29.02.2024
La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Gli articoli del Testo Unico e la sentenza 7566/2020 della Cassazione. Le premesse e la risposta.
Come ricordato anche in altri articoli di presentazione delle risposte elaborate dalla Commissione interpelli, prevista dall’articolo 12 del Decreto legislativo 81/2008 (TU), uno dei temi più ricorrenti nei quesiti inviati alla Commissione riguarda la sorveglianza sanitaria e gli obblighi correlati alla figura del medico competente o dei datori di lavoro riguardo all’organizzazione ed effettuazione di accertamenti sanitari e visite mediche nelle occasioni e situazioni normate dall’articolo 41 del TU.
E non è un caso che anche il primo interpello del 2024, ai sensi dell’articolo 12 del TU, riguardi proprio la sorveglianza sanitaria ed in particolare un dubbio connesso all’obbligo della visita medica di controllo al termine di un lungo periodo di assenza dal lavoro, superiore a sessanta giorni, per motivi di salute.
Insomma, è sempre obbligatoria la visita medica successiva ad una lunga malattia?
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
Il nuovo interpello di cui ci occupiamo oggi è l’Interpello n. 1/2024 pubblicato il 6 febbraio 2024 e approvato nella seduta della Commissione del 25 gennaio 2024 in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)”
L'opportunità per una nuova valutazione della Commissione, che fornisce criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, è presentata dall'istanza di interpello inviata dall’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane.
Nell’Istanza si chiede di conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.
Per rispondere al quesito la Commissione fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e in alcune Sentenze della Corte di Cassazione.
La Commissione premette che:
Un po’ inusualmente la Commissione in premessa riporta anche alcuni indirizzi giurisprudenziali.
Si indica, infatti, che la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La norma va letta - secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica».
Fatte tutte queste premesse la Commissione Interpelli con l’Interpello n. 1/2024 - rispondendo al quesito dell’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane - ritiene che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter)” – cioè la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi – “al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.
Rimandiamo, in conclusione, ad alcuni altri interpelli pubblicati dal nostro giornale che hanno riposto ad alcuni dubbi interpretativi delle norme relative alla sorveglianza sanitaria:
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento: