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28.07.2025

L’unicità del DUVRI e la corretta compilazione dei permessi di lavoro

Una sentenza di Cassazione si è pronunciata sulla prassi illegittima di redigere diversi DUVRI (e non uno unico) per le attività di imprese interferenti e sulle responsabilità del dirigente e del preposto per errori nei permessi di lavoro.

 

Sappiamo tutti che l’acronimo DUVRI sta per “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze”, ma può succedere che talvolta si perda la consapevolezza - o comunque l’attenzione - sul reale significato dell’aggettivo “unico” che è - a tutti gli effetti - centrale all’interno di tale espressione.

 

Come molti ricorderanno, questo documento è figlio della Legge 123/2007, con la quale il legislatore ha inteso “esportare” alcuni strumenti giuridici già affermati nel tempo nel contesto ristretto della normativa speciale sui cantieri temporanei o mobili (la tessera di riconoscimento, la sospensione dell’attività etc.) ad un ambito applicativo più ampio rappresentato dall’art.26 del D.Lgs.81/08, quale norma generale sugli appalti.

 

Nell’ambito di tale estensione rientrava anche la creazione del DUVRI, quale “figlio” concettuale del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo ai cantieri temporanei o mobili.

 

Anche a questi collegamenti concettuali è utile e opportuno rifarsi quando si ragiona - come faremo in questo contributo - dell’unicità del DUVRI, la quale è stata oggetto di una interessante e recente sentenza della Suprema Corte.

 

Un altro importante elemento preso in esame da tale pronuncia è quello relativo ai permessi di lavoro, quali strumenti di frequente utilizzo nella pratica aziendale.

 

Quello dei permessi di lavoro è un tema di cui talvolta (anche se non spesso) si trova traccia in giurisprudenza e rispetto al quale il precedente più rilevante è forse quello rappresentato dalla sentenza di primo grado relativa al decesso di tre persone avvenuto a suo tempo nella nota raffineria di Sarroch (Trib. Cagliari 13 luglio 2011, punto 1.3 “Il permesso di lavoro”, cui si rinvia).

 

Vediamo adesso il contenuto della recente sentenza della Suprema Corte qui in commento.

 

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 16 maggio 2025 n.18438la Corte ha confermato la condanna di quattro soggetti appartenenti ad un’azienda committente (H.A. Srl) per l’infortunio occorso al lavoratore E., “dipendente di una delle tre società alle quali la H.A. Srl - che gestiva i termovalorizzatori di Padova e Trieste - aveva appaltato le operazioni di pulizia della caldaia della linea 3 dell’inceneritore.”

 

Nello specifico, la Corte ha ritenuto responsabili dell’evento A., quale datore di lavoro della committente H.A. Srl, B. quale dirigente per la sicurezza di H.A. Srl e responsabile dello stabilimento di Padova, C. in qualità di dirigente per la sicurezza di H.A. Srl e responsabile di esercizio (tra le cui mansioni rientrava la compilazione dei permessi di lavoro) e D. quale preposto della medesima Società.

 

Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, era accaduto che il giorno dell’infortunio, “presso l’impianto di termovalorizzazione di Padova, gestito dalla società H.A. Srl, E., dipendente della M.I. Srl, si procurò una estesa ustione di secondo grado” mentre era impegnato nelle operazioni di pulizia della caldaia della linea 3 dell’inceneritore “che la H.A. Srl aveva appaltato a tre distinte imprese, ovvero la M.I., B.E C.I. Srl e R.E. Srl.”

