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05.08.2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni e la formazione dei preposti: le risposte

Le risposte dell’avvocato Rolando Dubini alle domande arrivate in occasione del webinar del 5 maggio 2025 sulle novità del nuovo Accordo del 17 aprile 2025 in materia di formazione. Focus sulle novità per i preposti: la formazione e l’aggiornamento.

 

Non c'è dubbio che l'  Accordo del 17 aprile 2025, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'accorpamento, rivisitazione e modifica dei precedenti accordi sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, rappresenti un importante passo avanti nel riordino della materia, superando la frammentarietà del passato.

 

Tuttavia, considerato che permangono numerose domande e dubbi da parte degli operatori e delle aziende, per aiutare i soggetti interessati ad orientarsi tra le nuove disposizioni e comprenderne l'applicazione pratica, l'azienda Mega Italia Media ha organizzato il 5 maggio 2025 il webinar “ Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza”.

Durante questo evento, l'avvocato Rolando Dubini (penalista e cassazionista, docente e formatore esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ha presentato, con l’aiuto di Pietro de' Castiglioni (Responsabile Area Corsi Mega Italia Media), le novità del  nuovo Accordo rispondendo anche a diverse domande.

 

Tuttavia a seguito del webinar, agli organizzatori sono state inviate molte altre domande e l'avvocato Dubini - anche con riferimento alle novità della pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale ( 24 maggio 2025) – ha elaborato le risposte permettendoci di presentare nuovi e interessanti approfondimenti tematici attraverso i nostri articoli.

 

Oggi, ad esempio, ci soffermiamo sulla formazione e aggiornamento dei preposti, un ruolo sempre più rilevante nelle strategie di prevenzione di infortuni e malattie professionali.

 

Ricordiamo brevemente alcune delle novità relative ai preposti connesse a quanto indicato dal nuovo Accordo:

  • Formazione aggiuntiva del preposto: aumentata da 8 ore a 12 ore (novità)
  • Modalità di erogazione: esclusivamente in presenza fisica e in videoconferenza sincrona;
  • Contenuto corso di formazione: da otto punti di carattere generale a quattro moduli con programma dettagliato
  • Aggiornamento biennale (periodicità modificata rispetto all'Accordo Stato Regioni del 2011 anticipata dalla modifica dell'articolo 37 del Decreto legislativo 81 del 2008).

 

Le risposte che presentiamo oggi riguardano in particolare i seguenti argomenti:


Nuovo Accordo e preposti: regime transitorio, corsi e modalità di formazione

Alcune domande hanno riguardato il regime transitorio, i corsi e le modalità di formazione dei preposti.

 

  • Un corso per preposti erogato prima del 24 maggio 2025 è valido?
    • Sì, se conforme all’Accordo 21 dicembre 2011. L’Accordo 2025 prevede un periodo transitorio di 12 mesi: fino al 24 maggio 2026 si possono erogare corsi secondo le regole previgenti (Disposizioni finali, §2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
  • Se un preposto ha svolto il corso lavoratori rischio alto, deve comunque fare il corso preposti?
    • Sì. Il corso preposti è aggiuntivo e specifico, non sostituibile con la formazione lavoratori. Il preposto deve frequentare un percorso specifico di almeno 12 ore. (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
  • La formazione preposti può essere sostituita da quella dirigenti?
    • No. Sono percorsi distinti, anche se parzialmente sovrapponibili. Parte II, §2.2-2.3 Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
  • È possibile svolgere l’intero corso preposti in videoconferenza sincrona?
    • Sì. L’intero nuovo corso preposti (12 ore) può essere svolto in videoconferenza sincrona, ma non in e-learning asincrono. La formazione dei preposti può essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008

 

Nuovo Accordo e preposti: le risposte sull’aggiornamento

Moltissime sono poi le domande che hanno riguardato l’aggiornamento.

 

Riprendiamo alcune delle risposte dell’avvocato Dubini:

