30.05.2023
Un approfondimento delle linee di indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Focus sulle istruzioni per l’uso che devono accompagnare le macchine. Indicazioni normative, non conformità, traduzioni ed eventuali errori.
Come ricordato nell’intervista a Nicola Delussu dal titolo “ Le linee di indirizzo per migliorare la sicurezza delle macchine” gli obblighi di fabbricanti e datori di lavoro per garantire la messa a disposizione di attrezzature sicure ‘sono obblighi importantissimi’ e il Titolo III del decreto legislativo 81/2008 ‘si sposa e si integra costantemente con le disposizioni regolamentari vigenti importate dalle normative europee’.
Per ricordare questi obblighi, e in attesa delle novità che porterà l’atteso Regolamento Macchine di cui abbiamo parlato in una recente intervista, torniamo oggi a presentare alcuni aspetti delle “Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA” che il nostro giornale ha presentato insieme a diverse interviste realizzate con vari componenti del Gruppo tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Gruppo tematico che ha aggiornato il documento a dicembre 2020. Un documento che, come indica il titolo, è destinato agli organi di vigilanza nelle attività di accertamento della conformità delle macchine.
In questo articolo ci soffermiamo, in particolare, su quanto richiesto dal punto 1.7.4 dell’allegato I al DPR 459/96 prima e dal punto 1.7.4.2 dell’allegato I al decreto legislativo 17/2010 poi. Entrambi gli allegati prevedono che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso.
E infatti, come segnalato dallo stesso Nicola Delussu nell’intervista, la normativa richiede che chi costruisce una macchina fornisca uno strumento indispensabile come il manuale d'uso e istruzione che è quello in cui il fabbricante condensa tutte le informazioni necessarie a gestire la macchina.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo con riferimento al contenuto delle linee di indirizzo:
Nel primo capitolo delle linee di indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature si fa riferimento alle “macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza” e alle procedure per l’applicazione dell’art. 70, c. 4, del d.lgs. 81/2008.
Ci soffermiamo, come indicato in apertura, sulle istruzioni per l’uso.
Infatti deve essere “sempre accertato che la macchina sia accompagnata dalle istruzioni rilasciate dal fabbricante, verificando che le stesse si riferiscano allo specifico esemplare (con riferimento alla tipologia di macchina, al modello, comprese le eventuali varianti)”.
E le eventuali non conformità “riguardanti carenze dei contenuti delle istruzioni devono, pertanto, essere riferite a quanto previsto nei punti relativi”. E a questo proposito “si precisa che:
Le linee di indirizzo indicano che eventuali potenziali situazioni di pericolo che siano riconducibili alle carenze sopracitate (punti c-d-e), “sono da attribuire ad una non corretta messa in servizio/utilizzo dell’attrezzatura, effettuata senza una preventiva valutazione dei rischi e senza adottare tutte ‘ … le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. …. omissis…’ (art. 71, comma 3, del D.Lgs. 81/08)”.
Il documento precisa poi, in relazione agli apparecchi di sollevamento, che “la predisposizione del registro di controllo o le indicazioni per predisporlo sono un onere in capo al fabbricante e, pertanto, possono essere oggetto di segnalazione di presunta non conformità. Si dovrà, pertanto, procedere nei confronti del datore di lavoro utilizzatore della macchina, prescrivendo l’adozione o l’adeguamento delle procedure necessarie a garantire condizioni di sicurezza in fase di utilizzo”.
Un aspetto importante, per la comprensione delle istruzioni per l’uso, riguarda la traduzione nella lingua italiana.
Le linee di indirizzo indicano che la lettera b) del punto 1.7.4 e 1.7.4.1 (allegato I DPR 459/96 e D.Lgs. 17/2010) stabilisce che ‘le istruzioni per l’uso sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura ‘istruzioni originali’. Qualora non esistano ‘istruzioni originali’ nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella/e lingua/e di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura ‘Traduzione delle istruzioni originali’.
E la traduzione “deve essere fatta da chi introduce la macchina in Italia ed è un atto che è collegato direttamente alla messa in servizio”.
Quando poi l’utilizzatore italiano acquista la macchina utilizzando la rete di vendita del fabbricante estero, “l’obbligo della traduzione ricade sul fabbricante stesso o sul suo mandatario costituito nella comunità o sul rivenditore, secondo gli accordi commerciali che questi soggetti hanno stabilito”. Mentre nel caso in cui l’utilizzatore italiano acquisti direttamente dal fabbricante estero, “la traduzione delle istruzioni rientra nell’ambito della trattativa commerciale e deve essere attuata dal soggetto che se ne è fatto carico secondo gli accordi”:
Si precisa poi che il datore di lavoro “ha in ogni caso l’obbligo di mettere a disposizione le istruzioni a corredo dell’attrezzatura scritte nella lingua compresa dal proprio personale”.
Si indica, infine, che la presenza di errori od omissioni nella traduzione non è “automaticamente raffigurabile come responsabilità del fabbricante”. E le medesime considerazioni “devono ritenersi valide per la dichiarazione CE di conformità, che, come le istruzioni, deve essere disponibile nella lingua del paese di utilizzo della macchina”.
Il documento indica che nel caso di errori nella traduzione o carenze che “riguardino aspetti formali che non incidono sulla sicurezza della macchina (riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, uno schema/tabella non nella lingua dell’utilizzatore, ecc.), non si procederà con la segnalazione ai Ministeri competenti, ma si prescriverà ai sensi dell’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 D.Lgs. 81/08 all’utilizzatore di eliminare gli errori o le carenze di traduzione esistenti nel manuale d’istruzioni”.
Qualora, invece, gli errori o le carenze di traduzione comportino anche reali situazioni di rischio, “si procederà:
Concludiamo ricordando il contenuto del primo capitolo delle linee di indirizzo (“Macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza: procedure per l’applicazione dell’art. 70, c. 4, del d.lgs. 81/08”):
1.1. Premessa
1.2. Procedure in presenza di una macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non conformi ai RES
1.3. Vizio palese o occulto: quando si utilizza la prescrizione o la disposizione
1.3.1 Procedure in caso di accertamento di un “vizio palese”
1.3.2 Procedure in caso di “vizio occulto”
1.4. Procedura nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione
1.5. Procedure in caso di rischio grave e immediato
1.6. Istruzioni per l’uso
RTM
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