 

Tale pulizia, che era svolta ordinariamente ogni due-tre mesi al fine di rimuovere i blocchi di cenere formatisi, “veniva eseguita ad impianto in funzione, con le seguenti modalità: 1) B.E C.I. Srl, che lavorava al piano più alto (circa 20 metri d’altezza dal suolo), ovvero il livello 1, si occupava delle microesplosioni - innescate inserendo degli esplosivi direttamente nei cicli della caldaia - grazie alle quali la cenere veniva smossa così da poter cadere verso il basso; 2) R.E. Srl, che operava nei due piani sottostanti (livelli 2 e 3), si occupava di controllare il corretto deflusso delle ceneri attraverso la tramoggia; 3) M.I. Srl, invece, operava a piano terra, in un’area situata all’esterno dell’impianto, dovendo monitorare il deflusso delle ceneri, guidato da un nastro trasportatore, verso un silo esterno, occupandosi inoltre del suo svuotamento.”

 

Il pomeriggio di agosto in cui è avvenuto l’infortunio, i lavoratori E. e I., dipendenti della M.I. Srl, terminato il turno di lavoro, si allontanarono; tuttavia a quel punto “J., preposto della M.I. Srl, contattò quindi il I. chiedendogli, su indicazione di D. (preposto di H.A. Srl), di tornare nell’area esterna dove era situato il silo, per verificarne il livello di riempimento, poiché ancora non erano terminate le operazioni di pulizia della caldaia e le ceneri continuavano a defluire.”

 

A questo punto, dopo che il preposto della M.I. Srl (J.) fu informato dell’esito positivo della verifica, egli “chiamò di nuovo il I., indicandogli questa volta di recarsi nell’impianto per chiedere personalmente a K., dipendente R.E. Srl che in quel momento non era raggiungibile telefonicamente, se avesse bisogno di qualcosa.”

 

Dunque i lavoratori E. ed I. “si recarono nuovamente nell’impianto, al livello 3 della linea 3, dove erano presenti K. ed un altro dipendente della B. E C.I. Srl non identificato; a quel punto K. chiese a G. di andargli a prendere una pala per stasare la cenere rimasta incastrata nella tramoggia posta al livello 2.”

 

Mentre G. si procurava la pala, K. aprì con una chiave a pappagallo la portella situata sulla tramoggia; a questo punto “G. si recò quindi nuovamente presso l’area di deposito esterna all’inceneritore per prendere l’attrezzo” e, “al rientro nell’impianto, seguì K. al livello 2; quest’ultimo, con l’ausilio della pala, provò quindi, a stasare manualmente la cenere.”

 

Dunque, “dovendo scendere al livello 3, il K., lasciando lo sportello aperto, chiese ad E. di rimettere dentro la caldaia la cenere che nel frattempo era fuoriuscita, utilizzando la pala.”

 

E’ stato così che il lavoratore E., “consapevole del pericolo e della circostanza che quell’attività non rientrasse nelle sue mansioni, decise di limitarsi a recuperare la pala, appoggiata oltre la portella aperta, ed andarsene; tuttavia, nel momento in cui passò davanti alla portella aperta della cenere ad altissima temperatura si staccò dall’interno della tramoggia e lo travolse”.

 

Vediamo a questo punto le imputazioni.
 

Ad A. (datore di lavoro committente) è stato contestato di non aver “elaborato un unico documento di valutazione dei rischi, ma 3 distinti DUVRI, uno per ogni società appaltatrice, ciascuno avente ad oggetto le diverse attività svolte.”

 

Secondo i Giudici, in ciò consiste il profilo di colpa addebitato a tale soggetto (quale datore di lavoro committente), dal momento che, “redigendo un unico documento, il A. avrebbe dovuto stabilire o lo sfasamento temporale delle attività delle società appaltatrici o, in caso di impossibilità di uno sfasamento temporale, le modalità per gestire il rischio interferenziale (ad esempio transenne, indumenti protettivi per tutti i lavoratori, radioline per comunicare tra loro, formazione specifica e comune sulle operazioni di pulizia della caldaia).”

 

Per quanto riguarda il B., quale dirigente per la sicurezza di H.A. Srl e responsabile dello stabilimento di Padova, egli - sempre a parere dei Giudici - “avrebbe dovuto predisporre direttive per confinare l’area in cui è avvenuto l’infortunio, così impedendo che lavoratori non autorizzati potessero accedervi.”

