16.03.2026
La Corte di Cassazione ribadisce il contenuto della posizione di garanzia del datore di lavoro in materia di sicurezza delle attrezzature. Nota sulla sentenza della Cassazione n. 39169 del 4 dicembre 2025.
La pronuncia della Cassazione Penale n. 39169/2025 ribadisce in termini inequivocabili il contenuto della posizione di garanzia del datore di lavoro in materia di sicurezza delle attrezzature.
L’obbligo è inderogabile e fondato sull’art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/2008, il quale impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature “conformi ai requisiti di sicurezza”, garantendo nel tempo la permanenza dei requisiti tecnici previsti dall’art. 70.
La Corte chiarisce, richiamando puntualmente l’Allegato V, punto 6, che: “qualora gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentino rischi di contatto meccanico … essi devono essere dotati di protezioni o comunque di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi”
Si tratta di un obbligo strutturale, non surrogabile in alcun modo con cautele comportamentali o istruzioni operative.
1. Il fatto: pressa con comando a pedale e stampo aperto
2. La regola cautelare e la sua violazione
3. Il pericolo era stato previsto: rilevanza decisiva nella colpa specifica
4. La prevedibilità del comportamento del lavoratore: area del rischio governata dal garante
5. Il principio consolidato: obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo
6. La delega e il ruolo dell’RSPP: irrilevante ai fini dell’esonero
7. La sanzione e il diniego della pena sostitutiva
Un lavoratore in azienda stava utilizzando una pressa industriale che funzionava:
Durante la lavorazione, il lavoratore doveva:
Proprio nella fase di rimozione dei residui, il lavoratore ha infilato la mano nella zona dello stampo, mentre la macchina era ancora accesa. La pressa si è azionata involontariamente ed ha schiacciato la mano del lavoratore.
L’evento ha prodotto lesioni personali gravissime.
La Corte d’appello di Venezia – confermata dalla Cassazione – afferma che il presidente del CdA: “non mettendo a disposizione una pressa dotata di doppi comandi o di protezione dello stampo, cagionava a B.B. lesioni personali gravissime alla mano destra”.
La dinamica dell’infortunio è così ricostruita: “il contatto di parti del corpo del lavoratore con la pressa fosse precluso solo finché questi aveva in mano il pezzo da lavorare, ma non anche quando, posato il pezzo, doveva rimuovere gli scarti della lavorazione, operazione che pacificamente costituiva una fase ordinaria della lavorazione”.
E ancora: “se tale operazione non veniva effettuata a macchina spenta, il contatto tra il lavoratore ed il macchinario era sempre possibile”.
Il macchinario, infatti: “veniva utilizzato con il comando a pedale e non con la modalità del doppio comando … l’area pericolosa era di libero accesso, non esistendo adeguata protezione o un meccanismo di spegnimento automatico”.
È stato accertato che la pressa fosse utilizzata con comando a pedale, e che l’area degli organi di lavoro fosse liberamente accessibile, come specifica la Suprema Corte: “l’area pericolosa, dove si trovavano gli organi in movimento, era di libero accesso, non esistendo adeguata protezione o comunque un meccanismo di spegnimento automatico”
La presenza di una semplice calotta superiore non costituiva misura sufficiente: “idoneo a ridurre il pericolo di movimenti involontari, ma non ad eliminarlo”.
La difesa aveva sostenuto che la pressa fosse conforme alla norma tecnica EN 12622 e che, pertanto, non vi fosse violazione della regola cautelare.
La Cassazione rigetta integralmente l’argomento.
I giudici di merito – la cui motivazione viene fatta propria dalla Suprema Corte – hanno applicato correttamente l’Allegato V, punto 6, rilevando che, anche ove lo stampo aperto sia tecnicamente consentito, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure alternative disponibili, tra cui il doppio comando.
Particolare rilevanza assume l'Allegato V, punto 6 del medesimo decreto, che stabilisce che "Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione". Quando ciò non sia tecnicamente possibile, il punto 6.2 prevede l'adozione di "altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo".
La Corte afferma: “si devono adottare altre misure … tra le quali … il congegno di messa in marcia a comando multiplo simultaneo”.
E conclude sottolineando che il datore di lavoro: “non ha adottato le necessarie cautele, peraltro di agevole predisposizione, idonee a prevenirlo” (il pericolo).
Si tratta della traduzione giurisprudenziale del principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile (art. 2087 del codice civile).
Il punto chiave della decisione è la previsione concreta del rischio.
La sentenza sottolinea che: “il pericolo di infortuni non solo era stato riconosciuto e previsto in concreto, ma aveva formato addirittura oggetto di discussione tra il datore di lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”
Questo punto è centrale: quando il datore di lavoro prevede il pericolo, l’obbligo di intervenire diventa ancora più stringente; omettere la misura tecnica diventa colpa specifica evidente e conclamata.
