10.07.2023
La Legge 8 giugno 2023, n. 85 conversione in legge del Decreto Legge 48/2003 (Decreto Lavoro) del 4 maggio 2023. Le modifiche al D. Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Sempre più difficile capire quali sono le reali modifiche e la loro portata nello stillicidio di modifiche e piccole modifiche al Decreto Legislativo 81/2008. Come ben conoscono i lettori di Punto Sicuro con una serie di articoli e commenti il Decreto Legge 48/4 maggio 2023, cosiddetto decreto lavoro, all’art. 14 prevedeva una serie di modifiche al D. Lgs. 81/2008.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 veniva pubblicata la Legge 85/2023 di conversione in legge del citato decreto. Molti siti pubblicano la nuova legge che consiste di un solo articolo che approva un allegato che contiene il citato decreto legge 48/23.
In sintesi il procedimento è (è stato) il seguente:
Benchè, almeno per ora il nostro sistema parlamentare preveda Camera e Senato, la discussione delle leggi avvengono, spesso, (quasi sempre) in un solo ramo del Parlamento perchè non c’è tempo!
Naturalmente si approva il Decreto Legge con le modifiche e si da per scontato che tutti devono sapere di cosa si tratta. Nella parte che riguarda la modifica al D. Lgs. 81/2008 nella Gazzetta Ufficiale il testo approvato è il seguente:
All'articolo 14:
al comma 1: alla lettera a), le parole: «decreto legislativo."» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo"» e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il
seguente:
"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"»;
alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:
«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il
reperimento»;
alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,"».
Complimenti a chi riesce a capire!
Eppure fin dal 1997 è in vigore la legge 59, modificata nel 2001, che invitava alla semplificazione ed alla comprensione delle norme legislative. Ormai, però, ci dobbiamo rassegnare a questo modo bislacco (e quasi incomprensibile) di legiferare del Parlamento.
Per poter leggere in modo comprensibile i nuovi articoli inserendoli nel contesto normativo che modificano il D. Lgs. 81/2008 bisogna aspettare il Testo Unico che, volontariamente gli ispettori del lavoro ing. Gianfranco Amato e ing Fernando Fiore, pubblicano ed aggiornano periodicamente. Di fatto è il loro testo ad essere un “Unico testo del Decreto 81/2008).
In tale attesa diamo una prima lettura delle modifiche apportate dalla Legge 85/2003 integrandole nel contesto del decreto Legislativo 81/2008.
Le modifiche non hanno commento in quanto valgono e condivisibili quelle redatte dall’avv. Dubini nell’illustrare il DL 48/2023. Si coglie l’occasione per informare come nessuna delle proposte di modifica, del citato DL 48/2023 in sede di conversione in legge, predisposte dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sia stata accolta!
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3.1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
3.2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;
Il medico competente: