14.01.2025
In attesa del futuro Accordo pubblichiamo alcune risposte alle domande presentate al webinar di PuntoSicuro “Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza”. Focus su docenti formatori, preposti, tutor d’aula e sugli spazi confinati.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 novembre 2024 è stata inaspettatamente rinviata l’approvazione dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Un accordo - chiamato spesso, anche se impropriamente, Accordo Unico - che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022 per accorpare, rivisitare e modificare gli attuali accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione.
Di fronte a questo ulteriore ritardo che è una nuova battuta d'arresto in un ambito, quello formativo, che richiederebbe invece norme aggiornate, chiare e di facile applicazione, è bene tornare a ragionare sul futuro della formazione. E lo possiamo fare con riferimento al contenuto della “ bozza definitiva” di questo Accordo, resa nota il 13 maggio 2024 dal Ministero del lavoro. Bozza che, in quanto “definitiva”, non dovrebbe discostarsi che per piccole modifiche dal testo che sarà approvato.
Per parlare del futuro della formazione riprendiamo la pubblicazione di alcune risposte alle domande poste dai partecipanti al webinar “Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza”. Un incontro che si è tenuto il 26 settembre 2024 e che è stato condotto dall’Avv. Rolando Dubini (avvocato penalista e cassazionista, docente e formatore esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e dal Dott. Pietro de’ Castiglioni (esperto in formazione e responsabile della produzione di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
Dopo aver già riportato, nell’articolo “ In attesa del futuro Accordo Stato-Regioni: le risposte sulla formazione”, alcune risposte sui datori di lavoro, sulle attrezzature e sui soggetti formatori, oggi presentiamo le risposte fornite dal Dott. Pietro de’ Castiglioni con riferimento ai seguenti argomenti:
Alcune domande hanno riguardato le novità, secondo quanto contenuto nella “bozza definitiva”, per i docenti formatori.
Ad esempio: un docente che forma in diverse aziende con gruppi di lavoratori deve accreditarsi con un soggetto formatore per il rilascio degli attestati? “La bozza del nuovo Accordo definisce i soggetti formatori che possono erogare i corsi previsti dall'Accordo stesso: soggetti istituzionali (ad esempio: Ministero del lavoro, università, ASL), soggetti ‘accreditati’ presso le regioni, altri soggetti specificati in dettaglio nell'Accordo e i Datori di lavoro, esclusivamente nei confronti dei propri lavoratori. I singoli docenti e i Responsabili dei Servizi di prevenzione e protezione non sono considerati soggetti formatori e quindi non possono erogare e attestare corsi di formazione. I soggetti formatori, e quindi anche i Datori di lavoro, possono però avvalersi di questi soggetti come docenti dei corsi di formazione che organizzano. Quindi un docente, un dipendente o RSPP di una azienda può svolgere docenza in un corso organizzato da un Datore di lavoro a condizione però che ne possegga i requisiti, ovvero che sia in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013. Il Datore di lavoro che organizza i corsi dovrà a sua volta rispettare gli adempimenti previsti dalla bozza dell'Accordo per i soggetti formatori”.
Queste altre due domande:
Riportiamo in questo caso la risposta unica alle due domande: “La bozza del nuovo Accordo non modifica i requisiti attuali dei docenti formatori. Conferma infatti l'obbligo di essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013. Specifica però che è ‘fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti’ dell'accordo. La qualificazione, infatti, non è necessaria quando esiste una regolamentazione specifica in merito ai requisiti dei Docenti di specifici corsi o parti di corsi. Esempio: la regolamentazione dei requisiti che deve possedere chi effettua come docente/istruttore la parte pratica dei corsi per attrezzature di lavoro".
Altre domande hanno riguardato i preposti.
Ne riprendiamo alcune:
Alle seguenti quattro domande:
viene poi fornita una risposta cumulativa: “La bozza del nuovo Accordo, così come il precedente Accordo del 2011, prevede che il corso di aggiornamento per Preposti costituisca credito formativo per il corso di aggiornamento per Lavoratori. Viceversa non è previsto che il corso di aggiornamento per Lavoratori costituisca credito formativo per il corso di aggiornamento per Preposti”.
Alcune domande hanno riguardato i tutor d’aula:
Veniamo infine ad alcune risposte sul tema degli spazi confinati:
Alle seguenti tre domande è stata poi fornita una risposta cumulativa:
Questa la risposta: “La bozza del nuovo Accordo prevede che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sia effettuato con ‘cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica’. Quindi non è specificata la durata della parte non pratica di aggiornamento, comunque necessaria, visto che la stessa bozza prevede che ‘durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche".
Ricordiamo che per gli abbonati alla Banca Dati PuntoSicuro è possibile visualizzare l’intero webinar “Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza” cliccando suquesto link.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle “bozza definitiva”, non ancora approvata, del futuro Accordo unico in materia di formazione.
NB: Le risposte si basano sul contenuto della “bozza definitiva” resa nota dal Ministero del lavoro nel mese di maggio 2024, bozza che potrebbe essere ancora soggetta a revisioni e modifiche.
Scarica la “bozza definitiva” del futuro Accordo:
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