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19.06.2023

La responsabilità per l’infortunio per un rischio occulto

Nella ipotesi di una errata e/o incompleta valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, non è sufficiente la sussistenza di un c.d. rischio occulto per interrompere il nesso causale tra la sua condotta e l’evento di danno subito dal lavoratore.

 

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda e alla sua attività proprio per scoprire e gestire anche eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli tramite l’infortunio di un dipendente. E' una argomentazione questa che la Corte di Cassazione ha già avanzata nella sentenza n. 12257 del 22 marzo 2016 della stessa IV Sezione penale e che possiamo ora richiamare in questa occasione nel commentare questa recente sentenza in commento. Con la stessa la Corte suprema ha rigettato il ricorso dell’amministratore unico di una società condannato dalla Corte di Appello per avere causato delle gravi lesioni a un lavoratore dipendente infortunatosi nel mentre era intento a spacchettare un gruppo di travi allorquando una di queste è caduta investendolo nel momento in cui ha tagliato una reggetta che le conteneva.

 

La responsabilità in capo all’imputato era stata addebitata in ragione della mancata specifica previsione nel DVR del rischio che aveva portato all’infortunio che aveva provveduto a farlo solo all’esito di successive prescrizioni impartitegli. Lo stesso aveva basato fondamentalmente il proprio ricorso sulla condotta colposa dell’infortunato e sul difettoso confezionamento delle travi da parte del fornitore, quali fatti idonei e convergenti ad interrompere il nesso causale tra la sua condotta e l’evento lesivo a danno del lavoratore. 

 

La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso sul presupposto che nella ipotesi di una errata e/o incompleta valutazione dei rischi, così come è avvenuto nel caso in esame, non è sufficiente la sussistenza di un cosiddetto rischio occulto per interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento di danno subito dal lavoratore e quindi ad eliminare la responsabilità del datore di lavoro in merito ad eventuali infortuni o sinistri.

 

Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

 La Corte di Appello, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado, ha condannato l’amministratore unico di una società per lesioni personali gravi in offesa di un lavoratore subordinato commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, il lavoratore, intento a espletare le proprie mansioni di stoccaggio di materiale, ha provveduto a spacchettare un pacco di travi eliminando le relative fascette mediante un profilo in ferro, in luogo delle apposite forbici, assumendo, rispetto al pacco in oggetto, una posizione non di sicurezza. Sicché la caduta di una trave dopo l'eliminazione di una delle due fascette di contenimento, avvenuta per il non corretto posizionamento della seconda fascetta, ha investito il lavoratore che ha riportato la frattura del piede con conseguente accertamento della responsabilità in capo all'imputato in ragione della mancata specifica previsione del relativo rischio nel DVR, cui lo stesso ha provveduto solo all'esito delle successive prescrizioni impartitegli.

 

Avverso la sentenza d'appello l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato sostanzialmente sul fatto che la Corte d'appello non avrebbe reso una motivazione rafforzata, nonostante il ribaltamento della sentenza assolutoria. I giudice di Appello infatti, secondo il ricorrente, non si sarebbe confrontato con l'iter logico­ giuridico sotteso alla sentenza di primo grado con particolare riferimento: al fattore occulto inseritosi nella seriazione causale dell'evento, consistente nell'errata legatura del pacco di travi, all'abnorme condotta colposa del lavoratore (operante con strumento non idoneo e senza osservare la dovuta posizione di sicurezza), tale da provocare conseguenze imprevedibili (la caduta delle travi), e al conseguente ragionevole dubbio circa l'idoneità del DVR a evitare la concretizzazione del rischio specifico.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato. La sentenza impugnata, ha infatti sostenuto la suprema Corte, a fronte di una imputazione prospettante il profilo di colpa inerente all'omessa predisposizione di un idoneo documento di valutazione rischi con riferimento allo specifico rischio connesso all'attività di stoccaggio di travi previo spacchettamento, ha coerentemente e logicamente fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato proprio sull'inidoneità del DVR con riferimento al rischio specifico, concretizzatosi nell'evento lesivo, recuperandone la valenza sostanziale di documento preordinato all'individuazione dei rischi volta alla concreta adozione di misure di prevenzione e protezione.