  • Il corso aggiornamento preposti vale anche per l’aggiornamento lavoratori?
    • Sì. L’aggiornamento preposti assorbe l’aggiornamento lavoratori, in quanto più ampio. “La frequenza di percorsi formativi di aggiornamento superiori a quelli richiesti per la propria funzione può valere anche come aggiornamento per le funzioni inferiori” (Allegato III – Crediti Formativi) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
  • L’aggiornamento lavoratori può valere anche per i preposti?
    • No. I preposti hanno obbligo di aggiornamento specifico biennale, di almeno 6 ore, e non può essere assolto con l’aggiornamento lavoratori. “Il preposto deve frequentare uno specifico aggiornamento con periodicità biennale” (Parte II, §2.2) Accordo Stato-Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
  • È valido un aggiornamento preposti da 6 ore svolto in FAD asincrona?
    • No. Per i preposti l’aggiornamento deve avvenire in presenza o in videoconferenza sincrona, come precisato al §2.2 Parte II. “La formazione e l’aggiornamento dei preposti devono essere svolti esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona” Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, è valido un aggiornamento da 6 ore in FAD asincrona per preposti se svolto entro il 24 maggio 2026, nel rispetto delle regole degli Accordi del 21 dicembre 2011, che ammettevano l’uso della FAD asincrona anche per l’aggiornamento dei preposti. Tale possibilità cessa con la fine del periodo transitorio. Dal 25 maggio 2026, l’aggiornamento potrà avvenire solo in presenza o in videoconferenza sincrona, come richiesto dall’Accordo 2025.
  • Se un preposto ha svolto un aggiornamento da 6 ore a febbraio 2023, deve rifarlo?
    • No. Secondo la norma transitoria: “L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo” Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. Poiché il corso è del febbraio 2023, antecedente il 24 maggio 2023: il prossimo aggiornamento sarà entro il 24 maggio 2026
  • I corsi di aggiornamento preposti possono essere svolti nei giorni non lavorativi?
    • L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce con chiarezza che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori. Ecco il testo preciso del comma 12 dell’art. 37: “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.” Quindi, No, salvo specifici accordi sindacali o consenso documentato del lavoratore. Secondo l’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa quella dei preposti, deve svolgersi in orario di lavoro. Svolgere i corsi nei giorni non lavorativi (es. sabato o domenica) è possibile solo se tali giorni rientrano nell’orario di lavoro contrattualmente previsto, oppure se vi è un accordo sindacale o un consenso esplicito, libero e documentato del lavoratore. In ogni caso, la formazione non deve comportare costi per il lavoratore né essere imposta al di fuori dell’orario di lavoro ordinario.
  •  La data di aggiornamento per i preposti decorre dalla data dell’ultima formazione o dell’Accordo?
    • Per i corsi effettuati prima del 24 maggio 2023, decorre l’obbligo entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (24 maggio 2025). Per corsi effettuati dal 24 maggio 2023 in poi, la scadenza resta biennale dalla data del corso. Disposizioni finali Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008

 

Nuovo Accordo e aggiornamento preposti: convegni, nomina e numero di ore

Le domande sull’aggiornamento hanno riguardato anche altri temi: la partecipazione ai convegni, l’aggiornamento per i preposti non nominati e il numero di ore.

 

Questa alcune risposte:

  • La partecipazione a un convegno può valere come aggiornamento preposti?
    • No. La partecipazione a convegni o seminari non è ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento dei preposti. Lo stabilisce chiaramente l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 nella Parte III – Corsi di aggiornamento, dove si afferma che: “L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l’aggiornamento di cui ai punti 2.1, 2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5)”. Il punto 2.2 della Parte II riguarda appunto la formazione specifica dei preposti. La partecipazione a un convegno, anche se attinente alla sicurezza, non è valida come aggiornamento per i preposti. L’aggiornamento deve essere svolto in corsi strutturati secondo i criteri previsti, con durata minima di 6 ore ogni 2 anni, erogati in presenza o videoconferenza sincrona, ma non in e-learning né tramite convegni.
  • L’obbligo di aggiornamento preposti si applica anche se non formalmente nominati?
    • Sì. L’obbligo si applica a chiunque eserciti di fatto i poteri di vigilanza sul lavoro altrui, anche senza formale incarico. Cass. Pen. 38913/2023; art. 2 D.Lgs. 81/08 Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.
  • Si può prevedere un aggiornamento preposti di 8 ore invece di 6?
    • Sì. Le 6 ore sono un minimo; è sempre possibile prevedere una durata superiore, specialmente in presenza di rischi elevati o cambiamenti organizzativi. È sempre possibile prevedere durate superiori rispetto ai minimi previsti (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008

 

Nei prossimi giorni il nostro giornale pubblicherà, sempre con riferimento alle domande pervenute all’avvocato Rolando Dubini, nuove risposte su altri temi connessi al nuovo Accordo Stato-Regioni e alla formazione e aggiornamento dei preposti e degli altri attori della prevenzione.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura del testo integrale dell’Accordo e ricordiamo che i nostri lettori possono visualizzare l’intero webinar “Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza” cliccando su questo link.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 – documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

 



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