16.09.2021
Una recente circolare Inail ricorda la normativa in materia di obbligo di denuncia per gli infortuni lavorativi non guaribili entro tre giorni e fornisce chiarimenti in merito alla sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia.
La normativa e la disciplina che riguarda l’obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni lavorativi è molto articolata.
Riprendiamo alcune delle norme di riferimento:
A riepilogare la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni e a fornire chiarimenti sul regime sanzionatorio è una nuova circolare dell’INAIL (Direzione generale - Direzione centrale rapporto assicurativo): la circolare n. 24 del 9 settembre 2021.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
Lo stesso Istituto in una comunicazione di qualche giorno fa segnala la Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 che ha per oggetto “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”.
Nella circolare si spiega, infatti, che ‘a seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell’Inail’.
E riguardo al punto A della Circolare sull’ obbligo di denuncia si indica che ‘in base al comma 1 del predetto articolo 53, il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità’ (ad esempio anche in caso di problemi correlati al contagio del virus SARS-CoV-2).
Si ricorda poi che dal 1° luglio 2013 ‘la denuncia di infortunio (nonché la denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’Inail. Per i datori di lavoro della gestione Agricoltura l’obbligo della denuncia di infortunio telematica è stato stabilito dal 1° ottobre 2018. L’obbligo della denuncia tramite i servizi telematici non si applica ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Questi datori di lavoro devono inviare la denuncia tramite Pec alla Sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta’.
E per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, ‘il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore, in adempimento dell’obbligo stabilito dall’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112410, il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi’.
La circolare si sofferma poi (punto B) sul “Procedimento sanzionatorio”.
Si segnala che dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
Si indica che la ‘violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio (nonché di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che, come specificato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2004, n. 24, opera quale condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili. Sono da ritenersi ‘sanabili’ le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti)”. La citata circolare ministeriale ha chiarito, inoltre, che la diffida obbligatoria si applica anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore. Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto’.
Come ricordato poi nella citata comunicazione Inail relativa alla Circolare, si segnala che gli illeciti oggetto di diffida, laddove trasgressore o obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Se il trasgressore non provvede a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
Un punto (punto C) della Circolare si sofferma sugli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). E l’interesse tutelato dall’articolo 18 è diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni.
L’ultimo punto (punto D) riguarda le “Indicazioni operative alle Strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative” e in via via preliminare si ricorda che ‘ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione’.
Si sottolinea, tra le altre cose, che l’accertamento dell’illecito in caso di denuncia tardiva, si verifica con la ricezione da parte dell’Inail della denuncia stessa.
E in caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:
Inoltre alcune Strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti per conoscere se la diffida richieda delle verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione, in mancanza di notizie sull’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli infortuni superiori a tre giorni.
A questo proposito la comunicazione Inail sottolinea che la nuova circolare Inail chiarisce che “in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione”.
Concludiamo rimandano alla lettura integrale della Circolare che riporta ulteriori dettagli e indicazioni sui procedimenti e sulle applicazioni delle sanzioni.
Tiziano Menduto
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