 

Ciò in quanto “doveva ritenersi prevedibile che i dipendenti della R.E. Srl, al fine di controllare il passaggio della cenere nella tramoggia ed evitare intasamenti (in assenza di una procedura scritta che regolasse tale attività), potessero aprire anche la portella situata nella tramoggia.

 

Passando a considerare la posizione di C., quale “dirigente per la sicurezza di H.A. Srl e responsabile di esercizio (le cui mansioni effettive comprendevano la compilazione e firma dei permessi di lavoro dei lavoratori delle imprese appaltatrici)”, questi “proprio nell’elaborazione del permesso di lavoro ai lavoratori di R.E., avrebbe dovuto chiedere la delimitazione e segnalazione della zona di lavoro pericolosa: l’area del livello 2, ove si è verificato l’infortunio, doveva infatti essere transennata in forza di quanto stabilito nelle NIRS e nel DUVRI, al fine di evitare che lavoratori estranei ad R.E. Srl entrassero nell’area di lavoro”.

 

Viceversa, nel permesso di lavoro, il dirigente C. “aveva barrato con “NO” la casella relativa alla delimitazione e segnalazione della zona di lavoro, cosi violando la normativa aziendale.”

 

Quanto, infine, a D., preposto di H.A. Srl, egli “ha violato l’art.19 comma 1, lett.a, D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, per non aver rispettato le disposizioni aziendali che prevedevano di transennare l’area di lavoro pericolosa.”

 

Il preposto D. era risultato essere “a conoscenza del fatto che quel pomeriggio si era creato un intasamento e che il K. aveva bisogno di supporto, al punto da sollecitare il J. affinché facesse tornare i suoi dipendenti sul luogo di lavoro”; di conseguenza per lui era “assolutamente prevedibile sia il contatto tra il personale di R.E. Srl e di M.I. Srl, sia la condotta imprudente tenuta per stasare la tramoggia.”

 

Nelle sue argomentazioni difensive, il preposto D. aveva lamentato il fatto che la sentenza d’appello “non spiega in forza di quali elementi è possibile esigere, da un mero dipendente della società, di entrare nel merito delle misure prevenzionistiche ed anzi porsi in contrasto con esse (ovvero con quanto indicato nel permesso di lavoro).”

 

Tuttavia, pur avendo il dirigente errato nella compilazione del permesso di lavoro, la Cassazione ha ritenuto che anche il preposto, nella sua posizione di garanzia autonoma, abbia violato le disposizioni aziendali; su questo punto rinvio al mio precedente articolo “ Il preposto non deve uniformarsi alle scelte imprudenti dei superiori”, pubblicato su Puntosicuro del 27 marzo 2025 n.5818.

 

Dunque, nel rigettare i ricorsi e confermare le condanne, è degna di nota la replica della Cassazione all’argomentazione difensiva di A., il quale nel suo ricorso ha dedotto “che nel caso in cui le imprese operino in luoghi diversi, in tempi solo parzialmente coincidenti, e con mansioni diverse, non sia configurabile il rischio da interferenza.”

 

Secondo la Cassazione, invece, “l’esistenza o meno delrischio interferenziale […] dipende innanzitutto dalla compresenza di più imprese all’interno dell’azienda del datore committente, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, dovendo inoltre trattarsi, come nella specie, di un contesto lavorativo nella sua disponibilità giuridica (secondo la previsione di cui al comma 1 dell’art.26).”

 

La ratio dell’art.26 c.3 del D.Lgs.81/08 (obbligo del DUVRI) è infatti legata al fatto che “la compresenza di più imprese, facenti capo a distinte organizzazioni può infatti determinare un rischio aggiuntivo: ciò sia perché nello svolgimento dell’attività convergono operazioni facenti capo a diverse imprese (con i rispettivi rischi), sia perché, per effetto di tale compresenza, i dipendenti di un’impresa possono venire a contatto con situazioni pericolose non conosciute e quindi senza essere in grado di affrontarle adeguatamente.”

