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20.03.2023

Interpello: la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria

La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla nomina del medico competente. Il combinato degli articoli 25, 18 e 29 del Testo Unico richiedono la nomina anche se non c’è obbligo di sorveglianza sanitaria? Le premesse e la risposta.

 

 

Non c’è dubbio che uno dei temi più trattati dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia quello relativo alla sorveglianza sanitaria e agli obblighi connessi alla figura del medico competente, e agli altri attori della sicurezza che a lui si rapportano.

 

 

Ricordiamo brevemente alcuni dei più recenti interpelli che hanno affrontato questo tema:

 

 

Il nuovo interpello che ci accingiamo a presentare - Interpello n. 2/2023 pubblicato il 14 marzo 2023 e approvato nella seduta della Commissione del 28 febbraio 2023 – si occupa ancora della nomina del medico competente e ha per oggetto “Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”, tutti articoli che vengono poi presentati nel dettaglio dalla risposta della Commissione.

 

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


 

Il quesito dell’interpello 2/2023 sulla nomina del medico competente

A offrire l’occasione per una nuova risposta della Commissione è l’istanza di interpello inviata dall’ ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) che è l’organizzazione sindacale maggioritaria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche.

 

Questa associazione ha chiesto il parere della Commissione Interpelli in merito alla seguente problematica: “se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ‘determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria’”.

 

Per rispondere a questo quesito, che riguarda la nomina del medico competente nelle situazioni indicate dall’istanza, la Commissione fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e agli esiti di precedenti interpelli.

 

Le premesse della Commissione Interpelli

La Commissione premette che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
  • l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
  • l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».
  • l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;
  • l’articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”;
  • l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

 

L’interpello 2/2023: l’articolo 41 e la risposta della Commissione Interpelli

Nelle premesse della Commissione si fa poi riferimento all’interpello n. 2/2022.

 

Ricordiamo che in tale interpello si rispondeva ad un quesito della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali.  Si chiedeva “(…) se l'obbligo di sorveglianza sanitaria:

  1. fosse “da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18” fossero connessi “esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute”,
  2. ovvero se, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro dovesse, “in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41”.

 

A questo quesito la Commissione ha risposto indicando, tra le altre cose, che “in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”.    

 

Fatte tutte queste premesse la Commissione Interpelli con l’Interpello n. 2/2023 - rispondendo ora al quesito dell’Associazione ANP - ritiene che, “ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 2/2023 del 28 febbraio 2023, pubblicato il 14 marzo 2023 e con risposta al quesito dell’ANP che ha per oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 28 febbraio 2023.

 


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