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02.10.2023

Appalto di logistica e trasporti: come si applica l’art.26 D.Lgs. 81/08

La gestione della sicurezza in caso di outsourcing dei processi logistici (magazzinaggio, trasporti etc.) e le criticità connesse a coordinamento, DUVRI, procedure, obblighi e divieti: principi giuridici e casi giurisprudenziali.

 

Vale la pena premettere che la Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli infortuni sul lavoro del Senato ha di recente concentrato la sua attenzione sul fenomeno degli appalti di logistica in relazione alla sicurezza sul lavoro, dedicando ad essi un intero capitolo della sua Relazione finale [1]

L’interesse della Commissione d’Inchiesta nei confronti di questo delicato tema fa riflettere ed è - a parere di chi scrive - assai significativo.

 

La Commissione ricorda in sostanza ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti, ovvero che “dagli anni Novanta a questa parte, è andata affermandosi una nuova concezione di logistica, innescata molto probabilmente sia dalle trasformazioni tecnologiche ed organizzative avviate nelle imprese, sia dai cambiamenti nelle preferenze espressi attraverso i mercati” [2].

In tal senso, “numerose imprese hanno infatti optato, per l’esternalizzazione dei processi prettamente logistici (trasporto e magazzino in particolare) presso operatori economici specializzati, preferendo focalizzare il proprio «saper fare» nelle attività aziendali core.”

 

Dunque, a parere della Commissione del Senato, “sono emerse così, le figure degli operatori logistici, intesi come vere e proprie attività economiche incentrate sulla gestione e il coordinamento di attività costituenti la filiera logistica. […] Le motivazioni che possono incentivare la pratica dell’outsourcing dei processi logistici da parte delle imprese sono diverse.”

 

Lungi dall’interessarci alle ragioni che possono indurre le aziende ad esternalizzare la logistica e le attività collegate, ciò che interessa in questa sede è piuttosto fare il punto sulle modalità di applicazione delle norme prevenzionistiche all’ambito degli appalti di logistica (senza, come di consueto, pretese di esaustività sull’argomento che peraltro è vastissimo).

 

Con riferimento all’applicazione dell’art.26 D.Lgs.81/08 alle attività di logistica, quindi, occorre tenere in considerazione alcuni elementi essenziali tra cui principalmente i seguenti:

 

1) Gli obblighi contenuti nell’art.26 del Testo Unico su citato scattano ogni qual volta il datore di lavoro affidi “lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”;

 

2) Ancora con riferimento al campo di applicazione dell’art.26 di cui al punto 1), secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, “ai fini della operatività degli obblighi di coordinamento e di cooperazione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall’art.26 D.Lgs.vo 9.4.2008 n.81, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quali il contratto di appalto, di opera o di somministrazione, ma all’effetto che tale rapporto origina, ovvero alla concreta interferenza” Cassazione Penale, Sez.IV, 12 ottobre 2018 n.46401).

Ciò vale, più in generale, per tutti gli obblighi contenuti nell’art.26 D.Lgs.81/08 (si veda, su questo tema, anche il contributo “ DUVRI e contratti: quanto rileva la qualificazione contrattuale?”, pubblicato su Puntosicuro del 30 ottobre 2018 n.4341);

 

3) Come emergerà agevolmente dalla lettura della sintesi delle sentenze che verranno riportate oltre, l’art.26 D.Lgs.81/08 si applica anche al contratto di trasporto (si veda, su questo, anche il contributo dell’anno scorso “ Gli infortuni mortali degli autisti nelle attività di scarico”, pubblicato su Puntosicuro dell’8 aprile 2022 n.5140);

 

4) Come ricordato dalla Cassazione Penale nella sentenza sul noto caso Truck Center di Molfetta, “l’imprenditore, quand’anche frazioni il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali finalizzati ad alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, non perde la sua posizione di garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del suo programma lavorativo e produttivo” Cassazione Penale, Sez.IV, 25 marzo 2019 n.12876).

 

Vediamo ora come questi principi giuridici vengano applicati concretamente dalla giurisprudenza, con particolare attenzione al DUVRI relativo alle attività connesse alla logistica.

Per far ciò, analizziamo di seguito due sentenze di Cassazione Penale che sono state selezionate per il loro particolare interesse e per la tipologia di casi trattati (alle quali si aggiungono, per gli interessati, anche quelle descritte nel contributo “ Trasporto con carico e scarico: obblighi di coordinamento e DUVRI”, pubblicato su Puntosicuro del 30 luglio 2020 n.4751).

 

 

 

Subappalto di logistica e magazzinaggio: responsabilità (anche) del subappaltatore che ha recepito acriticamente la valutazione operata nel DUVRI del committente senza apportare modifiche significative per rendere effettivi i divieti necessari nei confronti degli autisti

 

Con una sentenza dell’anno scorso Cassazione Penale, Sez.IV, 13 settembre 2022 n.33547), la Corte ha confermato la condanna di M.F. per lesioni colpose (in concorso con C.G.A., nei cui confronti si è proceduto separatamente).

