News

06.02.2023

L’interpello n. 3/2022 ribadisce il concetto di unicità del RSPP

Con l’ultimo interpello del 2022 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione interpelli ha risposto ad un quesito circa la possibilità per una azienda o ente di nominare più di un RSPP. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

 

Nell’articolo “ Interpello: un datore di lavoro può nominare più di un RSPP?” abbiamo presentato, nelle scorse settimane, la risposta della Commissione Interpelli (articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008) ad un quesito del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali e del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale.

L’Interpello 3/2022, pubblicato il 20 dicembre 2022 e approvato nella seduta della Commissione del 15 dicembre 2022, interveniva sul tema della nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).

 

Ricordiamo che gli interventi della Commissione, sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, costituiscono importanti “criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”, come indicato nell’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008. E dunque al di là dell’informazione già fornita sulla risposta e le motivazioni della Commissione, presentiamo oggi un ulteriore approfondimento, a cura dell’avvocato Rolando Dubini, che parla dell’Interpello 3/2022 mettendo in luce il concetto di unicità del RSPP e del servizio di prevenzione e protezione.


 

La Commissione interpelli ha risposto ad un quesito circa l’eventuale possibilità per un datore di lavoro di nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

 

La Commissione precisa che il dettato normativo del D.Lgs. 81/2008 prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione e si intende costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP); nel caso di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

 

datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

 

La risposta della Commissione Interpelli è chiara: un rspp per azienda o unità produttiva, tenendo a mente che la definizione di unità produttiva nel D.Lgs. n. 81/2008 è estremamente restrittiva, poiché impone autonomia gestionale ed organizzativa. O addirittura un unico servizio di prevenzione e protezione per più imprese facenti parte di un unico gruppo.

 

Non poteva essere meglio sottolineato il concetto di unicità del RSPP e del servizio di prevenzione e protezione.

 

L’articolo 2, comma 1 lett. T) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Dunque non ogni sede aziendale è un’unità produttiva, ma solo quella che possegga “autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”. Quindi chi è preposto ad una mera sede aziendale, che non sia unità produttiva, non è datore di lavoro, e non può nominare un proprio rspp.

 

Nel settore pubblico però la situazione è diversa perché il datore di lavoro può essere individuato a partire dalla autonomia decisionale del soggetto designato che non è correlato al concerto di unità produttiva (od organizzativa, come nel settore privato).

 

È chiaro che esiste un vincolo legale, esplicito nel D.Lgs. n. 81/2008: a un datore di lavoro corrisponde un responsabile del servizio prevenzione e protezione, un solo RSPP per ogni datore di lavoro, e che non è consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP, mentre potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione.

 

Per approfondire il tema rimando a questo mio articolo pubblicato nel 2011 su PuntoSicuro: “ Il datore di lavoro e l’unicità del RSPP”.

 

 

Avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, Cassazionista

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2022 del 15 dicembre 2022, pubblicato il 20 dicembre 2022 con risposta al quesito del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina RSPP”. Seduta della Commissione del 15 dicembre 2022.

 


Creative Commons License Licenza Creative Commons