05.01.2023
Un intervento si sofferma sulle malattie associate al rumore e sui i criteri per la valutazione e prevenzione del rischio rumore con riferimento al D.Lgs. 81/2008. Le lavorazioni che espongono a rumore, la valutazione e le misure di prevenzione.
I dati Inail relativi alle malattie professionali denunciate all’INAIL nel periodo 2009-2020 (Gestione: Industria e Servizi, Agricoltura, Dipendenti Conto Stato) mostrano come negli ultimi dieci anni ci sia stato un notevole aumento delle malattie professionali denunciate.
A ricordarlo è un intervento che si è tenuto durante il seminario webinar “Rischio rumore” che si è tenuto l’8 aprile 2022 in attuazione dell’Accordo di collaborazione del 2021 Regione Toscana – Direzione Ricerca INAIL "Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi".
Nell’intervento – dal titolo “Il rischio rumore nei luoghi di lavoro. Criteri generali per la valutazione del rischio rumore. Statistiche delle ipoacusie professionali e malattie associate al rumore” e a cura di Pietro Nataletti (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, INAIL) - il relatore si sofferma sia sulle malattie professionali, con riferimento specifico al rischio rumore e alle malattie correlate, sia su vari aspetti connessi alla valutazione e prevenzione del rischio.
Dopo aver già presentato l’intervento in relazione ai livelli di esposizione e alla valutazione per le persone particolarmente sensibili al rumore, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:
Il relatore sottolinea come, al di là dell’enorme crescita delle malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee, le ipoacusie da rumore (particolare forma di sordità, totale o parziale, che può colpire i lavoratori esposti senza adeguate protezioni), prima malattia professionale assoluta fino al 2008, risultano ora, riguardo al numero delle denunce, la 5°-6° malattia professionale:
Tuttavia a 30 anni dalla prima legge sul rumore (D.Lgs. 277/91) – sottolinea il relatore - sono ancora troppe le ipoacusie (quasi 3000 le denunce nel 2020). Inoltre vengono fatte poche bonifiche acustiche, si interviene spesso solo con DPI uditivi (DPI-u) e sono generalmente assenti le valutazioni dei rischi extra uditivi.
Riguardo alle malattie professionali connesse al rischio rumore l’intervento si sofferma sul D.M. del 9 aprile 2008 “Nuovo elenco delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” che comprende il rumore al punto 75) IPOACUSIA DA RUMORE (industria).
In questo caso si riportano le lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico:
Il decreto comprende il rumore anche al punto 20) IPOACUSIA DA RUMORE (agricoltura):
Si ricorda anche il D.M. del 10 giugno 2014 “Aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i.”.
Il decreto comprende il rumore nella:
La relazione fa riferimento anche alla lista II (Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità) – Gruppo 2 Malattie da Agenti Fisici: 04 – Sforzi prolungati delle corde vocali – Malattie: noduli alle corde vocali
L’intervento si sofferma ampiamente anche sulla valutazione del rischio con riferimento al Titolo VIII Capo II del Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico).
Si ricorda, ad esempio, che nella valutazione è necessario tenere conto della certificazione acustica dei costruttori riportata nei libretti di uso e manutenzione, ai sensi delle direttive di prodotto (D.Lgs. 17/2010, D.Lgs. 262/2002, 2009/76/CE, D.Lgs. 37/2010, …).
E riguardo alla certificazione acustica delle macchine si indica che i costruttori (D.Lgs. 17/2010) “sono obbligati alla rilevazione di alcune grandezze relative all’emissione acustica del macchinario da indicare nel libretto d’uso e manutenzione associato. In tale libretto devono figurare indicazioni relative al:
- in aggiunta al precedente anche il livello di potenza acustica (LWA) emesso dalla macchina, quando il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera gli 80 dB(A);
- valore massimo di pressione acustica istantanea ponderata C nelle postazioni di lavoro, se questo supera i 130 dB(C)”.
Se poi, a seguito della valutazione di cui al comma 1 dell’articolo 190, ‘può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione’ (comma 2, art. 190). E i metodi e la strumentazione utilizzati ‘devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore (comma 3, art. 190).
Inoltre nell’applicare quanto previsto nell’articolo 190, il datore di lavoro ‘tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica’ (comma 4) e la valutazione ‘individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 191, 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma 2’ (comma 5).
Ricordiamo che l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente (comma 5-bis)
Rimandiamo alla lettura delle slide che riportano approfondimenti e commenti sul tema della valutazione e della misurazione dei livelli di rumore.
L’intervento riporta poi anche alcune indicazioni tratte dall’articolo 192 del Testo Unico – relativamente alle misure di prevenzione e protezione - dove si indica che il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
E se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’art. 190 risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’ esposizione al rumore.
Si ricorda anche che i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti al rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono delimitate e l’accesso è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione (comma 3).
Infine si riportano anche indicazioni dall’art. 193 (Uso dei dispositivi di protezione individuale) che ricorda che qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’art. 192, il datore di lavoro fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
Il relatore sottolinea, quindi, che l’uso dei DPI uditivi avviene solo a valle degli interventi tecnici.
Si ricorda anche che il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto dei valori limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.
Rimandiamo, in conclusione, anche in questo caso alla lettura integrale dell’intervento che riporta utili informazioni sulla verifica dell’efficienza dei dpi uditivi e sui documenti utili per un approfondimento sulla valutazione e riduzione del rischio rumore negli ambienti di lavoro.
RTM
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