutazione dei rischi. E l’attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera “costituisce una specifica matrice (aria) che afferisce alle attività Territoriali”. Dunque un compito del datore di lavoro (in questo caso rispetto alla gerarchia organizzativa può essere il Direttore Generale o il Dirigente delegato) è quello di “redigere specifica analisi di rischio relativa all’attività in relazione alla singola mansione”.
A ricordarlo sono le nuove linee guida (n. 25/2020) del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ( SNPA) che costituisce un sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali.
Il documento “Rischi controlli emissioni in atmosfera. Sistema di prevenzione e indicazioni operative”, con riferimento alla delibera del Consiglio SNPA (seduta del 18 maggio 2021 - Doc. 111/21), individua uno schema di documento di valutazione dei rischi - ai sensi dell'Art. 28 comma 2 del D.lgs. 81/08 - relativo alle “attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera svolte dal personale del SNPA presso impianti dislocati sul territorio”.
Il documento è rivolto “principalmente ai Datori di lavoro, Responsabili e addetti dei Servizi di prevenzione e protezione, nonché ai Dirigenti e ai Preposti del SNPA”, tuttavia può essere, comunque, “un utile riferimento per altre organizzazioni che svolgono attività similari”.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
Nelle linee guida – prodotte da un tavolo di lavoro coordinato da ARPAT (Arpa Toscana) e costituito da ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Lombardia, ARPA Sicilia e ISPRA – si indica che il metodo seguito per accertare i rischi potenziali presenti nelle attività di campionamento e monitoraggio “è caratterizzato dalla valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività e dalle indicazioni specifiche relative alla conformità dei dispositivi utilizzati in connessione con le norme legislative tecniche e di sicurezza nazionali e comunitarie”; il tutto “finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (art. 2 D.lgs. 81/08 e s.m.i.)”.
Le linee guida risultano pertanto composte da tre parti:
In particolare la valutazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e delle modalità operative “è generata dallo studio comparato delle situazioni che si possono verificare durante le attività e segnalate nel gruppo di lavoro come standard e ricomprese nei principi generali della sicurezza, dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro (leggi e normative applicabili e buona tecnica prevenzionistica)”.
Lo scopo del documento non è solo quello di “verificare l’applicazione dei precetti di legge” ma soprattutto quello di “gestire i rischi residui che nonostante l’applicazione delle normative specifiche rimangono in essere”. Questi rischi essendo di tipo organizzativo e comportamentale sono spesso difficili da individuare e contrastare.
Veniamo alla proposta di metodologia di valutazione contenuta nel documento.
Si indica che nei luoghi di lavoro in cui le circostanze e le condizioni sono mutevoli, “la valutazione richiede di essere orientata in modo da tenere in conto di tali aspetti”. Inoltre un altro importante aspetto che deve essere sempre considerato “è la possibile presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende o di terze persone. Non si deve considerare che si tratti soltanto di persone anch’esse esposte a rischi eventuali ma si deve tenere presente il fatto che la loro attività può comportare nuovi rischi e anche aggravare le conseguenze di quelli già presenti a causa di possibili e magari non valutate interferenze tra le diverse attività. I datori di lavoro delle diverse imprese che operano nello stesso ambiente dovranno collaborare per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Una valutazione dei rischi dettagliata deve essere articolata in cinque passaggi:
Con riferimento al quarto passaggio riprendiamo dal documento un prospetto in cui sono sintetizzati i tipi di conclusioni prevedibili e le azioni che possono essere intraprese in seguito:
Si segnala poi che le conclusioni di una valutazione dei rischi sul lavoro devono porre in rilievo gli aspetti seguenti:
E una volta terminata la valutazione, “la prima opzione da prendere in esame deve essere sempre quella di eliminare il rischio, anche se in molte situazioni ciò non risulterà praticamente attuabile a causa del fatto che i pericoli e i rischi del caso risultano essere una parte non del tutto eliminabile/riducibile del procedimento o dell’attività di lavoro. È talvolta possibile modificare o sostituire la strumentazione o i materiali utilizzati con soluzioni alternative” (nei casi in cui si esamina una possibilità di sostituzione “è essenziale valutarne subito le implicazioni”).
Nel caso poi che l’entità del rischio non può essere ridotta tramite tali misure, “si forniranno e adopereranno i dispositivi personali di protezione” che devono essere impiegati “solo qualora risulti impossibile garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti attraverso mezzi collettivi tecnici od organizzativi”. Se si ritiene necessario l’impiego di dispositivi di protezione personale, questi devono essere di tipo adeguato”. Si dovranno inoltre “curare le disposizioni che riguardano il magazzinaggio, la manutenzione e la formazione dei lavoratori al loro impiego”. Resta poi sempre di “fondamentale importanza la prevenzione, da attuare attraverso la formazione e l’informazione del personale”.
Rimandiamo alla lettura integrale delle linee guida e riportiamo, in conclusione, l’indice del documento “Rischi controlli emissioni in atmosfera. Sistema di prevenzione e indicazioni operative”:
1. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
2. PROPOSTA DI METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
2.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2.2. LA QUANTIFICAIZONE DEL RISCHIO (INDICI DI VALUTAZIONE)
2.3. METODO DI VALUTAZIONE
3. APPLICAZIONE DEL METODO
3.1. PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL’ATTIVITÀ
3.2. TRASFERIMENTO SUL POSTO E RIENTRO IN SEDE
3.3. ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ PROGRAMMATA
3.4. CRITERI DI APPLICAZIONE
4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
4.1. CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED EVENTUALE SOPRALLUOGO
4.2. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO/MONITORAGGIO
4.3. CAMPIONAMENTO E MISURE
5. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
6. ALLEGATI
Tiziano Menduto
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