 

Nel caso di specie, “facendo corretta applicazione di tali principi, i giudici di merito […] hanno escluso che l’attività svolta dalla M.I. Srl fosse “sganciata” da quella delle altre società coinvolte, quel giorno, nella pulizia.”

 

La Cassazione dà così ragione al Tribunale, il quale aveva ritenuto che “si è trattato, infatti, di attività “concatenate e conseguenziali” […], complessivamente funzionali ad eseguire la pulizia della caldaia, e necessitanti di forme di comunicazione tra i dipendenti delle diverse società, alcuni operanti all’interno dell’impianto, altri all’esterno.”

 

In pratica, “i rischi derivavano, quindi, dalla concatenazione delle lavorazioni: anche il blocco di un “segmento" dell’attività - come accaduto nella specie - finiva per riflettersi sull’attività degli altri, creando la necessità di un intervento, la cui esecuzione non era disciplinata in alcun modo […] e quindi nemmeno in relazione alla possibile interazione tra i lavoratori delle diverse imprese.”

 

E’ interessante il passaggio in cui la Cassazione sottolinea il fatto che, “contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’esistenza del rischio interferenziale non necessariamente presuppone la compresenza dei lavoratori delle diverse imprese nel medesimo contesto spaziale o temporale, più o meno ristretto.”

 

Infatti, “sotto il profilo spaziale la stessa nozione di cui all’art.26, comma 1, D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 (con cui il ricorrente non si confronta), è piuttosto ampia, facendo riferimento non solo alla singola unità produttiva ma anche all’azienda ed al medesimo ciclo produttivo […] e mal si concilia con la pretesa del ricorrente di farla coincidere con la contemporanea presenza negli stessi locali di un più ampio complesso aziendale (nella specie, i piani dell’edificio caldaia e lo spazio esterno che ospitava il silo).”

 

Inoltre, “sul piano temporale, poi, le attività venivano svolte contemporaneamente o comunque in successione tra loro, in ragione della loro concatenazione nell’unitario procedimento di pulizia.”

 

Di conseguenza, “in presenza di rischio interferenziale, il datore di lavoro committente aveva quindi l’obbligo di redigere il DUVRI, ovvero un documento unico, e non invece tre distinti documenti, con ciascuna delle società appaltatrici”.

 

Inoltre ad A. si rimprovera di non aver promosso la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro, “svuotando di contenuto quelle procedure che H.A. Srl aveva invece deciso di applicare”.

 

Su questo punto, nello specifico, i Giudici di merito hanno osservato: “1) quanto alle NIRS, che avrebbero dovuto precedere i DUVRI e quindi le riunioni di coordinamento, sono state sottoscritte dalle società successivamente alle riunioni di coordinamento; 2) quanto alle riunioni di coordinamento, che avrebbero dovuto essere funzionali all’aggiornamento dei DUVRI, sono state effettuate contestualmente se non addirittura prima della sottoscrizione; inoltre, sono state tenute separatamente con ciascuna delle singole imprese.”

 

In conclusione, “non si tratta, come sostiene il ricorrente […], di riconoscere una violazione meramente formale, poiché relativa solo alla successione temporale degli adempimenti, ma piuttosto di uno svuotamento della loro funzione in chiave cautelare, che deve essere intesa in una prospettiva dinamica, poiché funzionale ad attivare ed alimentare percorsi condivisi di informazione e cooperazione (che in nulla somigliano ai permessi di lavoro su cui si appunta il ricorrente), nonché ad individuare soluzioni comuni suggerite dall’esperienza maturata nell’esecuzione dei lavori.”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 18438 del 16 maggio 2025 - Grave ustione nel termovalorizzatore. Rischio interferenziale.





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