21.02.2022
Le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’applicazione delle novità in materia di formazione sulla sicurezza. A parte gli obblighi di addestramento esiste un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
Come ricordato nei diversi articoli il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, modificato dalla legge di conversione n. 215/2021, ha portato a sensibili cambiamenti nell’articolato del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (TUSL) anche in materia di formazione alla sicurezza. Ad esempio introducendo l’obbligo formativo per il datore di lavoro, modificando la formazione del preposto e prevedendo un futuro Accordo Stato-Regioni per accorpare, rivisitare e modificare gli attuali Accordi in materia.
Il problema è che dopo questi interventi legislativi erano rimasti molti dubbi su quando diventasse obbligatorio mettere in atto queste novità. In attesa del nuovo Accordo unico sarebbe stato possibile continuare ad applicare le indicazioni degli Accordi già in vigore?
A fornire alcune risposte è la nuova Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha per oggetto: “art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Circolare che fornisce le prime indicazioni, “condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti”.
Nella presentazione della circolare n. 1/2022 ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
La circolare ricorda che una prima novità contenuta nel nuovo comma 7 dell’art. 37 riguarda l’individuazione, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, del datore di lavoro “il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una ‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico’ secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
E alla Conferenza è demandato il compito di “adottare, entro il 30 giugno 2022, ‘un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
Riguardo al datore di lavoro si indica che l’accordo demandato alla Conferenza costituisce “elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico”. Sarà l’accordo “a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.
Per quanto concerne poi gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 “già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Tuttavia il legislatore oggi richiede, “nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una ‘un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo’, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza”.
Senza dimenticare poi che, con riferimento, in questo caso, alla sola figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che ‘per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi’.
A questo proposito la circolare INL formula alcune osservazioni:
Ne consegue – continua la circolare - che “i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del d.Lgs. n. 758/1994”.
Un’altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 prevede che l'addestramento debba avvenire ‘da persona esperta e sul luogo di lavoro’ e “il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che ‘l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato’.
Trattasi dunque in questo caso di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un ‘apposito registro informatizzato’ che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.
Ne consegue – conclude la circolare INL - che la violazione degli obblighi di addestramento “si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della ‘prova pratica’ e/o della ‘esercitazione applicata’ richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.
Tiziano Menduto
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