18.05.2026
Gli obblighi del datore di lavoro di individuazione, gestione, sostituzione, controllo, vigilanza e manutenzione dei DPI e quelli del lavoratore di osservanza e corretto utilizzo nelle sentenze di Cassazione Penale emanate nell’ultimo anno.
Come noto, il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” e, a seguire, devono “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione” (art.18 c.1 lettere d) e f) D.Lgs.81/08).
Sul tema della vigilanza sull’utilizzo dei DPI, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (con Cassazione Penale, Sez.IV, 20 dicembre 2018 n.57706), in un caso in cui la responsabilità del datore di lavoro è stata “ravvisata nella condotta colposa [consistita] nell’omessa fornitura al lavoratore delle scarpe antinfortunistiche, il cui utilizzo, stante il puntale in metallo, avrebbe scongiurato l’evento”, che, “indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto - la cui specifica competenza è quella di controllare l’ortodossia antinfortunistica dell’esecuzione delle prestazioni lavorative per rapporto all’organizzazione dei dispositivi di sicurezza - il datore di lavoro risponde dell’evento dannoso laddove si accerti che egli abbia omesso di rendere disponibili nell’azienda i predetti dispositivi di sicurezza”.
Ciò sul presupposto che il datore di lavoro, “quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori”.
Tornando all’aspetto normativo, dall’altra parte, il lavoratore ha l’obbligo - anche in questo caso penalmente sanzionato - di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione” (art.20 c.2 lettere b) e d) D.Lgs.81/08).
Ciò premesso, esaminiamo a questo punto due significative sentenze emanate dalla Suprema Corte nel 2025, selezionate per il loro particolare interesse.