06.04.2023
Una nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco in relazione al DM 2 settembre 2021 fornisce dei chiarimenti sulla documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio. Il decreto e la Nota.
A distanza di diversi mesi dall’entrata in vigore (4 ottobre 2022), il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” solleva ancora alcuni dubbi. Dubbi che i precedenti atti del Ministero dell’Interno – ad esempio la Circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021, la nota DCPREV n. 7826 del 31 maggio 2022 o la nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022 – non hanno chiarito definitivamente.
A accennare alla presenza di nuovi dubbi interpretativi è la nuova Nota n. 4351 del 22 marzo 2023 relativa ai requisiti dei docenti dei corsi antincendio.
Infatti il DM 2 settembre 2021 (decreto GSA) oltre a portare diverse novità in materia di gestione della sicurezza antincendio, ha introdotto anche significative modifiche alla formazione degli addetti antincendio.
Nel presentare la nuova nota ministeriale ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
Prima di presentare la breve Nota 4351/2023 sui requisiti dei docenti dei corsi antincendio, ricordiamo che il DM 2/9/2021, in materia di formazione/informazione, fornisce indicazioni su:
E riguardo ai docenti è bene ricordare che il comma 6 dell’articolo 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza) del DM 2 settembre 2021 indica che ‘oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco’, i corsi ‘possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6’.
Veniamo dunque all’articolo 6 dedicato ai requisiti dei docenti.
Si indica che i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso di alcuni requisiti indicati dal decreto.
I docenti della parte teorica e della parte pratica ‘devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
Mentre i docenti della sola parte teorica ‘devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
Inoltre – continua il decreto al comma 4 dell’articolo 6 - alla data di entrata in vigore del decreto “si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza”.
E i docenti della sola parte pratica “devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
Veniamo, infine, al contenuto e al chiarimento della nuova Nota ministeriale.
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha emanato la Nota DCPREV n. 4251 del 22 marzo 2023 che ha in oggetto la “richiesta interpretazione co. 2 art. 6 DM 2/09/2021” (con particolare riferimento alla parte a) che abbiamo formattato in grassetto).
La Nota scrive che “con riferimento al quesito pervenuto a questo Ufficio con nota DCPRIN prot. 4260 del 20/03/2023 in merito all'interpretazione del co. 2, art. 6 del DM 2/09/2021 relativo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio, si formula il seguente chiarimento”.
Si indica, dunque, che per ‘documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio sia in ambito teorico che in ambito pratico’ il legislatore “intende che le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico’.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura dei tanti articoli di PuntoSicuro che affrontano i contenuti del DM 2 settembre 2021, anche in materia di formazione.
RTM
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