14.11.2022
Indicazioni e spunti sul ruolo e le responsabilità del medico competente. Gli aspetti normativi, la suddivisione dei compiti, le attività, la sorveglianza sanitaria, gli aspetti giurisprudenziali e il quadro generale delle sanzioni.
Come ricordato in molti nostri articoli il Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico) ha assegnato alla figura del medico competente un ruolo molto importante nel sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro. Infatti le funzioni ed i compiti assegnati al Medico “sono molteplici e vanno dalla collaborazione per la valutazione dei rischi alla formazione ed informazioni ai lavoratori, dall’organizzazione del servizio di primo soccorso alla sorveglianza sanitaria, solo per citarne alcuni. Tale complessità si riflette sul piano dell’individuazione delle responsabilità penali potenzialmente in capo al Medico Competente in caso di suo errore, fattispecie non così infrequente”.
A parlare in questi termini del ruolo del medico competente è la presentazione del convegno “L’errore del medico competente: profili penali e conseguenze” che si è tenuto il 7 ottobre 2022 e che - organizzato da Confindustria Alto Adriatico, IFNE (Istituto di Formazione Nord-Est) ed Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – ha analizzato le funzioni ed i compiti, molteplici e complessi, assegnati dal Decreto 81 al Medico Competente con particolare attenzione al piano dell’individuazione delle eventuali responsabilità penali.
Ci soffermiamo, in particolare, oggi, su un documento del Dott. Prof. Antonio Lazzàro, Presidente Aggiunto onorario Corte di Cassazione, che ha moderato la discussione e tavola rotonda finale del convegno.
Presentando il documento nell’articolo ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:
Nel documento del Prof. Lazzaro sono riportati vari spunti per trattare il tema del ruolo del medico competente con riferimento a tre temi: la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza. E ogni parte è arricchita di materiali ulteriori di riflessione e approfondimento (testi normativi, brani di vari autori, sentenze, …).
Riguardo agli aspetti legislativi nel documento si segnala che la figura professionale del medico “ha fatto la sua comparsa nel nostro ordinamento con l'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956 per essere poi delineata ulteriormente dagli artt. 95 - 98 del d.P.R. n. 320 del 1956 concernente l'assistenza relativa a lavoratori esposti a sostanze tossiche o infettanti o che risultassero comunque nocive”. Inoltre successivamente “con l'art. 2 d.P.R. n. 962 del 1962 e con l'art. 15 d.lgs. n. 277 del 1991 il predetto obbligo di sorveglianza sanitaria veniva esteso a tutte le aziende che esponevano i lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”.
Arriviamo poi al d.lgs. n. 626 del 1994 che ha stabilito “la generalizzazione di tali attività in tutte le aziende c.d. a rischio”, mentre il d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito una “ancora più organica disciplina normativa dei garanti della sicurezza sul lavoro, ivi compreso il medico competente, quale collaboratore che coadiuva l'imprenditore nell'esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, in quanto portatore di qualificate cognizioni tecniche e, dunque, nell'ambito di un rapporto di natura privata e, al contempo, con un ruolo contraddistinto da connotati di natura pubblicistica in quanto è tenuto ad operare con imparzialità nell'ottica esclusiva della tutela dell'integrità fisica dei lavoratori”.
Il documento indica che, anche con riferimento alle modifiche dovute al d.lgs. n. 106/2009, ora i compiti del medico competente “si suddividono essenzialmente in tre categorie:
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta vari testi normativi inerenti il ruolo e i compiti del medico competente.
Riguardo alla “dottrina”, l’intervento riprende poi il contenuto dell’articolo 39 (Svolgimento dell’attività di medico competente) del Testo Unico in cui si indica che l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”.
E il medico competente “svolge la propria opera in qualità di:
Inoltre il dipendente di una struttura pubblica, “assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.
Il datore di lavoro assicura poi al medico competente “le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia” e il medico “può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri”. E nei casi di aziende con più unità produttive, “nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessita, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.
Il documento riporta poi alcune indicazioni fornite dal Ministero della Salute sul ruolo del medico competente, secondo il Testo Unico, ad esempio ricordando che la sorveglianza sanitaria (art 41, decreto legislativo 81/2008) è “di esclusiva competenza del medico competente” e comprende “l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica”.
Inoltre, oltre a questi obblighi, “il medico competente:
Si rimanda poi alla lettura di vari contributi, anche con riferimento ad alcuni articoli scritti sul nostro giornale da Anna Guardavilla.
Veniamo, infine, agli aspetti giurisprudenziali.
Anche in questo caso negli spunti offerti, tratti da altri contributi, si indica che il medico competente “è tenuto a un giudizio di idoneità lavorativa ‘specifico’, che, in quanto tale, deve limitarsi alla valutazione dello stato di salute del lavoratore rispetto al rischio specifico cui è esposto nello svolgimento della mansione alla quale è adibito. Questi, per la Corte di cassazione, sono i confini entro i quali si estende la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
E la sentenza numero 19856/2020 – che è riportata nel documento - ha suddiviso i compiti del medico competente “in tre categorie: professionali, collaborativi e informativi. Ognuna di tali tre categorie è poi stata riempita dalla Corte di contenuti”.
Nello svolgimento dei suoi compiti, il medico competente è poi “tenuto a compiere una serie di visite, da quella preventiva, a quella periodica, a quella su richiesta, a quella concomitante al cambio di mansione. Tali visite, per la Corte, vanno svolte ‘secondo i canoni classici della semeiotica, della raccolta approfondita dell'anamnesi, di un attento e mirato esame obiettivo e con lo svolgimento degli esami clinici e biologici ritenuti necessari’. In casi specifici, vanno poi seguiti dei protocolli diagnostici minimi”
Inoltre la Corte di cassazione ricorda anche il quadro generale delle sanzioni, penali o amministrative. In particolare, il medico competente “può, innanzitutto, rispondere per gli illeciti contravvenzionali di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 81/2008: si tratta di reati propri omissivi, consistenti nel mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 25. Oltre che per tali illeciti, tuttavia, il medico competente può essere chiamato a rispondere anche degli eventi di volta in volta derivanti dall'omissione colposa delle regole cautelari che sono poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Tale responsabilità sorge in ragione della sua autonoma posizione di garanzia e della funzione di controllo delle fonti di pericolo che l'ordinamento giuridico gli attribuisce”.
Concludiamo segnalando che al documento sono allegate varie sentenze:
RTM
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