 

In particolare, “il M.F., in qualità di amministratore unico della A. s.p.a., subappaltatrice di G.L.I. […] in relazione allo svolgimento di attività logistica e magazzinaggio presso il sito logistico di …  della M. D. s.r.l., in cooperazione col C.G.A., concorrevano a cagionare al proprio dipendente G.A., addetto allo scarico delle merci, lesioni personali gravi, per colpa generica nonché per inosservanza: a) per il M.F., dell’art.26, comma 2, lett.A e B) d.Lgs cit., per omessa cooperazione in modo adeguato ed efficiente all’attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, evidenziandone all’occorrenza anche le criticità e/o le carenze nonché per omesso coordinamento […]”.

 

I fatti sono i seguenti: “mentre il G.A. - impegnato, presso il magazzino - comparto 2" - a bordo di transpallet elettrico nelle operazioni di scarico dei pallet di merce dall’autocarro posizionato alla porta di carico/scarico n 4 - usciva dal cassone del mezzo in retromarcia, urtava violentemente con le due gambe contro la rampa di carico elettroidraulica di raccordo tra la porta di carico/scarico ed il pianale del mezzo, azionata e sollevata per errore (incolpevole) dall’autista dell’automezzo posizionato alla porta di carico/scarico n.48 (C.B.).”

 

Ciò premesso, “C.C., l’autista dell’autocarro che G.A. stava scaricando, riferiva che, al momento dell’infortunio, non v’era personale A. preposto al controllo della regolarità delle operazioni di scarico in corso e che, verosimilmente, l’altro camionista li aveva azionati per velocizzare lo scarico del suo mezzo: il teste precisava di non aver ricevuto un espresso divieto di operare autonomamente sui comandi delle baie di carico, ma di non aver mai preso tale tipo di iniziativa perché, per esperienza personale, sapeva di non doverlo fare, non certo perché aveva ricevuto delle specifiche indicazioni in loco.”

 

Secondo i Giudici, “all’interno del plesso aziendale facente capo alla committente, il rischio interferenziale indubbiamente derivante dall’interazione fra il personale addetto al carico/scarico delle merci della A. e gli autisti dei mezzi pesanti non era stato adeguatamente valutato.”

 

E’ emerso che “l’opuscolo informativo ricevuto [dagli autisti, n.d.r.] era sostanzialmente costituito dal DUVRI elaborato dalla committente e non contemplava indicazioni specifiche sui rischi legati alle possibili interferenze con gli addetti alle operazioni di scarico e, in particolare, il divieto assoluto di azionare autonomamente i comandi delle baie di carico e delle saracinesche verticali di chiusura/apertura presenti all’interno del sito.”

 

La sentenza precisa che “al riguardo, il dr.B., RSPP della A., ammetteva che la ditta subappaltatrice si era limitata a recepire acriticamente la relativa valutazione operata nel DUVRI redatto dalla committente, senza apportare modifiche significative per rendere effettivo il divieto per gli autisti in ingresso di ingerirsi dell’azionamento dei comandi delle baie di carico”.

 

E’ interessante il fatto che, “all’esito dell’inchiesta, erano impartite alla committente articolate prescrizioni dirette ad integrare i protocolli di sicurezza esistenti, contenenti la previsione dei compiti, degli obblighi e dei divieti degli autisti in accesso nonché ad implementare la segnaletica a terra in modo da indicare con precisione agli autisti in ingresso il percorso da utilizzare”.

 

La Cassazione conferma la condanna di M.F. ricordando che, “stanti i limitati poteri del RSPP”, nel caso di specie “permane la corresponsabilità del datore di lavoro.”

 

Infatti “l’obbligo di previsione e neutralizzazione del rischio interferenziale spettava all’imputato, in qualità di datore di lavoro, come espressamente indicato nel DUVRI da lui redatto in data 24 marzo 2016, ove si leggeva in calce che egli aveva condotto la valutazione dei rischi con la collaborazione del RSPP.”

 

Procedure operative di carico/scarico allegate al DUVRI inidonee e poco conosciute dal personale con riferimento alla custodia/riconsegna all’autista delle chiavi dell’automezzo da parte del preposto

 

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 23 gennaio 2019 n.3228, la Corte ha confermato la condanna di S.P. - quale datore di lavoro della O.G. Logistica soc. Coop. (OGL) - per lesioni colpose ai danni del suo dipendente C.G., magazziniere in servizio presso lo stabilimento della B.H. M. s.r.l..

