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20.01.2025

Il RSPP: un consulente del DDL con l’obbligo di assolvere ai propri doveri

Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si dovessero verificare per effetto della violazione dei suoi doveri di sicurezza.

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. Una affermazione questa che la Corte suprema ha avuto già modo di fare in precedenti espressioni e fin dal recepimento delle direttive europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

In questa circostanza l’accusa al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP) era stata mossa, in particolare, per avere omesso di segnalare nel documento di valutazione dei rischi (DVR) dallo stesso redatto l'esistenza in un parco di un pozzo non idoneamente coperto nel quale un minore era caduto, perdendo la vita, durante una gara di orienteering in svolgimento nel parco stesso. Avendo l’imputato basata la sua difesa sul fatto che l'evento lesivo in argomento aveva riguardato un terzo estraneo non identificabile come fisiologico destinatario della tutela prevenzionistica e che non si era concretizzato nell’accaduto un rischio lavorativo nonché sulla osservazione in base alla quale la posizione del RSPP è finalizzata al coordinamento del servizio di prevenzione e protezione e non è quindi gravata dall'obbligo di individuare e segnalare le lacune attinenti all'adempimento dei doveri posti in capo al datore di lavoro, la suprema Corte, richiamando anche sue precedenti espressioni, ha ricordato che la figura del RSPP è si un consulente del datore di lavoro ma ha l’obbligo giuridico di collaborare con lo stesso nell’individuare i rischi e valutare le misure da adottare per eliminarli o ridurli al minimo possibile e che le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.

 

Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato, ha ridotto per quanto qui rileva la pena irrogata a un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), confermando nel resto la declaratoria di responsabilità del medesimo per il reato di omicidio colposo in danno di un minore, aggravato dalla violazione della normativa prevenzionistica. Veniva accertato in particolare, che lo stesso, responsabile del servizio di prevenzione e protezione per un parco, aveva omesso di segnalare nel DVR da lui redatto l'esistenza di un pozzo nel parco e lo stato di vetustà e inidoneità della sua copertura, pozzo nel quale il minore. era caduto, perdendo la vita, durante una gara di orienteering.

 

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando una violazione di legge, per avere la Corte distrettuale ritenuto che l'inosservanza del punto 1.5.14.1 dell'allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008 fosse stata di per sé sufficiente ad integrare l'aggravante antinfortunistica anche nel caso di specie, in cui l'evento lesivo aveva riguardato un terzo estraneo non identificabile come fisiologico destinatario della tutela prevenzionistica, non essendosi concretizzato un rischio lavorativo. La difesa aveva lamentata altresì una violazione di legge, per avere la sentenza affermato che la corretta segnalazione del rischio di caduta nel pozzo da parte dell'imputato, titolare della posizione di garanzia, avrebbe potuto impedire l'evento lesivo, nonostante la posizione del RSPP fosse finalizzata al coordinamento del servizio di prevenzione e protezione e non sia gravata dall'obbligo di individuare e segnalare le lacune attinenti all'adempimento dei doveri posti in capo al datore di lavoro.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato.

Con riferimento al primo motivo, con il quale era stato contestata la sussistenza dell'aggravante prevenzionistica, la Corte suprema ha precisato che la lamentela non era stata confrontata con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata, le quali avevano considerato plurimi elementi per affermare la configurabilità dell'aggravante in questione, avuto riguardo: all'analoga situazione di rischio in cui il minore si era trovato rispetto alla norma prevenzionistica (esposizione del terzo al medesimo rischio lavorativo); alla concretizzazione del medesimo rischio lavorativo nei confronti del terzo; a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR), nel quale era stato fatto cenno al fatto che i rischi ivi contemplati potessero riguardare anche i visitatori del parco, proprio come avvenuto nel caso di specie.

 

La censura è stata del resto considerata priva di pregio anche in punto di diritto, laddove non aveva considerato che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativo", non essendo all'uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa. È indubbio, insomma, a parere della suprema Corte, che le norme antinfortunistiche siano dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, per cui, ove in tali luoghi si dovessero verificare, a danno di un terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico.

 

Nel caso in esame, ha così proseguito la Sez. IV, era stato insindacabilmente appurato che l'imputato aveva del tutto omesso di segnalare, nel DVR da lui redatto, il pericolo di caduta costituito dalla presenza del pozzo in pessimo stato di manutenzione, pozzo collocato in una zona del parco oggetto di attività lavorativa e liberamente accessibile e fruibile dalla collettività, in quanto stabilmente destinata ad area ricreativa di gioco da parte dei coordinatori del centro estivo parrocchiale. È stato inoltre accertato che nessun segnale o cartello era stato apposto in prossimità del pozzo al fine di segnalare il divieto di avvicinamento e accesso al pozzo e il pericolo di caduta, con la conseguenza che l'infortunio si era verificato in ragione di tale grave e colposa omissione.

 

Anche la seconda motivazione è stata ritenuta manifestamente infondata, atteso che corrisponde ad un costante insegnamento della Corte regolatrice l'affermazione secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione abbia fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. Del resto, ha precisato ancora la suprema Corte, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri citando come precedente preso a riferimento quanto sostenuto dalla stessa Corte suprema nella sentenza n. 11708 del 18 marzo 2019 della stessa Sezione IV, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ Sulla responsabilità del RSPP per infortunio da errato DVR".

 

Al rigetto del ricorso è quindi conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre accessori come per legge.

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Sezione IV penale - Sentenza n. 42483 del 20 novembre 2024 (u. p. 23 ottobre 2024) -  Pres. Piccialli  – Est. Ranaldi – Ric. omissis.  - Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si dovessero verificare per effetto della violazione dei suoi doveri di sicurezza.

 





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