15.11.2021
Il decreto ministeriale del 2 settembre 2021 e la gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
Focus sui contenuti dei piani di emergenza, sulle esercitazioni antincendio e sugli obblighi dei datori di lavoro.
Ci siamo soffermati nelle scorse settimane sul recente Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021, attuativo dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con riferimento alle novità in materia di:
Tuttavia un altro aspetto importante affrontato dal DM 2 settembre 2021, che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 ottobre 2021, riguarda la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e la redazione dei piani di emergenza; temi trattati nell’articolo 2, nell’allegato I (con riferimento alle esercitazioni antincendio) e nell’allegato II “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza” del decreto.
Ad esempio una delle più importanti novità è il fatto che la necessità della redazione del piano di emergenza non dipende più solo dai lavoratori presenti, ma anche dal numero degli occupanti presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.
Concludiamo, dunque, la presentazione del decreto ministeriale affrontando i seguenti argomenti:
Riprendiamo quanto già indicato nel primo articolo di presentazione riguardo all’articolo 2 del decreto dove si indica (comma 2) che il datore di lavoro per i seguenti casi predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1 dell’articolo:
Nel piano di emergenza devono essere riportati “i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. E per i luoghi di lavoro “che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Veniamo brevemente a quanto contenuto nel punto 1.3 dell’allegato I in relazione alla preparazione all’emergenza.
Si indica che nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, “i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento”.
In particolare nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:
Inoltre il datore di lavoro, che deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte, dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:
Veniamo, infine, all’allegato II (Gestione della sicurezza antincendio in emergenza) del DM 2 settembre 2021.
Al punto 2.1 si indica che “in tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
Inoltre il piano di emergenza “deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili”.
Il piano “deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza”.
Il punto 2.2 si sofferma sui contenuti del piano di emergenza.
Si segnala che i fattori da tenere presenti nella compilazione e “da riportare nel piano di emergenza sono:
E tale piano “deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
Infine il piano di emergenza deve includere “anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
Si sottolinea poi che “per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati”.
Concludiamo ricordando che l’allegato II si sofferma anche sui centri di gestione delle emergenze, sull’assistenza alle persone con esigenze speciali e sulle misure semplificate per la gestione dell’emergenza.
Tiziano Menduto
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