 

In particolare, S.P. aveva “omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi interferenziali tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, cagionando così lesioni gravi al C.G., che mentre si trovava tra la ribalta di carico di un camion ed il pianale, era caduto di schiena nel vuoto a causa della messa in moto del mezzo.”

 

Nello specifico, era accaduto che “B. e OGL avevano in essere un contratto di appalto in base al quale, presso la sede della B. a …, operava personale della OGL con varie mansioni, tra cui quella di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio merci. Il giorno 30 agosto 2013, data dell’infortunio, erano presenti P.N., dipendente della B. quale preposto ed addetto alla sicurezza, due dipendenti della OGL addetti al carico, il C.G. e F.M., che aveva il compito di caricare un container di medicinali, e l’autista del camion, C., dipendente del vettore terzo D.”

 

Era stato accertato che la procedura operativa allegata al documento unico di valutazione del rischio (DUVRI), adottato dalla B. e fatto proprio dalla OGL, prevedeva che le chiavi dell’automezzo, una volta posizionato presso le porte attrezzate, dovessero essere custodite dal preposto P.N. (B.) in un apposito cassetto nell’ufficio della committente, per poi essere riconsegnate all’autista (D.) dopo l’abbassamento della saracinesca di accesso alla ribalta del camion, una volta che l’addetto al carico merci (OGL) lo avesse informato del completamento dell’operazione di carico e della chiusura della saracinesca del container.”

 

Tuttavia “il giorno del fatto il F. [addetto al carico], chiamato il P.N. per un controllo della temperatura interna del container, ed alzata la pedana, aveva chiamato il C.G., che si trovava in un altro magazzino, per mostrargli come aveva sistemato i bancali all’interno del container; a quel punto il P.N., ritenendo ultimate le operazioni di carico, si era allontanato con l’autista C. e gli aveva consegnato le chiavi, nonostante la saracinesca del container non fosse stata abbassata, autorizzandolo a cominciare le procedure per spostare il camion.”

 

Ed “intanto il C.G., chiamato dal F., si era avvicinato alla ribalta, accessibile dalla saracinesca ancora aperta e, non riuscendo ad udire le grida del F. che lo avvisava che il camion si stava muovendo, aveva poggiato il piede sul cassone antistante il container, mantenendo l’altro piede sulla ribalta e cadendo dall’altezza di oltre un metro.”

 

La sentenza precisa che “a seguito dell’incidente era stata adottata una procedura più rigorosa per la custodia delle chiavi del mezzo, in modo tale da poter essere prelevate solo una volta chiusa la saracinesca; ancora, dagli accertamenti effettuati da personale della ASL, era risultato che la procedura operativa allegata al DUVRI non contemplava l’interferenza di due ditte separate, tanto che in essa si parlava genericamente di “operatore del magazzino” e di “operatore addetto” senza specificare tuttavia se si trattasse di operatore della B. o della cooperativa OGL, e che dunque non era stato valutato il rischio da compresenza.”

 

Infine era stato accertato, “all’esito delle deposizioni dei testi sentiti in dibattimento, che il livello di conoscenza e di concreta applicazione della detta procedura di consegna e custodia delle chiavi era assai scarso. Di qui la prova che la procedura operativa prevenzionale predisposta dalla B. e fatta propria da OGL non fosse idonea” e che “il profilo di colpa ascritto allo S.P. fosse stato correttamente ancorato alla violazione dell’art.26 del d.lgs.n.81/2008 […], mentre andava escluso ogni comportamento esorbitante del lavoratore, potendosi anzi ravvisare altre posizioni di garanzia (di qui la trasmissione degli atti all’ufficio di procura).”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

Scarica le sentenze di riferimento:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 46401 del 12 ottobre 2018 - Infortunio mortale durante il montaggio in opera di tre torri metalliche anemometriche: DUVRI

 

Corte di Cassazione Penale Sez. 4 - Sentenza n. 12876 del 25 marzo 2019 - Tragedia Truck Center, tutto da rifare: la Cassazione annulla con rinvio la sentenza di assoluzione

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 33547 del 13 settembre 2022 - Pres. Ciampi – Est. Esposito – P.M. Costantini - Ric. M. F..  - In una impresa strutturata come persona giuridica, il destinatario della normativa antinfortunistica è il suo legale rappresentante. E’ sullo stesso che ricade l'onere di dimostrare che dalla sua qualifica non discende anche quella di datore di lavoro.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 3228 del 23 gennaio 2019 - Infortunio e interferenze: responsabile il datore di lavoro committente che non prevede il rischio da compresenza anche nell'ipotesi di un comportamento imprudente del preposto.



[1] Cap.IV (“Sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore della logistica”) della Relazione finale della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, approvata dalla Commissione nella seduta del 26 luglio 2022 e comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 2022.

[2] Per le note contenute in questo estratto, con relativi riferimenti bibliografici, si rinvia direttamente al testo della Relazione.





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