 

In tema di prevenzione degli infortuni, ha infatti ricordato la Sezione IV, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha così proseguito la Sezione IV, la Corte territoriale si è confrontata con l'iter logico-giuridico sotteso alla sentenza assolutoria e ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato individuando il profilo di colpa nell'omessa predisposizione di un idoneo DVR con riferimento agli specifici rischi dell'attività di stoccaggio delle travi. È stato escluso che il fattore occulto, consistente nell'errata legatura del pacco di travi da parte del fornitore, e la condotta colposa del lavoratore, pur inseritisi nella seriazione causale dell'evento, abbiano interrotto il nesso causale tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento. Tanto il fattore occulto quanto la condotta del lavoratore non hanno difatti attivato, a giudizio della Corte territoriale, un rischio eccentrico rispetto a quello che era nella specie chiamato a governare il datore di lavoro; evento che, peraltro, è stato ritenuto concretizzazione del rischio non considerato nel DVR. Così argomentando la Corte territoriale ha peraltro fatto buon governo, secondo quella di Cassazione, dei principi già sanciti dalla giurisprudenza di legittimità inerenti alla materia della prevenzione degli infortuni.

 

La più recente giurisprudenza in merito, ha ricordato la suprema Corte, alla quale si intende ora dare continuità in questa occasione, ha suggerito di abbandonare il criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento, ponendosi i due concetti su piani distinti, perché ciò che davvero rileva è che tale comportamento attivi un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l'evento citando numerose sentenze della stessa Cassazione che hanno applicato tale principio fra le quali la sentenza n. 22034 del 12/04/2018 della IV Sezione penale, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ Interruzione del nesso fra evento lesivo e condotta del datore di lavoro”.

 

Ne è conseguita quindi la necessità di individuare l'«area di rischio» oggetto di gestione al fine di accertare l'eventuale eccentricità rispetto a essa del rischio attivato dalla condotta del lavoratore inseritasi nella seriazione causale, con la precisazione che è dalla integrazione di obbligo di diligenza e regola cautelare che risulta in particolare definita l'«area di rischio», altrimenti ridotta alla mera titolarità della posizione gestoria. Ben si comprende, quindi, come il connettersi dell'evento verificatosi a un rischio esorbitante da quell'area escluda ogni addebito del fatto a chi è preposto a governare proprio (e solo) tale «area di rischio».

 

Ai fini di cui innanzi è stato infine chiarito in giurisprudenza il principio secondo cui la condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta ed evento se tale da determinare un "rischio eccentrico" in quanto esorbitante dall"'area di rischio" governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione de/l'attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite).

 

La Corte territoriale quindi in conclusione, secondo la Sezione IV, si è attenuta al principio sopra richiamato la cui rilevanza il ricorrente ha negato in maniera assertiva facendo perno oltre che su una condotta colposa del lavoratore, peraltro consistente nel non aver adottato le cautele che un idoneo DVR avrebbe dovuto prevedere, sul fattore ritenuto occulto, quale l'inidoneo imballaggio del pacco di travi eseguito dal fornitore. Tale fattore, invece, con motivazione insindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e logica, è stato sostanzialmente ritenuto tale da concorrere a integrare proprio la concreta attività svolta dal lavoratore e in particolare le condizioni di contesto della relativa esecuzione, rispetto alle quali non si mostra difatti eccentrica l'inidoneità dell'imballaggio delle travi oggetto di stoccaggio eseguito dal fornitore e sottoposte dal datore di lavoro al lavoratore per l'esecuzione del detto stoccaggio.

 

Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha rigettato in conclusione il ricorso dell’imputato e ha condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 9450 del 7 marzo 2023 (u.p. 19 gennaio 2023) - Pres. Serrao – Est. Antezza – P.M. Costantini - Ric. V.G.. - Sulla responsabilità per l’infortunio subito da un lavoratore per un rischio cosiddetto occulto.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 12257 del 22 marzo 2016 - Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 22034 del 18 maggio 2018 - Pres. Piccialli – Est. Pezzella – Ric. A. E.. - E’ abnorme e tale da interrompere il nesso causale ex art. 40 c.p. il comportamento di un lavoratore che, durante le operazioni di taglio su di un fusto metallico già contenente gasolio, per farne un uso personale, provochi un infortunio sul lavoro.

 

 



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