27.01.2021
I generatori di vapore e di acqua surriscaldata sono attrezzature che appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell’allegato II del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011. E anche queste attrezzature sono soggette a verifiche periodiche per accertare “la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.
Queste le periodicità secondo quanto disposto dall’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
A ricordare con queste parole e con queste immagini gli adempimenti correlati a queste attrezzature è il documento, del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, “ Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.
Nel documento si riportano, come indicato nel titolo, istruzioni operative per analizzare gli “elementi minimi che il verificatore deve prendere in considerazione” nel corso dell’attività di verifica. In appendice sono presenti liste di controllo sugli elementi “a cui il verificatore deve prestare particolare attenzione durante l’effettuazione della prima verifica periodica”.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
Dopo aver già affrontato, in un precedente articolo, le indicazioni generali relative alla comunicazione di messa in servizio e alla richiesta della prima verifica periodica, ci soffermiamo su alcune indicazioni specifiche.
Si indica che:
Il documento si sofferma dunque sul “combinato disposto”, sulle indicazioni derivanti dall’integrazione tra d.m. 11 aprile 2011 e del d.m. 329/04:
Si indica poi che possono essere autorizzate delle deroghe, “previa richiesta da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico o, nei casi previsti dall’art. 36, punto 5, del decreto legge 83 del 22 giugno 2012 (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134) ad un Organismo Notificato per la direttiva 2014/68/UE PED - Pressure Equipment Directive, per periodicità delle verifiche differenti da quelle di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08 e per tipologie di ispezioni alternative a quelle stabilite, ma tali da garantire un livello di sicurezza equivalente”.
Si ricorda che la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifica che “la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro. Pertanto, se i termini previsti dall’allegato VII risultano trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro, si deve richiedere l’effettuazione della verifica periodica prima del suo riutilizzo”.
Riguardo al campo di applicazione si indica che il documento Inail riguarda la categoria di attrezzature a pressione denominate Generatori di vapor d’acqua e/o di acqua surriscaldata, attrezzature che appartengono al gruppo di attrezzature a pressione “Generatori di vapor d’acqua e/o di acqua surriscaldata”, certificati CE come “attrezzature o insiemi a pressione” da parte di un fabbricante, secondo la direttiva 2014/68/UE PED.
In particolare un generatore di vapore d’acqua “è un’attrezzatura destinata alla produzione di vapore acqueo, saturo o surriscaldato, a partire da acqua allo stato liquido, alla quale può essere fornito calore di combustione o di recupero; i generatori di acqua surriscaldata, invece, producono acqua calda sotto pressione a una temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica”.
Con riferimento poi al percorso dei fumi, i generatori sono classificati in:
Si segnala poi che le specifiche tecniche applicabili per la messa in servizio e l’utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione “sono le UNI/TS 11325: Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione”.
Inoltre di particolare utilità per le verifiche periodiche “possono risultare le seguenti parti della suddetta norma:
Mentre per le modalità di sorveglianza dei generatori, fermo restando quanto stabilito dal d.m. 01/03/1974, può risultare utile riferirsi alle parti:
Per “i controlli da effettuare sui componenti dei generatori soggetti a scorrimento viscoso le parti a cui far rifermento sono:
La specifica tecnica “descrive la procedura da seguire per la valutazione della frazione di vita residua dei componenti del generatore soggetti a scorrimento viscoso, al fine di ottenere l’idoneità all’ulteriore esercizio dell’attrezzatura in esame. Nell’ambito di applicazione della suddetta specifica risulta utile riferirsi anche alla:
Concludiamo segnalando che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta ulteriori indicazioni relativi alle norme tecniche per la costruzione, per il controllo dei dispositivi di sicurezza e per i requisiti dei locali.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Andrea Tonti, Emanuele Ferrari e Loriana Ricciardi (DIT, Inail), Giuseppe Giannelli (Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Como) e Giuseppe Sferruzza (Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Palermo) – Collana Ricerche, edizione 2020 (formato PDF, 1.26 MB).
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Scarica la normativa di riferimento: