04.11.2021
Pubblicata il 19 ottobre una circolare che riporta i primi chiarimenti del Dipartimento dei Vigili del fuoco sul decreto ministeriale del 2 settembre 2021. Piani di emergenza, formazione, addetti antincendio e requisiti dei docenti.
Sono stati pubblicati in questi mesi alcuni decreti molto importanti in materia di sicurezza antincendio che arrivano, a distanza di tredici anni, ad attuare quanto richiesto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (articolo 46):
In particolare il DM 2 settembre 2021, che, come ricordato nel primo articolo di presentazione “ Gestione della sicurezza antincendio: nuovo decreto per i luoghi di lavoro”, entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, affronta diversi aspetti rilevanti:
Considerate le “consistenti novità” del decreto il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha recentemente pubblicato la Circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021 che reca i primi chiarimenti in merito alla sua applicazione.
Nella presentazione della nuova circolare ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
Nella circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, n. 15472 del 19 ottobre 2021 si indica che il DM 2 settembre 2021 “si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. ( Codice di Prevenzione Incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza”.
E dalla lettura dell'articolato e degli allegati del DM emergono altri riferimenti al Codice di prevenzione incendi, “in particolare quello degli ‘occupanti’ anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali”.
Riguardo al Piano di emergenza (con riferimento all’art. 2) si ribadisce che “una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività”. E si ribadisce che per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati nell’articolo, “il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche)”.
Una parte della circolare riguarda poi il tema della formazione.
Riguardo all’informazione e formazione dei lavoratori (art. 3 e allegato I), in conformità agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08, si sottolinea che tale adempimento “è fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio del luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della ‘gestione della sicurezza antincendio in esercizio’, ben distinto dalla formazione degli addetti antincendio, che attiene la qualificazione delle specifiche figure previste dall'art. 18 comma 1 lettera b del d.lgs. 81/2008”.
Riguardo alla designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento degli addetti antincendio (artt. 4 e 5) – continua la circolare - il decreto indica che “tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III”.
A questo proposito e al fine di stabilire il livello di formazione degli addetti “è mantenuta sostanzialmente immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, come pure l'individuazione attraverso un elenco dei luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio possono conseguire l'attestato di idoneità tecnica”.
Le principali novità del decreto riguardano “l'introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio. In particolare, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, è previsto l'aggiornamento quinquennale della formazione, secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III. Inoltre, per l'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi”.
Si segnala che ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati “tre percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando la durata in ore e i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (indicato con la sigla AGG)”.
Concludiamo con qualche indicazione relativa ai requisiti dei docenti, con riferimento all’articolo 6 del DM 2 settembre 2021.
Il decreto introduce “i requisiti che i docenti dei corsi antincendio devono possedere, mentre nell'allegato V riporta le indicazioni relative ai corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti”.
In particolare – indica la circolare - nel decreto “è previsto:
Riguardo al punto 2. si chiarisce che, alla data di entrata in vigore del DM 2 settembre 2021, “si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza”.
Si evidenzia poi che “i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno durate e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la parte pratica. Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti (parte teorica e pratica, solo parte teorica, solo parte pratica) si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell'Allegato V”.
E anche per i docenti “è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore”.
Rimandiamo per altri dettagli alla lettura integrale della circolare che si conclude indicando che, “considerate le consistenti novità e la rilevanza della materia”, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica “sta predisponendo i nuovi programmi didattici, sia in riferimento alla formazione degli addetti che alla formazione dei docenti, e le indicazioni operative per l'organizzazione dei corsi di formazione e degli esami per addetti e per docenti, che saranno comunicati con successiva disposizione”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento: