31.10.2022
Con l’entrata in vigore dei tre decreti ministeriali del 2021 in materia di prevenzione incendi e l’abrogazione del DM 10 marzo 1998, cambierà la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro. Le novità e il DM 3 settembre 2021.
Il documento previsto dall’art. 28 (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR) del D.Lgs. 81/2008 contiene la valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro con l’obiettivo di individuare i pericoli e rischi dell’attività svolta e programmare idonee misure di prevenzione e protezione.
Il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio “per tutte le aziende dove operi almeno un dipendente o figura ad esso equiparata”. Ed è il datore di lavoro a redigere il DVR in quanto la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile.
In particolare la redazione del DVR “avviene in collaborazione con l’RSPP ed il medico competente, previa consultazione del RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)”. E per sua natura, il DVR “è un documento dinamico che sarà aggiornato periodicamente, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29)”. E a seguito della rielaborazione del DVR “le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.
A soffermarsi in questi termini generali sulla valutazione dei rischi secondo il D.Lgs, 81/2008 è il documento “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, nato dalla collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, che, partendo da questa presentazione generale, affronta le ricadute, sulla valutazione dei rischi, dei tre importanti decreti del 2021, in materia di prevenzione incendi, che porteranno, gradualmente, all’abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Ne parliamo nell’articolo con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
Il documento ricorda che fino alla prossima e non lontana (29 ottobre 2022) entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 (decreto Minicodice) – recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” - il Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP, procede alla valutazione dei rischi d’incendio nel luogo di lavoro applicando quanto disposto nel DM 10 marzo 1998.
Fino ad allora – con l’entrata in vigore del DM 3 settembre 2022 si arriverà all’abrogazione completa del DM 10 marzo 1998 - “a norma dell’art. 2, comma 4, il Datore di lavoro valuta il livello di rischio d’incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I del medesimo decreto:
E “all'esito della valutazione dei rischi d’incendio:
Come già indicato in precedenza, con l’entrata in vigore del DM 3 settembre 2021, “la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, indicati all’art. 3 del decreto”:
Il documento sottolinea che il DM 3 settembre 2021 “riguarda tutti i luoghi di lavoro”, mentre l’allegato I del decreto “solo quelli a basso rischio d’incendio”. E dunque “per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro, il Codice è applicabile sempre (art. 3, comma 4), anche per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio e che, in ogni caso, per i luoghi di lavoro, privi di regola tecnica, che non possono considerarsi a ‘basso’ rischio il Codice è l’unico riferimento cogente applicabile”.
In definitiva a norma del punto 1, comma 2, dell’allegato I, “il Datore di lavoro, prioritariamente, verifica il campo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021 in riferimento al luogo di lavoro e, di conseguenza, potrà applicare l’allegato I, ove il luogo di lavoro possa considerarsi a basso rischio di incendio, ovvero dovrà applicare il Codice, ove lo stesso non possa considerarsi tale”.
Si ricorda che ai fini dell’applicazione DM 3 settembre 2021, “sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette (non ricomprese quindi nell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
Con riferimento alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, effettuata secondo i criteri esposti al punto 3 dell’allegato I, “le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelle indicate al punto 4 (Strategia antincendio) dell’allegato I” con riferimento a:
Il documento segnala poi che alcuni punti della Strategia antincendio - ad esempio i punti 4.3 Gestione della sicurezza antincendio (GSA) e 4.4 Controllo dell’incendio – “sono da correlare agli altri due nuovi decreti”.
Nel documento Inail si ricordano poi:
Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento Inail che, anche in relazione alla valutazione dei rischi, si sofferma sulle competenze del RSPP e sulle connessioni con il Codice di prevenzione incendi.
Tiziano Menduto
Scarica il documento citato nell'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, documento a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e Vincenzo Cascioli (Libero professionista), Collana Ricerche, edizione 2022 (formato PDF, 30.60 MB).
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Scarica la normativa di riferimento: