29.05.2025
La sentenza n. 234 del 31 maggio 2023, emessa dal Tribunale di Gorizia – Sezione Lavoro, costituisce un importante precedente giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore. Il caso ha coinvolto un lavoratore dipendente della T. S.r.l., impiegato come tubista presso il cantiere navale F. di Monfalcone nell’ambito di un contratto di appalto tra le due società. L’infortunio, avvenuto durante un’operazione a rischio, ha messo in luce gravi lacune nella formazione e nella fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dell’appaltatore, sottolineando la necessità di una rigorosa osservanza delle normative in materia di sicurezza.
Il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore il risarcimento dei danni subiti, individuando precise responsabilità a carico della T. S.r.l., sua datrice di lavoro, e assolvendo la committente F. per mancanza di ingerenza diretta nell’organizzazione dei lavori. Di particolare rilievo è stata la strategia risarcitoria adottata dal legale del lavoratore, che ha saputo dimostrare come l’omissione degli obblighi formativi e l’assenza di adeguati DPI abbiano inciso direttamente sull’infortunio.
Questa sentenza non solo riconosce un risarcimento economico al lavoratore, ma rafforza il principio per cui il datore di lavoro, in qualità di appaltatore, non può esimersi dall’adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, anche in contesti complessi come i cantieri gestiti da grandi committenti. L’importanza della formazione preventiva, della corretta organizzazione dei lavori e dell’applicazione scrupolosa delle normative emerge come cardine imprescindibile per la tutela dei lavoratori.
4. Difese dei Citati in Giudizio
Il caso riguarda un infortunio occorso il 2 settembre 2013 presso il cantiere F. di Monfalcone, dove il lavoratore, dipendente della T. S.r.l., era impiegato come tubista nell’ambito di un contratto di appalto tra le due società. Secondo quanto emerso in giudizio, il lavoratore stava eseguendo un’operazione che richiedeva di rimuovere un pezzo di ferro posizionato a un’altezza di circa 2,5 metri, unendo due tubi precedentemente saldati. Per raggiungere l’altezza necessaria, è stato costretto a salire su una lama di metallo che era stata puntata in modo precario contro una parete del blocco su cui stava lavorando.
La lama, in quanto mal fissata e inadatta a sostenere il peso del lavoratore, ha ceduto improvvisamente, provocandone la caduta a terra. La ricostruzione dei fatti, considerata "pacifica e documentale" dal Tribunale, è stata confermata dall’assenza di contestazioni specifiche da parte della società T. S.r.l., che ha piuttosto cercato di addebitare l’incidente a una condotta imprudente del lavoratore. In particolare, il Tribunale ha rilevato che "il fatto materiale è... sicuramente provato, dovendosi far applicazione dell’art. 115 c.p.c." e che la dinamica dell’incidente trova riscontro nella documentazione penale e nella relazione peritale.
Le conseguenze dell’infortunio sono state che il lavoratore ha riportato una frattura completa dello scafoide, che ha richiesto un intervento chirurgico di osteosintesi con vite acutrack. L'infortunio ha causato un’inabilità temporanea complessiva di 250 giorni, riconosciuta dall’INAIL, e ha lasciato una menomazione permanente del 6%. La relazione del consulente tecnico d’ufficio (CTU) ha confermato che la caduta da circa un metro "giustifica il trauma fratturativo nelle sue componenti" e ha descritto le conseguenze come un "modesto risentimento algo-disfunzionale carico dell’articolazione del piede destro."
L’infortunato ha attribuito l’evento a gravi carenze della datrice di lavoro, T. S.r.l., che non gli avrebbe fornito:
Il ricorrente ha invocato la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’ art. 2087 c.c., sottolineando che le omissioni della società avevano determinato un ambiente lavorativo insicuro, aggravato dalla gestione impropria dell’attività da parte di T. S.r.l.
Contestualmente, è stata chiamata in causa anche la committente F. S.p.A., accusata di non aver adempiuto agli obblighi di cooperazione e vigilanza previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto l’incidente si era verificato all’interno di un suo cantiere e nell’ambito della costruzione di un blocco che avrebbe fatto parte di una nave.
La sentenza ha confermato che le condizioni di lavoro descritte erano nocive, evidenziando una mancata adozione delle misure minime di sicurezza, concludendo che "la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente" per il datore di lavoro, se questi non adotta le cautele necessarie.
Il lavoratore, assistito dal proprio avvocato, ha agito in giudizio richiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’infortunio, articolando le proprie richieste su due direttrici di responsabilità:
L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il ricorrente ha sostenuto che la T. S.r.l., in qualità di datrice di lavoro, aveva gravemente violato tali obblighi:
Tali omissioni, secondo il ricorrente, avevano creato un ambiente lavorativo insicuro che aveva determinato l’evento dannoso. L’avvocato ha richiamato la giurisprudenza consolidata, sottolineando che la responsabilità del datore di lavoro sussiste anche quando l’infortunio derivi da comportamenti imprudenti del lavoratore, purché tali comportamenti non siano abnormi o estranei al processo produttivo.
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il committente, nei contratti di appalto o subappalto, è tenuto a garantire la cooperazione e la vigilanza sui rischi per la sicurezza dei lavoratori. Il ricorrente ha invocato la responsabilità della F. sulla base di tre elementi:
Un punto cruciale del caso è stato l’esame dell’accordo conciliativo precedente tra il lavoratore e la T. S.r.l. L’accordo, firmato in relazione a un altro contenzioso, conteneva una clausola di riserva che consentiva al lavoratore di agire separatamente per il risarcimento del danno relativo all’infortunio del 2 settembre 2013. Sebbene l’accordo riportasse erroneamente la data dell’infortunio come 1 settembre 2014, il Tribunale ha riconosciuto che si trattava di un errore materiale, evidenziando che:
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il lavoratore avesse pieno diritto di agire per ottenere il risarcimento legato all’infortunio del 2013, senza che l’accordo conciliativo potesse precludere la causa.
Il lavoratore, rappresentato dal proprio legale, ha formulato richieste risarcitorie articolate, chiedendo al giudice di riconoscere il danno subito e di condannare le società coinvolte sulla base delle loro rispettive responsabilità. Di seguito le richieste dettagliate:
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento per:
La quantificazione complessiva del danno biologico temporaneo è stata calcolata in € 6.707,25 in base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2021.
Il ricorrente ha chiesto la condanna della T. S.r.l., sua datrice di lavoro, quale responsabile principale dell’infortunio, per:
Il lavoratore ha attribuito alla T. S.r.l. l’intera responsabilità dell’evento, sostenendo che le omissioni della società avevano creato un ambiente lavorativo insicuro e che l’infortunio si sarebbe potuto evitare adottando misure di sicurezza adeguate.
Il lavoratore ha invocato la responsabilità della F. S.p.A., committente dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, per:
Il lavoratore ha richiesto che il giudice accertasse e liquidasse il risarcimento complessivo per il danno subito, tenendo conto delle somme già ricevute dall’INAIL. Tali somme includevano:
Tuttavia, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno differenziale, ossia la differenza tra il danno risarcibile in base ai criteri civilistici e l’indennizzo già percepito dall’INAIL, specificando che il risarcimento richiesto doveva coprire:
La strategia risarcitoria ha puntato sull’identificazione delle precise omissioni della T. S.r.l. in materia di sicurezza, rafforzata dal richiamo alle disposizioni dell’art. 2087 c.c. e alla giurisprudenza consolidata. Per quanto riguarda la F., l’argomentazione si è concentrata sul suo ruolo di committente e sull’obbligo di vigilanza previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Le difese presentate da T. S.r.l. e F. S.p.A. si sono concentrate su argomentazioni tecniche e giuridiche finalizzate a negare o limitare le rispettive responsabilità per l’infortunio occorso al lavoratore. Di seguito, le principali linee di difesa con le citazioni testuali rilevanti.
4.1.1 Imprudenza del lavoratore
T. S.r.l. ha tentato di spostare la responsabilità dell’infortunio sul lavoratore, sostenendo che l’incidente fosse riconducibile a una sua condotta imprudente. In particolare, ha affermato che il ricorrente avesse deciso autonomamente di salire sulla lama mal fissata, nonostante la disponibilità di una scala nel luogo di lavoro. La memoria difensiva ha sottolineato che il lavoratore "sarebbe salito sulla lama, da cui poi sarebbe caduto, noncurante del pericolo e della possibilità d’avvalersi agevolmente d’una scala presente sul posto di lavoro."
4.1.2 Copertura dell’INAIL e mancanza di quantificazione del danno
T. S.r.l. ha sostenuto che il lavoratore avesse già ricevuto le indennità previste dall’INAIL per il danno biologico permanente e per l’invalidità temporanea. La società ha affermato che queste prestazioni coprissero interamente il danno subito, argomentando che "l’INAIL avrebbe già riconosciuto al lavoratore la somma di € 4.310,67 per il danno biologico permanente e quella di € 7.407,54 per l’invalidità temporanea." Inoltre, ha contestato l’ammissibilità della domanda risarcitoria, sostenendo che il ricorrente non avesse fornito una quantificazione chiara e dettagliata del danno subito.
4.1.3 Esibizione di attestati di formazione
La società ha tentato di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi formativi nei confronti del lavoratore, presentando attestati che, però, sono stati giudicati inidonei e sospettati di essere stati prodotti postumi. La sentenza ha osservato che "quegli attestati sono risultati del tutto inidonei a dimostrare l’adempimento datoriale già in sede penale, tanto più che gli approfondimenti investigativi hanno condotto ad adombrarne la natura posticcia." Tale elemento ha ulteriormente aggravato la posizione di T. S.r.l., confermando l’omissione di formazione adeguata e violando gli obblighi di sicurezza.
