20.04.2023
Un intervento affronta il tema della valutazione del rischio rumore e si sofferma sulle problematiche dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore. I lavoratori, i fattori che incrementano il rischio di danno uditivo e la valutazione.
Come ricordato in uno spazio web dell’Inail dedicato al rischio rumore, negli ambienti di lavoro un’esposizione prolungata nel tempo a livelli significativi di rumore può provocare effetti negativi sulla salute. E se il livello di esposizione giornaliera al rumore - LEX,8hdB(A) - è il principale descrittore del rischio da esposizione al rumore definito dal Decreto legislativo 81/2008, il decreto 81 fissa tre soglie per LEX,8h: il valore inferiore d’azione pari a 80 dB(A), il valore superiore d’azione pari a 85 dB(A) e il valore limite pari a 87 dB(A). È vietato superare il valore limite, mentre i valori d’azione rappresentano soglie di riferimento che obbligano il datore di lavoro a determinati adempimenti per la riduzione e il controllo dell’esposizione.
Ma quali azioni mettere in atto se i valori di esposizione sono al di sotto dei valori di azione? Il problema è che i valori di azione per gli agenti fisici “non sono in genere protettivi per i soggetti sensibili”. E anche se al momento della valutazione “non ci sono soggetti sensibili…in 4 anni lo scenario potrebbe cambiare”.
In ogni caso i lavoratori devono essere consapevoli “che quel tipo di esposizione può avere specifiche controindicazioni, così che siano in grado di riconoscerne l’insorgenza e segnarla al medico competente”.
A ricordare in questi termini il problema dei soggetti sensibili al rischio di esposizione a rumore è un intervento al seminario/webinar “ Rischio rumore” che si è tenuto l’8 aprile 2022 in attuazione dell’Accordo di collaborazione del 2021 Regione Toscana – Direzione Ricerca INAIL "Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi".
Abbiamo già accennato all’intervento “Valutazione rischio rumore: effetti uditivi e non uditivi - Linee di Indirizzo per la valutazione del rischio del Coordinamento Interregionale - INAIL – ISS”, a cura di Iole Pinto (Coordinatrice Gruppo Tematico Agenti Fisici 2015-2021), con riferimento ad alcuni aspetti generali sui rischi da prevenire, sugli effetti non uditivi e sugli obiettivi della valutazione.
Oggi riprendiamo a parlare di questo intervento con riferimento ad alcune risposte alle domande più frequenti (FAQ) contenute nelle “ Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, aggiornate nel 2021.
L’articolo si sofferma in particolare sui seguenti argomenti:
La relatrice ricorda che nella parte 4 (Rumore) delle Indicazioni operative il punto 4 della sezione C (Valutazione del rischio) risponde alla domanda: Cosa significa che la valutazione del rischio deve ‘tener conto……dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore’?
Si indica che i lavoratori particolarmente sensibili al rischio di esposizione a rumore citati all’art.190, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 come soggetti di cui tener conto ai fini della valutazione specifica, “sono:
Riprendiamo alcune informazioni (punto 2, sezione A) dalle “Indicazioni operative” in relazione ai soggetti sensibili al rischio rumore.
Si indica che in genere la valutazione del rischio per i soggetti sensibili “è da effettuarsi caso per caso, tenendo conto che i valori di riferimento fissati dalla normativa potrebbero non essere sufficientemente protettivi per tali soggetti. Taluni individui possono essere più suscettibili di altri per predisposizione individuale, familiare o altro” all’insorgenza di “disturbi dell’apparato uditivo. Ciò significa che a parità di esposizione al rumore la risposta degli individui in relazione all’entità del danno uditivo può essere differente”. E, come già indicato, “il rispetto dei valori di azione fissati dalla normativa non è da considerarsi sempre sufficiente a tutelare i soggetti suscettibili”.
Le Indicazioni riportano poi i principali fattori che possono incrementare il rischio individuale di danno uditivo:
Il documento riporta anche alcune indicazioni più specifiche riguardo ad alcuni di questi fattori:
Dalle Indicazioni riprendiamo una tabella con gli agenti chimici che agiscono in combinazione col rumore causando perdita dell’udito (“non sono note, per la maggior parte delle sostanze ototossiche, curve dose risposta che consentano di quantificare l’incremento del rischio di esposizione al rumore in presenza di dette sostanze. Pertanto, in presenza di tali cofattori di rischio, è raccomandato di attuare le misure di tutela e la sorveglianza sanitaria a valori espositivi inferiori ai livelli che fanno scattare l’azione”).
Rimandiamo poi alla lettura delle Indicazioni che riportano molte altre informazioni, anche sulla interazione fra rumore e vibrazioni.
Tornando all’intervento di Iole Pinto si indica che il personale qualificato che effettua la valutazione “indicherà, in collaborazione con il medico competente, l’esigenza delle particolari tutele previste dalle normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavoratori particolarmente sensibili”.
Mentre sarà invece compito esclusivo del medico competente, “attraverso l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori ipersensibili al rischio”.
Senza dimenticare poi che:
Concludiamo l’articolo ricordando che l’intervento si sofferma anche sulle FAQ delle Indicazioni operative relative ad alcuni ambienti specifici per i quali gli appropriati criteri valutativi e i valori limite non sono contenuti nel D. Lgs. 81/2008:
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio rumore