La Cassazione Penale, Sez. IV, n. 12344 del 20 marzo 2008, ha stabilito che il nesso di causalità tra l'omessa predisposizione di adeguati dispositivi di sicurezza e l'evento lesivo può essere accertato sulla base di consolidate regole di esperienza, quali quella secondo cui i sistemi di azionamento a doppia pulsantiera non lasciano margine a funzionamenti occasionati da contatto parziale per distrazione.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l'obbligo di valutare in concreto le fonti di pericolo connesse all'utilizzazione dei macchinari sussiste in ogni caso, a maggior ragione quando il pericolo di contatto di parti del corpo del lavoratore con le parti in movimento del macchinario sia stato concretamente previsto dal datore di lavoro, come nel caso in esame.
La difesa aveva sostenuto che la condotta del lavoratore fosse “improvvida e isolata”.
La Cassazione respinge, sulla base di una propria giurisprudenza consolidata, l’eccezione con motivazione cristallina: “la pulizia del macchinario dai residui rientrava nelle fasi della lavorazione e … se tale operazione non veniva effettuata a macchina spenta, il contatto … era sempre possibile”
Dunque non si tratta di condotta abnorme, ma tipica, coerente con il processo produttivo.
È la conferma del tradizionale orientamento della Cassazione penale: il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale solo se esorbitante dall’area del rischio governata dal datore di lavoro.
Non è questo il caso.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che "la pulizia del macchinario dai residui rientrava nelle fasi della lavorazione e che, se tale operazione non veniva effettuata a macchina spenta, il contatto tra il lavoratore ed il macchinario era sempre possibile".
La Suprema Corte conclude in termini netti: “il problema è a monte … il datore di lavoro non ha adottato le necessarie cautele”.
Le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro anche in considerazione della disattenzione o imprudenza con la quale i lavoratori possono effettuare le prestazioni. Come affermato dalla Cassazione Penale, Sez. IV, n. 22613 del 9 maggio 2017, "le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni".
Tale valutazione si inserisce nel più ampio orientamento giurisprudenziale secondo cui, come chiarito dalla Cassazione Penale, Sez. IV, n. 5187 del 10 febbraio 2025, la condotta del lavoratore è interruttiva del nesso di condizionamento solo quando si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, risultando eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.
La sentenza richiama la propria giurisprudenza di legittimità: “grava sempre sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo … adottando tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre”.
Non vi è spazio per misure meramente formali o per il ricorso alla prudenza dell’operatore: la sicurezza non si delega al comportamento individuale del lavoratore.
La Cassazione Penale, Sez. IV, n. 36153 del 5 ottobre 2021 ha chiarito che l'obbligo di dotare i macchinari di dispositivi di blocco automatico trova applicazione anche per attrezzature entrate in servizio prima dell'entrata in vigore della direttiva macchine del 1996, costituendo applicazione del principio generale già enunciato dal D.P.R. 547/1955.
Particolarmente significativa è la precisazione secondo cui il datore di lavoro non adempie agli obblighi di sicurezza affidando esclusivamente a prescrizioni comportamentali e a protezioni agevolmente rimovibili la prevenzione del rischio, dovendo invece approntare dispositivi di protezione applicati al macchinario che impediscano automaticamente l'avvicinamento alle parti in movimento o ne arrestino il funzionamento.
Il fatto che il pericolo fosse stato discusso con l’RSPP non costituisce esimente.
La giurisprudenza ha chiarito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce delega di funzioni idonea a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Come precisato dalla Cassazione Penale, Sez. IV, n. 24958 del 19 maggio 2017, tale figura svolge funzioni di consulenza e non è titolare di una posizione di garanzia, rimanendo il datore di lavoro direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.
La responsabilità resta in capo all’apice aziendale, destinatario degli obblighi ex art. 71.
La Corte conferma la legittimità del diniego della sostituzione della pena detentiva, affermando: “la sostituzione … non costituisce diritto dell’imputato” e la Corte territoriale ha ritenuto “preminente … l’entità del danno cagionato e la circostanza per cui il pericolo era stato previsto in concreto”
La prevedibilità concretamente riconosciuta del rischio assume dunque valore aggravante nella valutazione della colpa.
La sentenza 39169/2025 conferma principi cardine della sicurezza del lavoro:
È una pronuncia che rafforza il principio cardine dell’intero sistema prevenzionistico:
la sicurezza sul lavoro è un dovere sostanziale, continuo, ineludibile, strutturale che ha come garante principale e fondamentale il datore di lavoro.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita in Banca Dati.
Scarica la sentenza di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.