4.2.1 Eccezione di prescrizione
F. ha eccepito che la domanda risarcitoria nei suoi confronti fosse prescritta. Ha sostenuto che la responsabilità a lei attribuita fosse di natura extracontrattuale, comportando un termine di prescrizione quinquennale. Secondo la società, "essendo l’evento accaduto nell’anno 2013, non vi sarebbe stato alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del ricorso introduttivo," rendendo così la domanda irricevibile.
4.2.2 Negazione del coinvolgimento diretto
F. ha negato qualsiasi responsabilità diretta nell’infortunio, affermando che non vi fossero prove che dimostrassero una sua condotta omissiva o commissiva tale da incidere sull’evento. In particolare, la memoria difensiva ha argomentato che "il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori." La società ha ribadito che non vi era alcuna prova concreta della sua ingerenza nei processi organizzativi di T. S.r.l. o della creazione di condizioni di rischio.
4.2.3 Rilievo sull’assenza di elementi decisivi
La società ha contestato le allegazioni del ricorrente, definendole generiche e prive di nesso causale. Ha sottolineato che "il fatto che l’infortunio abbia visto coinvolto un soggetto 'a contatto' con una parte dell’opera appaltata è un dato... privo di autonoma decisività, trattandosi piuttosto d’un aspetto connaturato all’adibizione all’appalto." Secondo F., mancava qualsiasi elemento che collegasse un suo comportamento omissivo o negligente all’evento dannoso.
Le difese di T. S.r.l. si sono concentrate nel minimizzare le proprie inadempienze e nell’attribuire la responsabilità al lavoratore, senza tuttavia fornire prove convincenti per dimostrare di aver rispettato gli obblighi di sicurezza e formazione. Le argomentazioni di F., invece, si sono basate principalmente sull’eccezione di prescrizione e sull’assenza di un nesso causale diretto con l’infortunio. Tuttavia, mentre la posizione di T. S.r.l. è stata smontata dal Tribunale, quella di F. è risultata più solida, portando alla sua esclusione da responsabilità risarcitorie.
Il giudice ha fondato la decisione su principi consolidati della giurisprudenza e sulle disposizioni normative vigenti, richiamando in particolare l’art. 2087 c.c. e l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. La sentenza ha ribadito il ruolo cruciale del datore di lavoro e, in misura diversa, del committente, nel garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
L’ art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’integrità fisica dei lavoratori. Il giudice ha sottolineato che questa disposizione non configura una responsabilità oggettiva, ma richiede la prova dell’inadempimento da parte del datore di lavoro. È stato evidenziato che:
Nel caso specifico, la T. S.r.l. non è riuscita a dimostrare di aver rispettato gli obblighi minimi di sicurezza:
Il giudice ha osservato che, anche qualora il lavoratore avesse agito con imprudenza scegliendo di salire su una lama precaria, ciò non costituisce una condotta abnorme, ma una scelta dettata dalle condizioni inadeguate dell’ambiente di lavoro. La sentenza ha richiamato il principio per cui "l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante" (Cass. n. 8988/2020).
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente obblighi di cooperazione e vigilanza per garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati negli appalti. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che la responsabilità del committente non si estende a un controllo continuo e capillare sull’organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore. La Cassazione ha chiarito che "il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori" (Cass. n. 9178/2023).
Nel caso specifico, il giudice ha escluso la responsabilità di F. S.p.A., in quanto:
Il Tribunale di Gorizia, con la sentenza del 31 maggio 2023, ha deciso come segue, distinguendo le posizioni di T. S.r.l. e F. S.p.A.:
Il giudice ha ritenuto T. S.r.l. responsabile per l’infortunio subito dal lavoratore, basandosi sull’omissione degli obblighi di sicurezza imposti dall’art. 2087 c.c. e dalle normative antinfortunistiche. La società è stata condannata a risarcire il lavoratore per un totale di € 6.707,25, corrispondente al danno biologico temporaneo non coperto dall’INAIL.
La sentenza ha sottolineato che:
La decisione del Tribunale ha richiamato principi consolidati della giurisprudenza, precisando che:
Il Tribunale ha respinto la domanda nei confronti di F. S.p.A., rilevando l’assenza di elementi probatori sufficienti per configurare una sua responsabilità diretta o indiretta nell’infortunio.
Le motivazioni principali per l’esclusione sono state:
Il Tribunale ha ribadito che, per configurare una responsabilità del committente, è necessario provare una sua condotta specifica che abbia inciso sull’evento, cosa che non è stata dimostrata in questo caso.
Il Tribunale di Gorizia ha regolato le spese di giudizio applicando il principio della soccombenza parziale e reciproca, come segue: