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28.09.2023

I quesiti sul decreto 81: sui transpallet elettrici

Sull’obbligo dell’abilitazione da parte degli operatori addetti all’utilizzo dei transpallets elettrici con uomo a bordo.


Quesito
La nostra azienda ha avuto in affidamento dei lavori di movimentazione merci mediante l’utilizzo di transpallet elettrici con uomo a bordo da effettuarsi all’interno di un magazzino il cui responsabile ha chiesto una documentazione attestante che gli stessi fossero abilitati a condurre tali tipi di attrezzature. Essendo i nostri operatori abilitati già alla conduzione di muletti, avendone frequentato il corso, si possono ritenere abilitati anche alla conduzione dei transpallets o devono frequentare un corso a parte?
 
La Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/06/2013, avente come oggetto chiarimenti sull'Accordo 22 febbraio 2012, al punto 4 - ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI riporta come di seguito:
"Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i "ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc.."

Da tale circolare, i carrelli semoventi sprovvisti di sedile come i transpallet elettrici con uomo a bordo o in piedi non possono considerarsi come macchine tra quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, quindi richiedono una formazione come da art 73 c.4 e non secondo l'Accordo Stato regioni del 2012.