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03.04.2018

Il Ministero dell'Interno con Decreto 21 marzo 2018 ha dato indicazioni per l’applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido:

  

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola 

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma  restando  l'integrale  osservanza  del  decreto  del  Ministro dell'interno 26  agosto  1992,  le  attività  di  adeguamento  degli edifici e dei locali adibiti a scuole di  qualsiasi  tipo,  ordine  e grado, potranno essere realizzate secondo  le  seguenti  indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale,  che  fissano  livelli  di priorità programmatica:

  livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;

  livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;

  livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

 

 2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

 

 

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

  livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

  livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3  limitatamente al  comma  1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

  livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all'art.  6, lettera a) del citato decreto.

 

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

 

 

Ministero dell'Interno - Decreto 21 marzo 2018 - Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.



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Articolo tratto da puntosicuro.it