13.06.2024
Un commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/2008 dalla legge 85/2023: le criticità e l’auspicio di un intervento del Legislatore per il superamento delle ambiguità e contraddizioni. A cura di Bruno Piccoli, Università di Tor Vergata - Roma.
Non c’è dubbio che il rapporto e le interconnessioni tra valutazione dei rischi, medici competenti (MC) e sorveglianza sanitaria (SS) siano un aspetto delicato e, probabilmente, ancora da migliorare con riferimento alle novità del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito in legge il 3 luglio 2023 con la Legge 8 giugno 2023 n. 85.
Di questa interconnessione e delle conseguenze delle modifiche al decreto 81 abbiamo già parlato nell’articolo “ Valutazione, sorveglianza e medico competente: circolo vizioso senza soluzione” e con riferimento alla nomina del medico competente”.
Torniamo a parlarne oggi attraverso il contributo dal titolo “Commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/08 dalla legge 85 dell’8 giugno 23”,inviato da un nostro lettore Medico del Lavoro - Bruno Piccoli (Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Sezione di Medicina del Lavoro, Università di Tor Vergata - Roma) - scritto in collaborazione con tre colleghi: Paolo Paraluppi (Medico del Lavoro, Milano), Letizia Colais (Medico del Lavoro, Roma), Bruno Lorenzo TOTARO (Dirigente Medico SPeSAL ASL Lecce).
Il D.L. n. 48 del 4-5-23, convertito in legge il 3-7-23 e così vigente dal 4-7-2023 ( Legge 8 giugno 2023 n. 85, Capo II, art. 14, in GU n° 153 serie generale, Capo II, art. 14, pag. 112), ha apportato una significativa modifica al D. Lgs. 81/08 e precisamente all’articolo 18, primo comma, lettera a). Infatti, mentre nella versione originale di quell’articolo, al suddetto comma si affermava “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo”, l’attuale versione, coerentemente con la Legge 85 sopra citata, recita: “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28”.
In primo luogo, pare opportuno segnalare che l’avverbio “qualora” apre a discordanti interpretazioni del testo di legge, in quanto il Legislatore non ne configura la fattispecie che reputiamo potrebbe essere di tre tipi:
In secondo luogo, si ritiene utile porre l’attenzione sull’interpretazione, diffusasi nei mesi scorsi, sia sulla stampa che su riviste specializzate (2 – 5), oltre che nel web (A – L), secondo la quale tali modifiche all’art. 18 del D. Lgs. 81/08 renderebbero obbligatoria o comunque ammissibile, l’effettuazione della SS, non solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 5 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), ma anche per tutti quelli cosiddetti “non normati”, eventualmente desumibili dalla Valutazione dei Rischi effettuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente. A mero titolo di esempio, tra questi “non normati”, si segnalano:
In questo contesto, appare necessario rimarcare che l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori resta a tutt'oggi vigente. Ne consegue che la modifica legislativa in oggetto sicuramente conferma la necessità di nominare il Medico Competente, sia per i rischi che hanno chiari e ben definiti limiti di esposizione esplicitamente citati in termini di legge (esposizione a rumore, a “VDT”, ad amianto, etc.), sia per quei rischi in cui l’obbligatorietà della SS è demandata dal Legislatore ad una valutazione del rischio specifico mediante una formulazione un poco più generica rispetto a quanto riportato per gli altri rischi specifici presi in esame, ma pur sempre chiaramente espressa nel D. Lgs. 81/08, in mirati Titoli, Capi ed Articoli, quali:
Non altrettanto si può dire, invece, per quanto attiene all’interpretazione estensiva sopra richiamata, secondo la quale la modifica apportata al D. Lgs. 81/08, 1° comma, lettera a) dalla legge in questione, consentirebbe interventi di attuazione della SS in tutti i casi autonomamente giudicati meritevoli dal MC, senza limitazione alcuna (“la SS ora si può fare a tutti”). Consideriamo, infatti, che, se questa interpretazione fosse accolta, diverrebbe conseguentemente, ma incoerentemente, lecito, per decisione dei soggetti obbligati (Datore di Lavoro, RSPP e MC), attivare interventi di SS, anche per:
In tutti questi casi, gli accertamenti sanitari conseguenti a interventi di SS sarebbero confliggenti con la Legge 300/70 (Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n° 1728 del 21/01/2005; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 13161 del 12/4/2005; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 51293 del 22/12/2023) e come tali potenzialmente in grado di condurre a sanzioni amministrative e penali a carico, sia del Datore di Lavoro, sia del Medico Competente, con particolare rilevanza, per quest’ultimo, ove avesse conferiti giudizi di idoneità o inidoneità, parziale o totale, transitoria o permanente verso soggetti erroneamente ritenuti sottoponibili a programmi di SS per esposizioni a rischi specifici che nel D. Lgs. 81/08 non sono né normati né chiaramente indicati dal Legislatore come meritevoli di SS e di conseguenza non consentiti. In questi ultimi casi, il DdL potrà rivolgersi a Enti Pubblici ed Istituti specializzati di Diritto pubblico (art. 5, comma 3, Legge 300/1970).
In conclusione, riteniamo opportuno sollecitare, ed auspicabilmente ottenere, un intervento del Legislatore volto ad apportare al D. Lgs. 81/08 le necessarie modifiche per il superamento delle ambiguità e delle contraddizioni sopra descritte.
Sitografia
È stata inoltre consultata la seguente documentazione: